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Dal 2025 nuove regole IVA per il distacco di personale: un allineamento alle norme europee 

Dal 1° gennaio 2025, prestiti e distacchi di personale sono soggetti a IVA, eliminando l’esenzione sui rimborsi dei costi. La riforma, introdotta dal DL 131/2024, adegua l’Italia alle norme UE.
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Indice dei Contenuti

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore nuove disposizioni sull’applicazione dell’IVA ai prestiti e ai distacchi di personale, con un cambiamento significativo rispetto alla normativa vigente. Le modifiche, introdotte dal Decreto Legge 131/2024 (c.d. “DL salva infrazioni UE”) e successivamente convertite nella Legge 14 novembre 2024, n. 166, segnano la fine dell’esclusione automatica dall’IVA per i corrispettivi pari al mero rimborso dei costi del personale. 

La riforma abroga l’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, che definiva irrilevanti ai fini IVA i distacchi e i prestiti di personale con corrispettivi limitati al rimborso del costo. Con la nuova normativa, tali operazioni sono ora soggette a IVA, indipendentemente dall’entità del corrispettivo pattuito, e possono essere inquadrate come prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 3 del DPR 633/1972

La modifica normativa è stata necessaria per porre rimedio alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Italia per il mancato rispetto delle norme europee sull’IVA. Nella sentenza del 11 marzo 2020 (causa C-94/19), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva stabilito che il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi soggetta a IVA, indipendentemente dall’importo del corrispettivo, se esiste un rapporto giuridico tra le parti con uno scambio di reciproche prestazioni. 

Regime transitorio

Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. Per i contratti precedenti, rimane in vigore un regime transitorio che tutela i comportamenti adottati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2024, a condizione che non siano stati definiti accertamenti in via definitiva. 

L’articolo 16-ter del DL 131/2024 prevede che, fino al 31 dicembre 2024, restino validi i comportamenti adottati dai contribuenti in linea con la normativa precedente. In particolare: 

  • Sarà possibile continuare a non applicare l’IVA per i distacchi con corrispettivo pari al mero rimborso del costo del personale. 
  • In caso di corrispettivi eccedenti il rimborso, l’IVA è applicabile solo sul margine. 

Tale regime transitorio mira a garantire stabilità per le imprese in attesa dell’applicazione uniforme delle nuove disposizioni. 

Possibili conseguenze nella somministrazione di manodopera

Le modifiche introdotte potrebbero avere un impatto significativo anche nell’ambito della somministrazione di manodopera

Attualmente, l’IVA si applica solo sul margine del somministratore (articolo 26-bis della legge n. 196/1997). Tuttavia, l’estensione del principio stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea potrebbe portare a una revisione della disciplina anche per questi contratti, imponendo l’IVA sull’intero corrispettivo. 

Conclusione

L’allineamento della normativa italiana con le disposizioni europee mira a garantire una maggiore uniformità fiscale in ambito europeo, ma comporta degli adempimenti aggiuntivi per le imprese. Per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale sarà fondamentale adottare procedure adeguate per gestire il nuovo regime IVA, in particolare modo in merito all’obbligo di fatturazione, la determinazione della base imponibile e il diritto alla detrazione dell’IVA assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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