Come ottenere una pensione internazionale per chi è in possesso di periodi di lavoro in Italia e all’estero

come richiedere la pensione italiana per residenti all'estero

Indice dei Contenuti

Questo articolo è dedicato a tutti i lavoratori che hanno lavorato per periodi in Italia ma anche in più paesi dell’Unione Europea o in stati extraeuropei ed essendo a fine carriera, non hanno maturato i diritti alla pensione nel loro paese di origine od in altri stati dove hanno prestato lavoro.

Quindi, come poter ottenere una pensione per gli anni di lavoro svolto all’ estero?

A questa domanda Studio Arletti & Partners, specializzato per il lavoro all’estero, risponde con una ricongiunzione contributiva, ove possibile, tra i paesi ove è stato prestato il lavoro, applicando le convenzioni bilaterali o multiple in essere.

Esistono infatti delle convenzioni contributive bilaterali e qualcuna multipla che permettono di ricongiungere i contributi versati in due o più paesi per ottenere la pensione ed ottimizzare l’ammontare della stessa.

Pensioni ottenute con periodi di lavoro in Paesi Europei

La domanda di pensione può essere presentata dai lavoratori che abbiano maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Stati:

  • nei 27 Paesi membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria);
  • nel Regno Unito, in applicazione dell’Accordo di recesso (WA) entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (vedi circolare INPS 4 febbraio 2020, n. 16 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 53);
  • negli Stati SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
  • in Svizzera.

All’interno degli accordi dell’Unione Europea è possibile ricongiungere con procedure i contributi versati in tutti i paesi facente parte dell’EU. Ogni paese pagherà pro quota secondo il proprio sistema pensionistico una pensione al lavoratore.

Esempio: un lavoratore italiano ha lavorato 5 anni in Italia, 7 anni in Germania e 8 in Svezia maturerà in Italia il diritto alla pensione minima (20 anni) ed allo stesso tempo Germania e Svezia pagheranno la loro quota basato sul loro sistema pensionistico per gli stessi anni.

Pensioni ottenute con periodi di lavoro in Extra Europei convenzionati con l’Italia

L’Italia come tutti gli altri paesi dell’Unione Europea ha accordi contributivi bilaterali anche con paesi Extracomunitari. Ogni volta quindi lo specialista incaricato dovrà verificare la possibilità del recupero dei contributi versati in un paese extracee. I paesi extracee con i quali l’Italia ha una convenzione in materia contributiva sono:

  • Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Isole del Canale, Isole di Man, Israele, Paesi ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di S. Marino, Santa Sede, Tunisia , Turchia, Uruguay, USA ( Stati Uniti) e Venezuela.

Lo Studio è in grado di applicare la convenzione bilaterale e di totalizzare anche periodi in altri paesi ove previsto, raggiungendo il diritto alla pensione e ottimizzandone l’ammontare.

Pensione per periodi di lavoro in Italia da residenti in paesi non convenzionati

Lo Studio Arletti Partners può analizzare la posizione contributiva del lavoratore che ha svolto periodi di lavoro in Italia e in altri paesi non convenzionati. In seguito, lo Studio sarà in grado di verificare la maturazione di un diritto alla pensione italiana e quantificare l’ammontare dei contributi volontari da versare per ottenere il diritto alla maturazione di una pensione.

Non essendo possibile il rimborso dei contributi versati, in questo modo l’ammontare dei contributi italiani versati non verrà perso.

Cenni normativi

Il Regolamento (CEE) n. 1606/98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 25 luglio 1998, ha esteso ai pubblici dipendenti, con decorrenza dal 25 ottobre 1998, la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi maturati negli Stati membri dell’UE, in Svizzera e negli stati SEE, e non coincidenti con quelli nazionali, mediante l’istituto della totalizzazione internazionale previsto dai Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, sostituiti dagli attuali Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

Lo scopo è consentire all’assicurato di percepire la pensione da ciascuno Stato in cui ha maturato dei periodi assicurativi.

Di conseguenza, per la valutazione di tali periodi esteri in Italia è venuta meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.

Domanda di totalizzazione dei periodi esteri in Italia

Per totalizzazione internazionale dei periodi esteri in Italia si intende la somma dei diversi periodi assicurativi fatti valere negli Stati appartenenti all’Unione europea, allo Spazio Economico Europeo e in Svizzera per il conseguimento del diritto alla pensione in Italia. La domanda, come indicato dalla circolare INPS 30 aprile 2013, n. 71, deve essere compilata e inviata all’Istituto in modalità telematica.

Dopo l’acquisizione della domanda, l’INPS chiede al competente Istituto previdenziale dello Stato estero di certificare i periodi assicurativi di cui il richiedente risulti titolare.

Pervenuta la risposta ed effettuato il controllo atto a escludere eventuali sovrapposizioni con periodi già utili a pensione in Italia, l’INPS predispone il provvedimento di riconoscimento dei periodi assicurativi esteri.

È consigliabile presentare al più presto la domanda di totalizzazione internazionale cosicché l’anzianità contributiva nazionale possa essere incrementata quanto prima dei periodi assicurativi esteri.

Domanda di pensione in regime internazionale

La domanda, come da determinazione presidenziale 30 maggio 2012 n. 95, deve essere compilata e inviata all’INPS con modalità telematica e può essere presentata sia dall’iscritto che dal superstite avente diritto.

In tal modo, all’atto del collocamento a riposo, la competente sede INPS provvederà a definire la pensione italiana in regime internazionale e ad avviare il collegamento con il competente istituto previdenziale estero per permettergli di definire la pensione estera in regime internazionale.

In tale contesto, possono verificarsi due distinte fattispecie di conseguimento del diritto a pensione in Italia. La prima è il conseguimento del diritto a pensione esclusivamente con la totalizzazione internazionale dei periodi esteri. In tal caso, la quantificazione dell’importo della pensione sarà effettuata con la tecnica del “pro-rata”, vale a dire che sarà calcolato prima un importo teorico di pensione, prendendo come base di calcolo tutti i periodi assicurativi, nazionali ed esteri, poi sarà determinato l’importo effettivo di pensione, calcolato riducendo l’importo teorico in relazione al rapporto tra i periodi assicurativi nazionali e il totale di tutti i periodi assicurativi (art. 52, paragrafo 1, lettera b, del Regolamento (CE) n. 883/2004).

Il secondo caso riguarda il conseguimento del diritto a pensione anche con la sola valutazione dei periodi nazionali. In questo caso, le disposizioni comunitarie stabiliscono la necessità di procedere al calcolo della prestazione pensionistica secondo due modalità. La prima sulla base della sola contribuzione nazionale (articolo 52, paragrafo 1, lettera a, del Regolamento (CE) n. 883/2004), la seconda con la tecnica del pro-rata.

Il raffronto fra i due importi di pensione così ottenuti individuerà il trattamento pensionistico più favorevole, che verrà conferito all’interessato (articolo 52, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004).

Avvio del collegamento con il competente istituto previdenziale estero

Il collegamento con l’istituto previdenziale estero avviene con la trasmissione dei formulari relativi alla certificazione dei periodi assicurativi nazionali dell’assicurato (E205/IT) e alla domanda di pensione in regime internazionale (E202/IT per la pensione di vecchiaia, E203/IT per la pensione ai superstiti e E204/IT per la pensione diretta di invalidità/inabilità, alla quale sarà allegato il formulario E213/IT, relativo alla “perizia medica particolareggiata”).

Esaminata la modulistica di collegamento, l’organismo estero potrà esprimersi in merito all’accoglimento o alla reiezione della domanda. L’eventuale prestazione pensionistica verrà attribuita al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dallo Stato estero competente e sarà erogata dall’organismo estero autonomamente.

Un’attenzione particolare va posta sui periodi assicurativi inferiori a un anno di uno Stato estero. In questo caso, essi possono essere presi in considerazione nel pieno rispetto dell’articolo 57, del Regolamento (CE) n. 883/2004. Come ribadito con circolare INPS 2 luglio 2010 n. 88, l’istituzione alla quale viene richiesta la prestazione può non concederla se i periodi di assicurazione compiuti sotto la sua legislazione non raggiungono un anno e se tenuto conto che con questi soli periodi nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione (articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004).

Di conseguenza, le istituzioni degli altri Stati membri presso le quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione devono prendere in considerazione tali periodi di assicurazione per accertare il raggiungimento del diritto a prestazione secondo la legislazione che ognuna di esse applica.

Naturalmente, per la determinazione dell’importo di pensione da porre in pagamento, ogni istituzione deve prendere in considerazione i periodi esteri inferiori a un anno in misura proporzionale ai periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.

Riferimenti Normativi

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