Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro italiano ha fornito precisi chiarimenti circa il D.L. n. 159 del 31 ottobre 2025 sulle “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Nel presente articolo si offre una panoramica dei punti principali del D.L. affrontati dalla circolare.
Lavori in appalto o subappalto
n un’ottica di maggior concentrazione sui settori a maggior rischio di irregolarità, il D.L. 159/2025 ribadisce l’importanza di condurre controlli ispettivi nei confronti dei datori di lavoro che svolgono lavori in subappalto pubblico o privato. In aggiunta a ciò, è stabilito che le imprese che conducono attività classificabili come ad alto rischio od operanti in cantieri edili, in regime di appalto e subappalto, devono fornire ai loro dipendenti un apposito badge di cantiere. Tale tessera identificativa dovrà essere trasmessa al lavoratore anche in modalità digitale e dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione. Il badge di cantiere risulta obbligatorio anche per i lavoratori autonomi e le imprese non necessariamente di tipo edile operanti in cantieri edili in regime di appalto o subappalto.
Attività soggette all’obbligo di Patente a Crediti
Il D.L. 159/2025 apporta importanti modifiche relativamente alle attività soggette a Patente a Crediti. Nello specifico, è confermata la decurtazione di 5 crediti dalla Patente per ciascun lavoratore “in nero” notificato in fase di controllo da parte delle competenti autorità di vigilanza. Questa decurtazione si applicherà indipendentemente dal numero di giornate di impiego svolte “in nero” dal lavoratore notificato. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea, a tale riguardo, che le decurtazioni sopra descritte saranno applicate unicamente agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
In mancanza di Patente a Crediti o in caso di crediti insufficienti, è confermata per le imprese o i lavoratori autonomi trasgressori una sanzione amministrativa corrispondente al 10% del valore dei lavori e l’esclusione per un periodo di sei mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici. Differentemente dalle decurtazioni sopra citate, le sanzioni di cui al presente paragrafo si applicano alle violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025.
Comunicazioni obbligatorie in capo al datore di lavoro
A rettifica del D.L. 179/2021, il D.L. 159/2025 introduce l’obbligo delle imprese di indicare il domicilio digitale volto alla ricezione di comunicazioni ufficiali o aventi valore legale. Tale obbligo è imposto specificatamente agli amministratori unici, amministratori delegati o presidenti del Consiglio di amministrazione.
Un’ulteriore modifica è applicata all’Allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, la notifica preliminare trasmessa dal committente o responsabile dei lavori all’unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro dovrà includere chiara indicazione delle imprese operanti in regime di subappalto, nonché il loro codice fiscale o partita IVA.
Misure di protezione individuale
Ulteriori specifiche sono fornite, all’interno del D.L. 159/2025, circa i dispositivi di protezione individuale. Si rammenta infatti l’obbligo del datore di lavoro di mantenere in stato di efficienza tali dispositivi e assicurarne la corretta identificazione all’interno del DVR. Il testo normativo offre inoltre chiarimenti circa il corretto utilizzo delle scale verticali permanenti e dei sistemi di protezione contro le cadute. Sempre in ambito di protezione individuale, il D.L. estende l’obbligo di aggiornamento periodico del RLS agli individui che ricoprono tale carica all’interno delle imprese con meno di 15 lavoratori.
Conclusioni
La circolare INL del 23/02/2026 e il D.L. 159/2025 si pongono l’obiettivo di imprimere una più puntuale regolamentazione delle misure di salute e sicurezza all’interno dei cantieri, con particolare attenzione ai settori particolarmente a rischio di irregolarità. In un’ottica di maggior sorveglianza sanitaria e protezione civile, la suddetta normativa potrebbe costituire un elemento di svolta nella tutela dei lavoratori e comportare una più stretta cooperazione tra aziende e autorità ispettive.