La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata in merito alla causa C‑421/23 riguardo l’interpretazione dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004.
IL CASO
Nel 2021, il capo d’accusa, il tribunal de première instance de Namur, dichiarò colpevole di frode in materia di sicurezza sociale e utilizzo di Modelli A1 falsi un imprenditore portoghese che distaccò in Belgio un totale di 650 lavoratori nell’arco di 5 anni per attività edili.
Sebbene i documenti fossero stati dichiarati come rilasciati sulla base del regolamento 883/2004, il giudice riscontrò che gli stessi non erano stati rilasciati dall’istituto previdenziale portoghese di competenza.
In aggiunta, con la conferma del rifiuto delle richieste dei Modelli A1 da parte dell’autorità previdenziale portoghese, la società fu considerata come creata al solo scopo di approvvigionamento di manodopera nel settore edile belga in quanto non ricopriva alcuna attività sostanziale in Portogallo.
IL RINVIO ALLA CGUE
A seguito di contestazione da parte della società indagata dell’obbligo di una fase di dialogo e conciliazione preliminare sull’effettiva fraudolenza della documentazione tra le istituzioni previdenziali coinvolte, la Cour d’appel de Liège ha sottoposto alcuni quesiti alla CGUE:
- Applicabilità del Regolamento 883/2004 nel caso in siano stati accertati come falsi i Modelli A1 prodotti sia dall’autorità del Paese ospitante che dal Paese emittente, che ha a sua volta riscosso i contributi dovuti;
- Procedura di dialogo e conciliazione come requisito obbligatorio nel caso in cui venga confermata l’applicabilità del punto precedente;
- In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, la possibilità da parte delle autorità dello Stato Membro ospitante di dimostrare la produzione dei certificati a seguito di comportamento fraudolento sulla base del principio del divieto di frode e di abuso del diritto.
LA RISPOSTA DELLA CGUE
In merito alle domande della corte d’appello, la CGUE si è espressa nei seguenti termini:
- Il Regolamento 883/2004 è applicabile anche nel caso in cui un imprenditore di uno Stato Membro invii in distacco lavoratori in altro Stato con documenti che riprendano la forma dei Modelli A1 e vengano accertati come falsi dall’autorità competente all’interno di un procedimento penale;
- La procedura di dialogo e conciliazione, come da articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, costituisce elemento propedeutico per permettere all’organo giurisdizionale dello Stato Membro distaccante di accertarsi della natura della documentazione.
In merito al terzo quesito, invece, non è stata fornita alcuna risposta in quanto determinato irricevibile a causa della natura teorica dello stesso.