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Procedura di regolarizzazione delle cripto-attività entro il termine del 30 novembre 2023

Requisiti per la voluntary disclosure 2023: scopri chi può partecipare, cosa si può regolarizzare e quali sono le eventuali sanzioni. Disponibile fino al 30 novembre 2023

Indice dei Contenuti

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La procedura di regolarizzazione delle cripto-attività (voluntary disclosure), prevista dalla Legge di bilancio 2023, si perfeziona con l’invio dell’istanza di regolarizzazione unitamente alla relazione di accompagnamento e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 novembre 2023.

Come regolarizzare le cripto? Requisiti per la voluntary disclosure 2023

Chi può aderire alla procedura?

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986;

purché residenti in Italia.

Cosa è possibile regolarizzare con la voluntary disclosure?

Possono essere oggetto di regolarizzazione:

  • le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990 (i.e. la mancata compilazione del quadro RW);
  • le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali relative ai redditi (i.e. la mancata compilazione del quadro RT e del pagamento delle imposte su plusvalenze realizzate);

delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021.

La regolarizzazione è ammessa relativamente ai periodi d’imposta fino al 2021 per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non risultano ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/1990 e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

Cosa non è possibile regolarizzare?

Le violazioni relative agli investimenti effettuati con fondi di origine illecita sono esplicitamente escluse dalla procedura di regolarizzazione.

Al fine di dimostrare la mancanza di responsabilità penale, il contribuente deve presentare, insieme all’istanza, una relazione di accompagnamento, corredata dalla relativa documentazione probatoria.

Inoltre, sarà necessario collaborare con l’Amministrazione Finanziaria e fornire tutti i dati e le informazioni utili per calcolare il valore alla fine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei redditi omessi, ai fini dell’applicazione delle imposte sostitutive e delle sanzioni.

Voluntary disclosure 2023: le sanzioni

Quali sono le sanzioni applicabili previste per la procedura di regolarizzazione?

Previa verifica dei requisiti previsti, il ricorso alla procedura di regolarizzazione comporta il versamento delle seguenti somme:

  • per ciascun periodo d’imposta interessato dalla violazione in materia di obblighi di monitoraggio e compilazione del quadro RW, la sanzione nella misura ridotta pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione;
  • per ciascun periodo d’imposta in cui è stata omessa, in tutto o in parte, l’indicazione nella propria dichiarazione dei redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.

Quali sono le sanzioni se non si aderisce alla voluntary disclosure?

  • Le sanzioni per omessa o errata compilazione del quadro RW sono previste nella misura dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, misura raddoppiata (dal 6% al 30%) nel caso in cui gli investimenti o le attività siano detenuti in paesi a fiscalità privilegiata;
  • Se alla violazione sul monitoraggio fiscale si accompagna l’accertamento di una maggiore imposta, occorre anche rispondere dell’omissione relativa alla dichiarazione infedele pari ad una sanzione dal 90% al 180% dell’imposta ex art. 1, D.lgs. n. 471/1997 (tenendo conto dell’eventuale aumento dal 180% al 360% se lo Stato estero è un paradiso fiscale).

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