Nella Risposta n. 5/2024, l’Agenzia delle Entrate approfondisce ulteriormente il trattamento fiscale relativo alle prestazioni erogate da due fondi di previdenza complementare esteri.
La risposta delinea, seppur tra le righe, i tratti distintivi e gli elementi che caratterizzano la natura previdenziale dei suddetti fondi esteri riconducendo tali schemi previdenziali a quelli pensionistici italiani.
Il regime fiscale applicabile
Nello specifico contesto considerato, assume particolare rilevanza il fatto che:
- Entrambi gli schemi sono qualificati come previdenza complementare secondo il diritto britannico;
- Il partecipante gode del diritto di percepire le somme accumulate nel fondo solamente al raggiungimento dell’etร pensionabile e dopo aver concluso l’attivitร lavorativa presso il datore di lavoro.
Tuttavia, le relative prestazioni in forma di rendita o in forma di capitale non beneficiano del regime fiscale previsto dallโ art. 11 del Dlgs 252/2005 (prelievo ridotto fra il 9% ed il 15%).
Infatti, come osserva lโAgenzia nella sua risposta, ai sensi dellโart. 15-ter del citato Decreto, questa disciplina sarebbe applicabile anche alle prestazioni erogate dai fondi istituiti nella UE e rientranti nellโambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341, ma solo se:
- Sono fondi pensioni autorizzati allo svolgimento dellโattivitร transfrontaliera dallโautoritร competente dello Stato membro di origine;
- e comunque โlimitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioniโ.
Conclusioni
Di conseguenza, le prestazioni erogate da fondi europei che, pur rispettando la Direttiva, non conducono attivitร transfrontaliera, cosรฌ come quelle erogate da fondi โpaneuropeiโ che non derivano da adesioni raccolte in Italia, e le prestazioni erogate da fondi non europei, sono soggette al regime delineato dall’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir per le prestazioni in forma di rendita (imponibile a Irpef progressiva). Differentemente, se la prestazione viene erogata sotto forma di capitale, si applica la tassazione separata prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del Tuir.
In chiusura, lโAgenzia conferma la non applicabilitร dellโIVAFE sul valore della posizione pensionistica e che eventuali redditi e/o plusvalenze derivanti dalla gestione dei beni detenuti in tali schemi pensionistici britannici non costituisce reddito imponibile in capo al contribuente istante.