La societร a responsabilitร limitata in Italia รจ disciplinata dal Codice Civile agli articoli 2462 e successivi. Lโaspetto piรน interessante della Srl รจ la sua autonomia patrimoniale perfetta. La responsabilitร limitata dei soci permane al rispetto delle formalitร richieste nella costituzione e nella corretta gestione della societร . Se ne approfondiscono gli aspetti piรน importanti.
Come registrare un’azienda in Italia?
Ci sono 2 modi per svolgere un’attivitร in Italia come societร :
- costituire una nuova societร (Srl);
- aprire una filiale in Italia (in ogni caso, sarร considerata una stabile organizzazione in Italia).
In questo articolo si approfondisce la prima di queste opzioni, illustrando i dettagli sulla costituzione e il funzionamento di una nuova Srl in Italia.
Quali sono le caratteristiche della Srl?
La principale caratteristica della Srl รจ la sua autonomia patrimoniale perfetta.
ร lโart. 2462 del codice civile che disciplina tale aspetto:
Nella societร a responsabilitร limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societร con il suo patrimonio
Questo significa che vi รจ una netta separazione tra il patrimonio personale dei soci e il patrimonio della societร .
I creditori sociali dovranno agire soltanto nei confronti della societร , la quale potrร rispondere esclusivamente con il suo patrimonio.
Cosa rischiano i soci di una Srl?
La responsabilitร dei soci
La responsabilitร dei soci รจ limitata al capitale sociale sottoscritto e quindi esclusivamente agli eventuali versamenti ancora dovuti. I versamenti a cui ci si riferisce sono quelli obbligatori per il raggiungimento del capitale minimo di 10.000 euro prescritto dalla legge.
I soci rischiano la responsabilitร sul loro patrimonio personale solo se i conferimenti che costituiscono il capitale sociale non sono stati effettuati secondo quanto previsto dallโart. 2464 (si veda paragrafo 3.3 del presente articolo).
La societร Unipersonale
Nella societร Unipersonale invece, l’unico socio rischia la responsabilitร illimitata del suo patrimonio anche nel caso in cui non rispetti gli adempimenti di pubblicitร prescritti dall’articolo 2470 del C.c..
Lโart.2470 del C.c. recita:
Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell’unico socio.
Pertanto se il suddetto adempimento pubblicitario non viene eseguito entro 30 giorni il socio Unico risulta illimitatamente responsabile.
Nei casi in cui decade lโautonomia patrimoniale della S.r.l. ciascun socio risponde delle obbligazioni della societร con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Quali tipi di Srl esistono in Italia?
La societร a responsabilitร in Italia puรฒ essere di tre tipologie:
- Srl ordinaria
- Srl semplificata
- Srl start up innovativa
Srl Ordinaria
La Srl ordinaria รจ la societร a responsabilitร limitata che presenta la maggiore flessibilitร . In passato era l’unica forma che poteva essere costituita e presentava, rispetto ad oggi, maggiori limiti in sede di costituzione.
In precedenza, infatti, per poter avviare una Srl, i soci avevano l’obbligo di sottoscrivere un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro con un versamento dello stesso di almeno un 25% in sede di costituzione.
Il Decreto Legge del 28 giugno 2013 n. 76 (convertito dalla Legge del 9 agosto 2013 n. 99)ย ha ridotto il capitale sociale minimo obbligatorio che oggi puรฒ essere anche solo di 1 euro.
Srl ordinaria a 1 euro: quali sono i limiti
Costituire una Srl con il versamento di 1 euro รจ quindi possibile. Ma vediamo ora quali sono i limiti nel caso in cui il capitale sociale sottoscritto sia inferiore a 10.000 euro.
Nel caso in cui i soci scelgano di sottoscrivere un capitale sociale inferiore a 10.000 euro:
a. Versamento del capitale sociale.
Devono versare l intero capitale sottoscritto e non solo il 25% dello stesso.
Esempio:
il socio A e il socio B costituiscono una srl ordinaria e decidono di sottoscrivere un capitale sociale di 4.000 euro. Essi dovranno, in sede di costituzione, versare lโintera somma pari a 4.000 euro.
il socio A e il socio B costituiscono una srl ordinaria e decidono di sottoscrivere un capitale sociale di 10.000 euro. Essi potranno scegliere, in sede di costituzione, se versare lโintera somma oppure versare soltanto il 25% di essa.
b. Conferimenti.
Devono versare il capitale sociale sottoscritto conferendo esclusivamente denaro. In questo caso non potranno infatti effettuare i conferimenti di altro tipo previsti dallโ art. 2464 del Codice civile.
Tra questi, a titolo di esempio, conferimenti:
- in natura (prestazione dโopera o di servizi del socio a favore della societร )
- in beni materiali o immateriali (che dovranno essere oggetto di perizia)
- in crediti
- qualunque elemento dellโattivo suscettibile di valutazione economica
c. Riserva legale.
Devono, obbligatoriamente, accantonare ogni anno una riserva legale pari al 20% degli utili. Tale importo dovrร essere destinato al capitale sociale fino al raggiungimento di un capitale sociale minimo di 10.000 euro.
Esempio:
il socio A e il socio B costituiscono una srl ordinaria e decidono di sottoscrivere un capitale sociale di 4.000 euro.
Il primo anno la societร realizza un utile di 20.000 euro.
Essi avranno l’obbligo di accantonare un importo pari a: 20.000 * 20% = 4.000 euro
Questo importo sarร destinato ad aumentare il capitale sociale che risulterร cosรฌ pari a 8.000 euro.
Il secondo anno la societร realizza un utile di 25.000 euro
Il 20% dellโutile sarร in questo caso pari a: 25.000*20%= 5.000.
Essi avranno lโobbligo di accantonare solo lโimporto pari a 2.000 euro che porta il capitale sociale a raggiungere il capitale minimo di 10.000 euro.
Potranno pertanto scegliere se distribuire, riportare a nuovo o accantonare a riserva utili per un importo pari a 23.000 euro.
d. Responsabilitร .
Sono responsabili per i versamenti non ancora effettuati per il raggiungimento di un importo di 10.000 euro di capitale sociale.
Srl semplificata
La societร a responsabilitร limitata semplificata (cd. Srls) ha il grande vantaggio di non avere costi iniziali di costituzione. Non รจ dovuto infatti alcun onorario al notaio e vi รจ l’esonero dal versamento di imposte, bolli e diritti di segreteria.
Il risparmio รจ perรฒ solo iniziale in quanto gli altri adempimenti successivi alla costituzione comportano gli stessi costi di una Srl ordinaria.
Caratteristiche della Srls
La Srls รจ contraddistinta dalle seguenti peculiaritร che, in generale, rappresentano dei limiti e degli svantaggi rispetto alla Srl ordinaria:
- Capitale sociale. Il capitale sociale รจ limitato. Esso puรฒ essere sottoscritto fino a 9.999,99 euro.
Un capitale sociale ridotto potrebbe comportare difficoltร nellโottenere finanziamenti e di conseguenza la richiesta da parte di istituti di credito ai soci di garanzie personali (facendo venir meno cosรฌ il vantaggio della responsabilitร limitata su tali somme).
Nel caso i soci volessero poi aumentare il capitale sociale oltre questo importo essi dovranno tornare dal notaio e trasformare la Srls in Srl ordinaria. - Statuto. Lo Statuto deve essere obbligatoriamente redatto in conformitร ad un modello standard. Il modello standard da seguire รจ quello dettato dall’ art. 2463 bis del c.c.
Srl start up innovativa
La societร a responsabilitร limitata assume la qualifica di Start Up innovativa al rispetto di alcuni requisiti previsti dalla normativa.
La normativa che disciplina le Start Up รจ il Decreto Legge 179 del 2012.
La qualifica di Start Up permette alle aziende italiane di accedere a diversi vantaggi di natura fiscale, amministrativa e finanziaria.
Al seguente link la guida completa delle Start Up Innovative.
Come si costituisce una Srl in Italia?
รย lโ articolo 2463 del Codice civile che determina le modalitร con cui deve essere costituita una societร a responsabilitร limitata.
Quanti soci puรฒ avere una Srl?
La societร puรฒ essere costituita da:
- Due o piรน soci con contratto (il numero di soci puรฒ essere illimitato)
- Da un solo socio con atto unilaterale (Societร Unipersonale)
I soci possono essere persone fisiche (privati o con partita iva) o persone giuridiche (societร ).
La Legge di Bilancio 2024 propone una rivalutazione per le partecipazioni in societร a responsabilitร limitata. Per maggiori info, dai un’occhiata al nostro approfondimento sulla rivalutazione per il 2024.
Cosa deve contenere lโatto costitutivo?
Lโatto costitutivo va redatto per atto pubblico. ร pertanto necessario rivolgersi ad un notaio. Lโatto costitutivo deve contenere alcune informazioni minime obbligatorie sulle quali i soci devono accordarsi.
ร quindi consigliabile farsi supportare anche da un Commercialista per poter verificare che le clausole contenute nellโatto costitutivo e nello statuto rispecchino la volontร di tutti i soci.
Nellโatto costitutivo viene indicato:
- il cognome/nome/denominazione – la data/luogo di nascita/Stato di costituzione – il domicilio/sede/cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione e il comune ove sono poste la sede della societร e le eventuali sedi secondarie. La denominazione deve contenente l’indicazione di societร a responsabilitร limitata (Srl);
- la descrizione dellโattivitร che costituisce l’oggetto sociale (a tal riguardo si consiglia il supporto di un dottore Commercialista affinchรฉ lโoggetto sociale risulti completo in ogni sua parte);
- l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della societร . Tra queste risultano obbligatorie quelle relative all’amministrazione e alla rappresentanza;
- le persone cui รจ affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (obbligo del revisore legale solo in alcuni casi);
- l’importo totale della spese per la costituzione a carico della societร (valore che puรฒ essere approssimato).
Versamento del capitale sociale
Le modalitร con cui effettuare i conferimenti sono dettate dallโart. 2464 del C.c.
Contestualmente alla stipula dellโatto di costituzione i soci devono versare, ognuno per la sua quota di partecipazione:
- Almeno il 25% del capitale sociale sottoscritto se maggiore di 10.000 euro;
- Lโintero capitale sociale sottoscritto in caso Unico socio (anche se maggiore di 10.000 euro);
- Lโintero capitale sociale sottoscritto se inferiore a 10.000 euro.
Se i conferimenti sono in denaro occorre consegnare allโamministratore lโimporto del capitale versato in modo che provveda a depositarlo sul conto corrente della societร .
Quanto costa costituire una Srl?
Lโatto costitutivo va redatto per atto pubblico.
Il notaio provvede quindi alla redazione dellโatto costitutivo, dello Statuto e procede allโiscrizione presso il Registro imprese in cui ha sede la societร .
- Costi notarili. Le competenze notarili variano a seconda del capitale sottoscritto o dalla presenza o meno di conferimenti diversi dal denaro (esempio: conferimento di un immobile, di beni mobili, di crediti ecc.).
- La tariffa media per la costituzione di una srl con capitale minimo di 10.000 euro e conferimenti esclusivamente in denaro si aggira intorno ai 2.500 euro.
- Pratica di inizio attivitร . Una volta costituita, la societร deve:
- richiedere un numero di partita iva e dichiarare lโinizio dellโ attivitร presso lโAgenzia delle Entrate.
- dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
- comunicare lโinizio dellโattivitร al Registro imprese presso la CCIAA (Camera di Commercio) e in alcuni casi al SUAP (Sportello unico delle attivitร produttive) del comune in cui in cui ha sede la societร (imposte e bolli: circa 150 euro)
- iscrivere i soci lavoratori alla cassa di previdenza INPS obbligatoria (albo artigiani o commercianti)
- vidimare i libri sociali obbligatori (imposte: 309,87 euro)
Tali adempimenti vengono eseguiti da un dottore Commercialista o altro soggetto abilitato. La tariffa varia a seconda della tipologia di attivitร e delle eventuali abilitazioni necessarie.
- La tariffa media per tali adempimenti si aggira intorno agli 800 euro.
Quante tasse pagano le Srl in Italia?
Regime di tassazione ordinaria
Le Srl in regime fiscale ordinario applicano unโimposta proporzionale (aliquota percentuale), al reddito complessivo netto prodotto in un certo periodo dโimposta.
- Imposta. Lโimposta sul reddito prodotto dalle societร รจ lโIRES (imposta sul reddito delle societร ).
- Aliquota. LโIRES รจ unโ imposta proporzionale e prevede un’unica aliquota, che attualmente รจ pari al 24% (art. 77 T.u.i.r.).
- Presupposto. Lโart. 72 del T.u.i.r prevede che presupposto dellโimposta sul reddito delle societร รจ il possesso dei redditi in denaro o in natura tra quelli previsti dallโart. 6 del T.u.i.r.
- Base imponibile. Lโimposta si applica sul reddito complessivo calcolato secondo le previsioni dettate dagli articoli dal 81 al 116 del T.u.i.r. La base imponibile รจ quindi rappresentata dal reddito complessivo al netto delle rettifiche fiscali previste dal T.u.i.r.
- Irap. Le societร a responsabilitร limitata sono soggette ad un’altra imposta. Oltre allโimposta sul reddito IRES รจ prevista infatti un’imposta regionale sulle attivitร produttive (IRAP).
Il presupposto di tale imposta รจ lโesercizio abituale di una attivitร di produzione/scambio di beni o di prestazione di servizi. Pertanto lโattivitร di una societร rappresenta sempre il presupposto per lโapplicazione dellโIRAP.
Anche lโIrap si calcola in modo proporzionale applicando unโunica aliquota, attualmente pari al 3,9%, al valore della produzione netta.
Le modalitร con cui si determina il valore della produzione netta sono dettate dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Regime ordinario: la tassazione in capo ai soci
Fino a qui si รจ parlato delle imposte che gravano sul reddito della societร che sono Ires (24%) e Irap (3,9%).
Nel caso delle Srl in regime fiscale ordinario gli utili realizzati, al netto delle imposte Ires e Irap, sono tassati soltanto se distribuiti. Si segue pertanto il regime di cassa. Solo al momento della distribuzione infatti viene applicata una imposta sostitutiva pari al 26%.
Tale aliquota si applica sui dividendi percepiti a partire dal 1 gennaio 2018. ร stato previsto perรฒ un periodo transitorio durante il quale, per gli utili realizzati fino al 31/12/2017, potevano applicarsi le previgenti regole di tassazione.
Pertanto, in caso di distribuzione utili, realizzati prima del 31/12/2017, deliberata tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, non viene applicata l imposta sostitutiva del 26%. In questo caso infatti gli utili vengono tassati in capo al socio e assoggettati ad Irpef secondo le regole precedenti (40% per gli utili prodotti fino allโ esercizio 2007 โ 49,72% per gli utili prodotti a partire dal 2008 e fino allโ esercizio 2016 โ 58,14% per gli utili prodotti nellโ esercizio 2017).
Tassazione della societร in regime di trasparenza
In alternativa al regime di tassazione ordinaria i soci possono scegliere di optare per un diverso regime di tassazione della societร .
Si tratta del regime di trasparenza fiscale. Tale regime prevede che il reddito prodotto dalla societร sia imputato a ciascun socio in base alla sua quota di partecipazione.
Il regime di trasparenza fiscale รจ disciplinato dagli artt. 115 e 116 del T.u.i.r. che dettano i requisiti per poter optare per lo stesso.
Lโart. 115 tratta il regime di trasparenza fiscale nel caso in cui i soci della societร di capitale sono altre societร di capitali.
Lโart. 116 tratta il regime di trasparenza nel caso in cui i soci della SRL siano esclusivamente persone fisiche.
Requisiti per lโopzione di trasparenza di cui allโart. 116 del T.u.i.r.
Lโart. 116 tratta lโopzione per i regime di trasparenza nel caso di societร a ristretta base proprietaria, i cui soci sono quindi persone fisiche.
In questo caso, per poter accedere al regime di trasparenza fiscale, la societร deve rispettare i seguenti requisiti:
- I ricavi non devono superare l’importo previsto per lโapplicazione degli indicatori sintetici di affidabilitร (ISA โ ex studi di settore);
- La compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche;
- Il numero dei soci non deve essere superiore a 10.
Come si esercita lโopzione
Lโopzione viene esercitata attraverso la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si vuole esercitare lโopzione stessa.
Durata dellโ opzione
Lโopzione, una volta esercitata, รจ irrevocabile per 3 esercizi. Essa viene tacitamente rinnovata alla fine del triennio a meno che non si effettui la revoca. La revoca avviene con le stesse modalitร e negli stessi termini con cui viene comunicata l’opzione.
Perchรฉ conviene una Srl?
I motivi che portano a scegliere una societร a responsabilitร limitata in luogo ad esempio di una societร di persone o di una attivitร dโimpresa svolta in forma individuale possono essere diverse. Possono esserci vantaggi di natura economica, civilistica e fiscale.
Responsabilitร limitata.
Il primo vantaggio nasce dalla definizione stessa di Srl quale societร a responsabilitร limitata e dalla sua piรน importante caratteristica: lโautonomia patrimoniale perfetta. A differenza della ditta individuale o della societร di persone nella Srl vi รจ una netta separazione tra il patrimonio personale dei soci e il patrimonio della societร .
Per approfondire tale aspetto si rimanda al punto 1 del presente articolo.
Costi deducibili.
Il secondo vantaggio riguarda la possibilitร di ridurre il reddito della societร attraverso costi inerenti lโattivitร che, nel caso di ditta individuale o societร di persone non sarebbe possibile imputare. Vi รจ la possibilitร infatti di corrispondere compensi agli amministratori ed eventuali rimborsi per le spese di viaggio. Tali rimborsi, se relativi a trasferte effettuate fuori dal comune della sede legale, sono esentasse per gli amministratori e totalmente deducibili per la societร .
Sono inoltre esentasse e deducibili per la societร i fringe benefit riconosciuti sempre agli amministratori (oltre che hai dipendenti) entro il limite previsto dallโart. 51 del T.u.i.r.
Tassazione.
Il terzo vantaggio riguarda la possibilitร di veder tassato lโutile in capo alla societร allโaliquota IRES del 24%, inferiore rispetto agli scaglioni Irpef piรน elevati che arrivano a toccare aliquote fino al 43%.
Il vantaggio fiscale รจ evidente nel momento in cui si decida di reinvestire l utile nella societร con lโ intenzione ad esempio di effettuare nuovi investimenti. In questo caso infatti, non essendoci distribuzione di utili, non verrebbe applicata lโ imposta sostitutiva del 26%.
Contributi previdenziali.
Inoltre, nella societร di capitali solo il socio lavoratore รจ tenuto al versamento dei contributi previdenziali Inps, che sono dovuti solo sulla sua quota di partecipazione sociale. Sulla quota del socio di capitali infatti non รจ previsto alcun contributo previdenziale.