Riduzione della detrazione per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica
La Legge di Bilancio 2025 introduce diverse modifiche alla disciplina di quasi tutte le agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo situazioni più vantaggiose per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Il comma 54 della disposizione, modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, stabilisce che per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo, spetta una detrazione in dieci quote annuali dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a €96.000 per unità immobiliare.
Nel caso di interventi sostenuti dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è prevista una maggiorazione delle suddette aliquote fino al 50% delle spese per l’anno 2025 e e al 36% delle spese per gli anni 2026 e 2027.
Con una modifica introdotta alla Camera, vengono esclusi da ogni detrazione previste per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Invece la lettera b), numero 3), conferma quanto riportato al comma 2 sempre dell’articolo 16 che riconosce ai contribuenti che hanno iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Per tali spese è confermata la detrazione nella misura del 50% ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a €5.000.
Proroga delle detrazioni per efficienza energetica (Ecobonus) e riduzione rischio sismico (Sismabonus)
Il comma 55 apporta delle modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (ecobonus) sia per interventi di riqualificazione edilizia e antisismici (sismabonus).
La nuova formulazione relativa agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) prevede, al pari degli interventi di ristrutturazione edilizia, un abbassamento della detrazione dall’imposta lorda dal 65% al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per le spese relative al biennio 2026/2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per gli immobili a disposizione o dati in locazione (diversi da abitazione principale), anche in questo caso la detrazione passa al 36% per l’anno 2025 e al 30% per il 2026 e 2027.
Per quanto riguarda gli interventi di adozione di misure antisismiche (sismabonus) la lettera b), numero 2), inserisce un nuovo comma 1-septies.1 in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie. Anche in questo caso la detrazione passa dal 50% (variabile dal 70% al 85% in funzione di intervento con riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali) al 36% per le spese 2025 e al 30% per quelle 2026 e 2027, fermo restando le maggiorazioni di cui sopra per interventi su abitazioni principali.
Superbonus
La lettera a) del comma 56 introduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di superbonus.
Il nuovo ordinamento conferma per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione del 65% limitatamente ai Condomini, ma solo per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre, si riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Bonus barriere architettoniche
La Legge di Bilancio 2025 sostanzialmente non ha previsto modifiche per il bonus per la rimozione delle barriere architettoniche e ne ha confermato la detrazione al 75% in 10 quote annuali e la proroga al 31/12/2025.
Resta confermato quanto riportato nel D.L. 212/2023 che aveva a suo tempo escluso dall’ambito di applicazione del Bonus Barriere Architettoniche le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti.
Limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito
Un ulteriore modifica alla disciplina delle detrazioni riguarda le disposizioni del nuovo articolo 16-ter al comma 1 in cui è stato previsto che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ogni norma in termini di agevolazioni, per i soggetti con reddito complessivo superiore a €75.000, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per un coefficiente variabile in base al numero di figli considerati a carico.
Con il nuovo plafond familiare il calcolo dell’importo massimo complessivo che può essere portato in detrazione viene previsto in questo modo:
- chi ha un reddito tra i €75.000 e i €100.000 può portare in detrazione fino a un massimo di €14.000
- chi ha un reddito oltre i €100.000, può detrarre fino a €8.000.
A questo viene applicato il coefficiente familiare come di seguito descritto:
- 0,50 se nel nucleo familiare del contribuente non vi sono figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se ve ne è uno;
- 0,85 se ve ne sono due;
- 1 se ve ne sono più di due o se ne è presente almeno uno con disabilità.