Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dagli schemi pensionistici UK SIPP e IPP

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dagli schemi pensionistici SIPP e IPP del Regno Unito, per i soggetti fiscalmente residenti in Italia.

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Nella Risposta n. 5/2024, l’Agenzia delle Entrate approfondisce ulteriormente il trattamento fiscale relativo alle prestazioni erogate da due fondi di previdenza complementare esteri.

La risposta delinea, seppur tra le righe, i tratti distintivi e gli elementi che caratterizzano la natura previdenziale dei suddetti fondi esteri riconducendo tali schemi previdenziali a quelli pensionistici italiani.

Il regime fiscale applicabile

Nello specifico contesto considerato, assume particolare rilevanza il fatto che:

  • Entrambi gli schemi sono qualificati come previdenza complementare secondo il diritto britannico;
  • Il partecipante gode del diritto di percepire le somme accumulate nel fondo solamente al raggiungimento dell’etร  pensionabile e dopo aver concluso l’attivitร  lavorativa presso il datore di lavoro.

Tuttavia, le relative prestazioni in forma di rendita o in forma di capitale non beneficiano del regime fiscale previsto dallโ€™ art. 11 del Dlgs 252/2005 (prelievo ridotto fra il 9% ed il 15%).

Infatti, come osserva lโ€™Agenzia nella sua risposta, ai sensi dellโ€™art. 15-ter del citato Decreto, questa disciplina sarebbe applicabile anche alle prestazioni erogate dai fondi istituiti nella UE e rientranti nellโ€™ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341, ma solo se:

  • Sono fondi pensioni autorizzati allo svolgimento dellโ€™attivitร  transfrontaliera dallโ€™autoritร  competente dello Stato membro di origine;
  • e comunque โ€œlimitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioniโ€.

Conclusioni

Di conseguenza, le prestazioni erogate da fondi europei che, pur rispettando la Direttiva, non conducono attivitร  transfrontaliera, cosรฌ come quelle erogate da fondi โ€œpaneuropeiโ€ che non derivano da adesioni raccolte in Italia, e le prestazioni erogate da fondi non europei, sono soggette al regime delineato dall’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir per le prestazioni in forma di rendita (imponibile a Irpef progressiva). Differentemente, se la prestazione viene erogata sotto forma di capitale, si applica la tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir.

In chiusura, lโ€™Agenzia conferma la non applicabilitร  dellโ€™IVAFE sul valore della posizione pensionistica e che eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici britannici non costituisce reddito imponibile in capo al contribuente istante.

Quadro normativo

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