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Certificato Successorio Europeo

Il Certificato successorio europeo (CSE), istituito dal Regolamento (UE) n. 650/2012, rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama del diritto successorio europeo ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (ad eccezione di Danimarca e Irlanda).

Indice dei Contenuti

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Il Certificato Successorio Europeo (CSE), istituito dal Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, conosciuto comunemente come Regolamento sulle successioni o “Bruxelles IV”, rappresenta una delle innovazioni più significative nel panorama del diritto successorio europeo.

L’obiettivo del legislatore unionale è stato quello di creare uno strumento unitario. Esso è infatti applicabile in tutti gli Stati membri (ad eccezione di Danimarca e Irlanda).Ciò permette di agevolare la gestione delle successioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono persone o beni situati in più Paesi dell’Unione. 

In un contesto in cui la libera circolazione delle persone ha reso sempre più frequenti le situazioni familiari e patrimoniali transnazionali, il CSE si propone come un mezzo di semplificazione e certezza giuridica.  

Che cosa è il CSE? 

Il CSE è pensato appunto per semplificare le procedure in caso di beni o eredi situati all’estero. I suoi obiettivi primari includono: 

  • verificare lo status di erede o altro titolo successorio in contesti transfrontalieri; 
  • facilitare una risoluzione rapida ed efficiente delle successioni internazionali; 
  • consentire di far valere i propri diritti successori all’estero senza ulteriori procedure di riconoscimento in ogni paese; 
  • fornire una prova legale riconosciuta uniformemente nella maggior parte degli Stati membri dell’UE (eccetto Danimarca e Irlanda). 

A cosa serve il CSE? 

l Certificato Successorio Europeo semplifica il riconoscimento dei diritti successori in altri Paesi dell’UE senza dover affrontare ulteriori formalità o procedimenti di convalida. Attraverso il CSE è possibile: 

  • accedere a conti bancari o beni del defunto situati all’estero; 
  • amministrare patrimoni ereditari transfrontalieri; 
  • riscuotere somme o titoli; 
  • eseguire legati testamentari; 
  • promuovere azioni legali a tutela dell’eredità. 

In pratica, il certificato riduce tempi, costi e complessità delle successioni internazionali, offrendo uno strumento pratico e riconosciuto in tutto il territorio dell’Unione Europea. 

Quando è utile? 

l CSE è particolarmente utile in situazioni in cui: 

  • Il defunto possedeva beni in diversi Paesi dell’UE. 
  • Gli eredi risiedono in Stati membri diversi. 
  • È necessario dimostrare i propri diritti in un altro Stato dell’Unione. 

Ad esempio, se una cittadina francese muore lasciando un appartamento in Germania e investimenti finanziari in Italia, i suoi eredi – residenti in Paesi diversi dell’UE – possono utilizzare il CSE per far valere i propri diritti sull’intero patrimonio, evitando di dover avviare pratiche di successione distinte in ciascuno Stato membro. 

Come si ottiene il CSE 

Il certificato può essere richiesto da chi ha interesse a dimostrare il proprio status successorio, ossia: 

  • eredi e legatari; 
  • esecutori testamentari; 
  • amministratori dell’eredità. 

La domanda deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui è stata aperta la successione. 

Funzione e natura giuridica del CSE 

Il Certificato Successorio Europeo non costituisce un atto obbligatorio, ma rappresenta una facilitazione amministrativa di grande utilità pratica. Esso consente di identificare in modo ufficiale e uniforme gli eredi, i legatari, gli esecutori testamentari o gli amministratori dell’eredità, nonché di determinare con precisione le rispettive quote ereditarie. 

In altri termini, il CSE opera come una prova legale riconosciuta a livello europeo che permette di far valere i propri diritti successori in tutti gli Stati membri che applicano il Regolamento, senza dover ricorrere a ulteriori procedimenti di riconoscimento o di convalida. Ciò consente, ad esempio, di evitare l’avvio di procedimenti distinti in ciascun Paese in cui il defunto possedeva beni o conti, con un notevole risparmio di tempo e di costi. 

L’intento del legislatore europeo è stato, dunque, quello di offrire uno strumento unico, pratico e uniforme, capace di ridurre la complessità delle successioni internazionali e di rafforzare la tutela dei diritti ereditari dei cittadini dell’Unione. 

Autorità competenti e procedura di rilascio 

Il Certificato Successorio Europeo può essere richiesto da chiunque abbia un interesse legittimo a far valere la propria posizione ereditaria, ossia dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o dagli amministratori dell’eredità.
La domanda deve essere presentata presso l’autorità competente dello Stato membro in cui è stata aperta la successione, secondo le regole di competenza dettate dal Regolamento (UE) n. 650/2012. 

In Italia, tale competenza è attribuita al notaio, come stabilito dall’articolo 32 della Legge n. 161 del 2014, che ha adeguato l’ordinamento nazionale alle disposizioni europee in materia successoria. Il notaio, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede al rilascio del certificato sulla base di una modulistica standardizzata predisposta dalla Commissione europea (art. 67 del Regolamento). 

Modulistica e rilascio 

Il Regolamento prevede moduli uniformi per la domanda e per il rilascio del certificato, al fine di garantire omogeneità e leggibilità in tutta l’Unione Europea.
L’autorità rilasciante conserva l’originale del certificato e può rilasciare copie autentiche, ciascuna con validità di sei mesi dalla data di emissione, rinnovabile se necessario. 

Sono inoltre previste procedure per la rettifica, la modifica o la revoca del certificato qualora emergano errori materiali, nuove informazioni o mutamenti nella situazione giuridica dei soggetti interessati.
Questa possibilità di aggiornamento assicura che il documento mantenga sempre attualità e corrispondenza alla realtà giuridica della successione. 

Efficacia del Certificato 

Il CSE produce effetti immediati e diretti in tutti gli Stati membri che applicano il Regolamento (UE) n. 650/2012.
Ciò significa che il soggetto munito del certificato può esercitare senza ulteriori adempimenti i diritti e i poteri successori riconosciutigli. Ad esempio, disponendo dei beni ereditari o richiedendo informazioni agli enti finanziari esteri. 

In conclusione, il Certificato Successorio Europeo si configura come uno strumento di semplificazione, certezza e armonizzazione del diritto successorio europeo, capace di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di garantire ai cittadini un esercizio più agevole ed efficace dei propri diritti ereditari oltre i confini nazionali. 

Finalità e vantaggi del Certificato

Attraverso il rilascio del CSE, gli interessati possono:

  • accedere ai beni ereditari situati all’estero; 
  • gestire conti bancari;
  • amministrare il patrimonio del defunto;
  • o esercitare i diritti derivanti da un legato testamentario.

Il certificato consente, inoltre, di intraprendere azioni giudiziarie o amministrative necessarie alla tutela dei propri diritti successori. Ciò senza dover ottenere ulteriori riconoscimenti formali nello Stato estero. 

La sua principale forza risiede nella immediata efficacia in tutti gli Stati membri. Non è richiesta alcuna procedura di delibazione, legalizzazione o apostilla. Difatti il documento gode di piena validità e forza probatoria diretta all’interno dell’Unione.
In tal modo, il CSE contribuisce a ridurre significativamente i tempi e i costi connessi alle successioni internazionali. Semplifica inoltre le interazioni con le autorità straniere, assicurando una gestione più fluida del patrimonio ereditario. 

Cosa dice la Giurisprudenza?

Nella causa C‑187/23, la Corte di giustizia chiarisce che il CSE non può essere rilasciato quando la situazione ereditaria è oggetto di contestazioni. La funzione del certificato, infatti, presuppone l’assenza di conflitti sui diritti e sulle qualità che esso è chiamato ad attestare. 

Nella causa C-354/21, la Corte afferma invece che un registro immobiliare nazionale può legittimamente rifiutare l’iscrizione relativa a un immobile. Ciò accade qualora l’unico documento prodotto sia un CSE privo dell’indicazione dell’immobile stesso. Difatti, il certificato dovrebbe contenere elementi sufficientemente specifici per consentire l’iscrizione nei registri. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Consiglio dell'Unione Europea Regolamento UE/650/2012 650 / 04/07/2012 Leggi di più
Corte di Giustizia Europea Causa C-354/21 C-354/21 / 9/03/2023 Leggi di più
Corte di Giustizia Europea Causa C- 187/23 C-187/23 / 23/01/2025 Leggi di più

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