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Informativa su Detrazioni per Familiari a Carico

Secondo la nuova legge di bilancio, solo i cittadini italiani, di Paesi UE e SEE possono usufruire delle detrazioni per familiari a carico residenti all'estero.
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Indice dei Contenuti

La recente legge di bilancio (articolo 1, comma 11, della legge n. 207/2024) ha introdotto, tramite il nuovo comma 2-bis dell’articolo 12 del Tuir, una disposizione che limita la possibilità di godere delle detrazioni per familiari a carico in relazione ai familiari residenti all’estero ai soli cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo

Il cittadino non comunitario residente in Italia non può pertanto godere delle detrazioni per familiari a carico se il familiare risiede al di fuori del territorio italiano. 

Più in generale, le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito del contribuente. 

Chi presta l’assistenza fiscale deve quindi calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.

Detrazioni per figli a carico

A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.  Dal 1° marzo 2022 invece non spetta più la maggiorazione di €200 per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di 3 figli. Inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di €1.200 prevista per le famiglie con più di 4 figli

Non è mai possibile fruire per i medesimi soggetti a carico sia delle detrazioni per figli a carico che delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico.

Ad esempio, i nonni che hanno a carico i nipoti a seguito di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184) non possono beneficiare congiuntamente delle detrazioni previste per i figli e per gli altri familiari a carico. 

È bene specificare che, anche nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per familiari a carico, ad esempio perché tutti i figli hanno età inferiore a 21 anni, non viene meno la necessità di indicare i dati nel prospetto dei familiari della dichiarazione, poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni come quelle previste al fronte del sostenimento di spese per familiari a carico.  

Documentazione necessaria

Per quanto riguarda la documentazione attestante oneri sostenuti per familiari che risultano fiscalmente a carico, è necessario ricordare che:  

  • Se l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.
  • Se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l’ha sostenuta a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l’altro genitore di tale ultima detrazione.
  • Se il documento di spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese sono suddivise, in relazione al loro effettivo sostenimento, tra i genitori. Questi ultimi possono ripartire le spese in misura diversa dal 50% annotando sul documento comprovante la spesa stessa, la percentuale di ripartizione. Se, ad esempio, le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest’ultimo può calcolare la detrazione sull’intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.
  • Se uno dei due genitori è fiscalmente a carico dell’altro quest’ultimo può portare sempre in detrazione l’intera spesa sostenuta. La detrazione spetta al genitore che ha sostenuto la spesa nell’interesse del figlio anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati all’altro genitore a condizione, tuttavia, che quest’ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha sostenuto la spesa.
  • In generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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