Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: modalità di restituzione

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: modalità di restituzione

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Riferimenti normativi: Articolo 150 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio). articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del TUIR DRP 917/86.

Con la recente circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni utili chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo dell’art. 150 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), con il quale il Legislatore ha modificato il quadro normativo di riferimento in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite ed assoggettate a tassazione in anni precedenti.

In particolare è stato introdotto nell’articolo 10 del TUIR il comma 2-bis che prevede la cosiddetta modalità di restituzione di suddette somme “al netto” della ritenuta subita, che si aggiunge alla restituzione al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 10, comma 1 lettera d-bis) del TUIR.

Applicabilità

La nuova disposizione non riguarda soltanto i redditi di lavoro dipendente, bensì tutti i redditi assoggettati a tassazione con il criterio di cassa e, quindi, anche compensi di lavoro autonomo professionale o altri redditi di lavoro autonomo (es. diritti di autore, etc.) nonché redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro).

In base alla normativa attuale, dunque, sono previste due distinte modalità di restituzione delle somme, in quanto:

  • Restituzione al soggetto erogatore “al lordo” della ritenuta subita al momento della percezione ex articolo 10 del Tuir comma 1 let d-bis,

 

con la conseguenza che la restituzione diventa onere deducibile e «L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto ….», «… il rimborso dell’importo è determinato applicando all’intero ammontare delle somme non dedotte l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’articolo 11 del citato TUIR. La richiesta di rimborso è irrevocabile»

  • Restituzione al soggetto erogatore “al netto” della ritenuta subìta al momento della percezione ex articolo 10 TUIR comma 2-bis , Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

 

Sotto il profilo applicativo, l’Agenzia prevede che, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, la restituzione al “netto” della ritenuta, possa avvenire anche nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle “ritenute alla fonte a titolo di acconto”.

Perciò, a titolo esemplificativo, la restituzione al netto potrà applicarsi anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva (es. restituzione di un premio di risultato assoggettato all’imposta sostitutiva del 10 per cento, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Casi di NON applicabilità

La nuova disposizione non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020 data di entrate in vigore del Decreto Rilancio:

  • il contribuente ha già restituito l’indebito al “lordo”;
  • per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la 11 restituzione al “lordo”, salvo diverso successivo accordo tra le parti;
  • sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti. In caso di restituzione al “lordo”, come sopra illustrato, resta fermo il diritto alla deduzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del Tuir.

 

La circolare n.8 del 14 Luglio 2021 approfondisce inoltre la determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e le modalità di calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta.

Per approfondimenti si rimanda alla circolare stessa.

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