Contratto d’appalto: obbligazioni per il cliente – Legge Italiana

Indice dei Contenuti

Italy Covid

Siamo in Italia e operiamo in tutto il mondo

Qualità certificata ISO 9001

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Contratto d’appalto: obbligazioni per il cliente – Legge Italiana

 

Dall’articolo recentemente pubblicato sulla rivista Guida alle Paghe, è possibile fare maggiore chiarezza sugli obblighi nascenti da un contratto di appalto o subappalto in Italia. In particolare, si vogliono evidenziare gli obblighi che il committente, l’appaltatore e il subappaltatore hanno nei confronti dei dipendenti in tema di retribuzione, previdenza sociale e adempimenti fiscali, in linea con quanto previsto dall’art. 29 del D.lgs 276/2003 e dalla Direttiva 2014/67/CE.

Infatti, l’Art. 29 D.Lgs. 276/2003, da ultimo modificato dall’art 2 D.L. 25/2017, dispone che

“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto… Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”

Dalla lettura della norma, appare evidente che il committente è tenuto ad assicurarsi che l’appaltatore, ed eventualmente il sub appaltatore, rispettino quelli che sono gli obblighi nei confronti del dipendente e, che nel caso del mancato rispetto degli obblighi, sia il committente stesso a provvedere, in solido, all’adempimento di questi ultimi.

È di rilevante importanza sottolineare che questi obblighi insorgono anche nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto della Direttiva 2014/67/CE, ovvero, non siano stati rispettati i minimi salariali nazionali del paese presso cui la fornitura di servizi è stata effettuata e, nel caso di mancanza di copertura previdenziale con apposito Modello A1.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Contatta Studio A&P

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.