Con la risposta n. 16/2026, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul tema delle successioni transfrontaliere, affrontando un profilo di particolare delicatezza: l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 346/1990 (TUS) ai trasferimenti mortis causa a favore di enti pubblici esteri extra UE. Il chiarimento assume rilievo sistematico, poiché ribadisce una lettura rigorosa del requisito della “condizione di reciprocità”.
Il caso: un Comune svizzero erede di una società italiana
L’istanza di interpello è stata presentata da un Comune del Canton Ticino, ente territoriale di diritto pubblico della Confederazione Svizzera, nominato erede universale di una cittadina svizzera deceduta in Svizzera, dove risultavano localizzati domicilio e residenza. Il testamento, redatto secondo le forme previste dall’ordinamento elvetico, attribuiva all’ente, tra gli altri beni, una partecipazione totalitaria in una società a responsabilità limitata con sede legale in Italia, della quale la de cuius era socio e amministratore unico.
Il Comune istante chiedeva se, ai fini della dichiarazione di successione da presentare in Italia, tale trasferimento potesse beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4, del TUS, in quanto disposto a favore di un ente pubblico estero.
Territorialità dell’imposta e presupposto impositivo
L’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il trasferimento rientra nel campo di applicazione dell’imposta di successione italiana. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 e comma 3, lett. b), del TUS, quando il de cuius non è residente in Italia, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato; tra questi rientrano espressamente le azioni e le quote di società che hanno in Italia la sede legale, amministrativa o l’oggetto principale.
Nel caso di specie, la partecipazione nella società italiana integra, dunque, un presupposto impositivo territorialmente rilevante.
L’esenzione per enti pubblici esteri e il nodo della reciprocità
Il fulcro dell’istanza riguarda l’eventuale applicazione dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4, del TUS, che estende il regime agevolativo previsto per gli enti pubblici anche a quelli istituiti in Stati esteri. Tuttavia, per gli enti situati al di fuori dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, l’esenzione è subordinata alla sussistenza della “condizione di reciprocità”.
Il Comune istante ha sostenuto che tale condizione era soddisfatta sulla base di un’analisi sostanziale dell’ordinamento svizzero, in particolare della legislazione tributaria del Canton Ticino, ritenuta non discriminatoria nei confronti degli enti pubblici esteri. A supporto, sono stati richiamati precedenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate e il principio generale di reciprocità sancito dall’art. 16 delle disposizioni preliminari al Codice civile.
La posizione dell’Agenzia: serve un accordo formale
L’Agenzia delle Entrate respinge però l’impostazione del contribuente, adottando un’interpretazione rigorosa del requisito di reciprocità. Secondo l’Amministrazione finanziaria, per gli enti pubblici di Stati extra UE/SEE l’esenzione può operare solo se la reciprocità risulta formalmente provata attraverso uno strumento bilaterale idoneo, quale uno scambio di lettere, un accordo o una convenzione internazionale specifica.
Nel caso dei rapporti tra Italia e Svizzera, l’Agenzia evidenzia che non esiste alcun accordo che preveda espressamente l’esenzione dall’imposta di successione per i trasferimenti a favore di enti pubblici italiani in Svizzera, né viceversa. Le convenzioni richiamate dall’istante (contro le doppie imposizioni, sui frontalieri o sullo scambio di informazioni) riguardano ambiti diversi e non possono fondare la reciprocità richiesta dall’art. 3 del TUS.
Particolarmente rilevante è il richiamo alla Legge Tributaria del Canton Ticino, la quale prevede l’esenzione dall’imposta di successione solo per la Confederazione, il Cantone, i Comuni e le collettività territoriali ticinesi, nonché per alcune persone giuridiche svizzere con finalità pubbliche. La disciplina cantonale, inoltre, contempla accordi di reciprocità esclusivamente con altri cantoni svizzeri, e non con Stati esteri.
Secondo l’Agenzia, questa impostazione conferma l’assenza di un trattamento equivalente per gli enti pubblici italiani e, dunque, la mancanza della condizione di reciprocità richiesta dalla normativa italiana.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4, del TUS non è applicabile. Il trasferimento della partecipazione nella società italiana a favore del Comune svizzero resta quindi soggetto all’imposta sulle successioni in Italia, secondo le regole ordinarie.
Implicazioni pratiche
La risposta n. 16/2026 conferma un orientamento restrittivo che rafforza la centralità della reciprocità “formale” nei rapporti con Stati extra UE/SEE. In assenza di accordi bilaterali specifici, anche enti pubblici esteri con finalità istituzionali analoghe a quelle italiane non possono beneficiare dell’esenzione, con impatti rilevanti sulla pianificazione successoria internazionale e sulla gestione di asset societari italiani detenuti da soggetti esteri.