Con risposta 318/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta su una questione di particolare rilevanza pratica nella gestione delle successioni: la corretta individuazione del saldo di conto corrente bancario da includere nell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione, in presenza di operazioni effettuate il giorno del decesso ma contabilizzate successivamente dall’istituto di credito.
Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria
L’istanza è stata presentata da un contribuente in qualità di erede di un soggetto deceduto nel dicembre 2024. Il dubbio interpretativo riguardava la determinazione della base imponibile dell’asse ereditario con riferimento a un conto corrente bancario fruttifero di interessi.
In particolare, la banca aveva rilasciato la consueta lettera di sussistenza successoria indicando un saldo contabile che non teneva conto di un prelievo bancomat di euro 60,00 effettuato dalla de cuius il giorno stesso del decesso. L’istituto di credito aveva chiarito che l’importo comunicato corrispondeva al saldo contabile alla data della morte, senza considerare le operazioni con valuta coincidente ma contabilizzate in data successiva.
L’istante chiedeva, quindi, se ai fini dell’imposta di successione dovesse rilevare il saldo “contabile” comunicato dalla banca oppure il saldo effettivamente esistente al momento del decesso, tenendo conto delle operazioni perfezionatesi prima della morte, ancorché non ancora annotate contabilmente.
La posizione del contribuente
Secondo il contribuente, la base imponibile del conto corrente avrebbe dovuto essere determinata assumendo il saldo reale esistente alla data del decesso, includendo tutte le operazioni attive e passive perfezionate prima di tale momento. In questa prospettiva, il prelievo bancomat, essendosi concluso con la materiale consegna del denaro alla de cuius prima del decesso e avendo valuta coincidente con tale data, avrebbe dovuto ridurre il saldo da dichiarare in successione, indipendentemente dalla successiva data di contabilizzazione.
Il quadro normativo di riferimento
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato anzitutto il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (d.lgs. n. 346/1990, come modificato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123).
In base all’articolo 1 del TUSD, attuale art. 87 del d.lgs. 123/2025, l’imposta si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, mentre l’articolo 7 TUSD, nonché l’art. 83 d.lgs. 123/2025, stabilisce che le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. L’articolo 8, attuale art. 94 d.lgs. 123/2025, a sua volta, precisa che tale valore è determinato con riferimento alla situazione esistente alla data di apertura della successione.
Con specifico riguardo ai crediti inclusi nell’attivo ereditario, l’articolo 18 del TUSD dispone che, per i crediti fruttiferi, la base imponibile è determinata assumendo il loro importo comprensivo degli interessi maturati fino al giorno del decesso.
La natura del conto corrente bancario e il richiamo alla giurisprudenza
L’Amministrazione finanziaria ha poi richiamato la disciplina civilistica del conto corrente bancario di cui all’articolo 1852 del codice civile, evidenziando come tale rapporto si caratterizzi per la compensazione automatica e progressiva delle operazioni attive e passive.
Sul punto, è stato valorizzato l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, e in particolare la sentenza n. 1846/1998, secondo cui le annotazioni contabili delle singole operazioni hanno valore contabile ed efficacia dichiarativa e non incidono sul momento in cui le operazioni stesse si perfezionano. Ai fini dell’individuazione del saldo finale del conto, occorre fare riferimento alle operazioni ormai perfezionate, a prescindere dalla loro annotazione formale.
La soluzione dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che, ai fini della dichiarazione di successione, il saldo del conto corrente bancario deve essere determinato tenendo conto di tutte le operazioni attive e passive perfezionatesi prima del decesso del correntista.
Nel caso di specie, il prelievo bancomat effettuato il giorno del decesso, essendosi concluso con la consegna del denaro alla de cuius prima della morte, deve essere considerato ai fini della determinazione del conto corrente bancario da indicare nella dichiarazione di successione, anche se contabilizzato in data successiva dalla banca.
Conseguentemente, l’erede è legittimato a sottrarre l’importo del prelievo dal saldo contabile indicato nella lettera di sussistenza successoria, purché l’operazione sia adeguatamente documentata.
Implicazioni operative
Il chiarimento assume rilievo pratico significativo per professionisti e contribuenti, poiché ribadisce che, in materia di imposta di successione, prevale la realtà economico-giuridica delle operazioni rispetto alle mere risultanze contabili fornite dagli istituti di credito. Ne deriva l’esigenza, in sede di dichiarazione di successione, di verificare attentamente le movimentazioni intervenute a ridosso della data del decesso, al fine di determinare correttamente la base imponibile ed evitare indebite sovrastime dell’attivo ereditario.