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L’UE avanza nella modernizzazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale

La Commissione europea ha accolto con favore l’accordo politico sulla revisione delle norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale, una riforma attesa da tempo volta a modernizzare la mobilità dei lavoratori tra Stati membri. Il nuovo quadro introduce regole più rigorose per i lavoratori distaccati, disposizioni più chiare sui benefici transfrontalieri e misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa e a contrastare gli abusi.
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Indice dei Contenuti

Una riforma attesa per la mobilità dei lavoratori

Il 30 aprile 2026, la Commissione europea ha accolto con favore l’accordo politico raggiunto sulla revisione delle norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale, definendolo un passo importante verso la modernizzazione del quadro normativo che disciplina la mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione europea. La riforma mira ad adeguare le norme attuali alle realtà del mercato del lavoro odierno, garantendo al contempo una mobilità equa e una maggiore protezione per i lavoratori che si spostano tra Stati membri.

L’attuale sistema di coordinamento, basato principalmente sui Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, non sostituisce i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Esso garantisce invece che le persone che esercitano il diritto alla libera circolazione nell’UE non perdano l’accesso alla protezione sociale quando lavorano o risiedono in un altro Stato membro.

Secondo la Commissione europea, circa 16 milioni di cittadini dell’UE vivono o lavorano attualmente in uno Stato membro diverso dal proprio, a dimostrazione dell’importanza di norme chiare e aggiornate.

Norme più rigorose sul distacco dei lavoratori

Uno dei principali ambiti interessati dalla riforma riguarda il distacco dei lavoratori. Le nuove norme mirano a rafforzare la certezza giuridica e a prevenire pratiche abusive legate ai distacchi transfrontalieri.

Tra le principali modifiche introdotte vi è l’obbligo che i lavoratori siano affiliati al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di invio per almeno tre mesi prima dell’inizio del distacco. Inoltre, dopo 24 mesi di distacco, sarà previsto un intervallo obbligatorio di due mesi tra due periodi di distacco relativi allo stesso lavoratore e alla stessa impresa.

Le nuove norme prevedono inoltre che i distacchi siano notificati prima del loro inizio, ad eccezione dei viaggi di lavoro e di alcuni distacchi brevi fino a tre giorni al di fuori del settore delle costruzioni.

Secondo la Commissione, tali misure sono volte a rafforzare la cooperazione amministrativa tra Stati membri e a migliorare la lotta contro le frodi e gli abusi delle norme di coordinamento della sicurezza sociale.

Disposizioni più chiare sui benefici transfrontalieri

La riforma aggiorna inoltre le norme relative alle prestazioni di disoccupazione per i lavoratori transfrontalieri. In particolare, le persone disoccupate in cerca di lavoro in un altro Stato membro potranno esportare le proprie prestazioni di disoccupazione per un periodo più lungo rispetto a quello attualmente previsto.

Ulteriori chiarimenti riguardano le prestazioni familiari e le prestazioni di assistenza a lungo termine, ambiti che hanno spesso generato incertezza giuridica e difficoltà amministrative per cittadini e autorità. Il nuovo quadro normativo dovrebbe inoltre semplificare le procedure e ridurre gli oneri amministrativi per datori di lavoro e istituzioni.

Principi fondamentali del coordinamento UE

Il sistema di coordinamento della sicurezza sociale dell’UE si basa su principi fondamentali volti a proteggere i cittadini che si spostano all’interno dell’Unione. Le persone sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro alla volta e versano quindi i contributi in un solo Paese, beneficiando al contempo della parità di trattamento con i cittadini di quello Stato.

Le norme garantiscono inoltre che i periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in diversi Stati membri siano presi in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni. Inoltre, i cittadini aventi diritto a determinate prestazioni in denaro, come pensioni o assegni familiari, possono generalmente continuare a riceverle anche se risiedono in un altro Stato membro.

Prossimi passi

Sebbene l’accordo politico rappresenti una tappa fondamentale, le nuove norme dovranno ancora essere formalmente adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima della loro entrata in vigore.

La Commissione considera tuttavia l’accordo un risultato importante a sostegno di una mobilità equa e per garantire che le norme UE sul coordinamento della sicurezza sociale restino adeguate in un mercato del lavoro europeo sempre più mobile.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
UE Regolamento (CE) n. 987/2009 987 - 16/09/2009 Leggi di più
UE Regolamento (CE) n. 883/2004 883 / 29/04/2004 Leggi di più
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