Nella risposta 21/2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato la possibilità per un cittadino britannico di beneficiare del regime agevolativo destinato ai titolari di pensione estera (articolo 24-ter del TUIR).
Il caso dell’istante
L’istante manifesta l’intenzione a stabilire la residenza fiscale in Italia ai sensi dall’articolo 2, comma 2 del TUIR.
Tuttavia, evidenzia che manterrà la residenza fiscale nel Regno Unito, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione siglata tra il Regno Unito e l’Italia, in ragione dei significativi legami lavorativi e familiari con lo stato Estero.
Il cittadino britannico fa presente che, nel corso della sua carriera lavorativa, ha aderito a due diversi schemi di previdenza complementare offerti dai propri datori di lavoro nel Regno Unito. In particolare, gli schemi in questione sono il Merchant Navy Officers Pension Fund e il Financial Assistant Scheme.
L’istante intende optare per il regime di imposizione sostitutiva del 7% a partire dal suo primo anno di residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del TUIR.
I quesiti esposti
Ciò premesso, i quesiti esposti dall’istante riguardano:
- La conferma da parte dall’Agenzia che le prestazioni erogate dai suddetti fondi rientrino nel regime di cui all’articolo 24-ter del TUIR.
- Ai fini della residenza fiscale italiana, il fatto che potesse risultare anche residente fiscale nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione, non fosse impeditivo.
- La possibilità di assoggettare ad imposizione in Italia le prestazioni pensionistiche applicando l’articolo 24ter del TUIR. Ciò anche se, per alcuni periodi d’imposta dal 2024 in poi, risulterà “residente esclusivamente nel Regno Unito”, ai sensi della Convenzione, attraendo la tassazione delle distribuzioni derivanti dal Merchant Navy Fund e dal FAS esclusivamente nello Stato Estero, ai sensi dell’articolo 18 della citata Convenzione.
In base all’articolo 24-ter, il regime in questione è applicabile alle persone fisiche titolari di redditi da pensione (articolo 49, comma 2, a) erogati da soggetti esteri, ove trasferiscano la propria residenza da Paesi con cui vigono accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale in uno dei comuni con popolazione non superiore a 20mila abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2009.
Questi soggetti possono sottoporre tutti i redditi prodotti all’estero ad un’imposta forfettaria del 7% per un periodo complessivamente pari a dieci anni.
La risposta dell’Agenzia
Quesito n. 1
Nel rispondere al primo quesito, l’Agenzia conferma che il collegamento con una precedente attività lavorativa nonché il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile, riconducono gli schemi in esame a quelli pensionistici anche ai fini delle imposte sui redditi in Italia.
Conferma quindi che le somme derivanti dall’adesione agli schemi in esame rientrano, pertanto, tra i redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR.
Quesito n. 2
In merito al secondo quesito, l’Agenzia, richiamando la Circolare 21/2020, conferma che la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia affermando che:
“non è necessario indagare la configurabilità di una situazione in cui il soggetto risulti residente, oltre che in Italia, in uno o più altri Stati e, dunque, l’applicabilità delle c.d. tie breaker rules.”
L’Amministrazione finanziaria ha quindi ritenuto spettante il beneficio di cui all’art 24-ter del TUIR a partire dall’anno di imposta di trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell’art 2 comma 2 del TUIR.
Quesito n. 3
Rimane un dubbio interpretativo in merito al terzo quesito posto dall’Istante, in quanto non si rileva una chiara risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.