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Silenzio-rifiuto su rimborso: onere della prova per il contribuente

La Corte di Cassazione stabilisce che l'onere della prova spetta al contribuente che impugna il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso.
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La Suprema Corte, con ordinanza n. 27845 del 3 ottobre 2023 ha stabilito che, nel processo tributario, il contribuente che impugna il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso ha lโ€™onere di dimostrare che il rifiuto รจ illegittimo.

Il caso in oggetto

La sentenza ha riguardato una lite da rimborso inerente alla restituzione dellโ€™IRAP versata dal professionista e, in particolare, una lite conseguente il comportamento inerte dellโ€™Amministrazione finanziaria, il c.d. silenzio-rifiuto.

Nella sentenza, la Commissione tributaria provinciale (Ctp) concedeva il ricorso, e riconosceva il diritto al rimborso, riconoscendo le argomentazioni del ricorrente. Il ricorrente sosteneva che l’imposta non fosse dovuta, poichรฉ esercitava la professione senza l’ausilio di collaboratori e senza un’organizzazione autonoma, basando la sua argomentazione sull’utilizzo di un solo veicolo in leasing, di un telefono cellulare e di due computer portatili. 

Contro la pronuncia della Ctp, รจ intervenuta la Commissione tributaria regionale (Ctr), invertendo completamente la decisione di primo grado e accogliendo lโ€™appello dellโ€™Agenzia delle Entrate. Infatti, la Ctr ha ritenuto dimostrato il requisito dellโ€™autonoma organizzazione, in quanto il contribuente si avvaleva in modo rilevante e continuativo di collaboratori.ย 

Il professionista ha quindi presentato ricorso per cassazione appellandosi allโ€™articolo 2 del Dlgs n. 446/1997, che individua come presupposto dellโ€™imposta lโ€™esercizio abituale di un’attivitร  autonomamente organizzata volta alla produzione o scambio di beni o alla produzione di servizi.  

L’onere della prova

I giudici di ultima istanza non hanno riconosciuto la fondatezza dei motivi presentati dal professionista, chiarendo in premessa che il contribuente non era stato in grado di comprovare che, per l’attivitร  professionale svolta, non si avvaleva della struttura societaria di cui era socio. 

Come definito dallโ€™art. 7, c. 5-bis ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla Legge 31 agosto 2022 n.130:

โ€œ[โ€ฆ]. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.โ€ 

Compete quindi al contribuente lโ€™onere di documentare e comprovare la sussistenza dei fatti a sostegno della richiesta di rimborso, rivestendo la qualitร  di attore anche in senso sostanziale. D’altra parte, le argomentazioni con cui l’Amministrazione contesta la sussistenza dei fatti indicati dal contribuente, costituiscono semplici difese, e come tali non sono soggette a nessuna preclusione processuale, salvo l’eventualitร  della formazione del giudicato interno. 

Conclusioni

In conclusione, con tale ordinanza, la Cassazione ha ribadito lโ€™ormai consolidato orientamento sulle controversie di silenzio-rifiuto ponendo a carico del contribuente lโ€™onere di dimostrare che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto.

Quadro normativo

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