Il caso
L’Istante, cittadino italiano iscritto all’AIRE sin dall’anno X e residente fiscalmente a Singapore, riferisce di aver maturato una posizione presso un fondo pensione italiano di tipo chiuso, legato al rapporto di lavoro svolto in Italia fino all’anno X. A seguito della cessazione del rapporto lavorativo e del trasferimento a Singapore, ha poi interrotto ogni contribuzione al fondo.
Il contribuente, oggi di età inferiore al requisito previsto dall’ordinamento italiano per l’accesso alla pensione complementare, intende tuttavia procedere al riscatto totale anticipato della posizione maturata, come consentito dallo statuto del Fondo Alfa.
Da ciò deriva l’interrogativo circa l’applicazione dell’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, relativo alle “Pensioni e altre remunerazioni analoghe”, che attribuisce allo Stato di residenza – e dunque Singapore – la potestà impositiva esclusiva sulle pensioni private.
Il parere dell’Istante
Nella propria soluzione interpretativa, l’Istante sostiene che il riscatto anticipato, pur avvenendo prima del raggiungimento dell’età pensionabile, costituisca comunque una forma di erogazione riconducibile alla previdenza complementare e, in quanto tale, assimilabile alle “pensioni” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.
Richiamando la precedente Risposta n. 111/2023 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente sostiene che l’erogazione del Fondo, anche in forma di riscatto totale immediato, rappresenti una prestazione di natura previdenziale, derivante da un cessato rapporto di lavoro nel settore privato. Pertanto, secondo tale impostazione, l’imposizione dovrebbe competere esclusivamente allo Stato di residenza, cioè Singapore, con conseguente non assoggettamento del riscatto a tassazione in Italia.
La posizione dell’Amministrazione finanziaria: presunzione di residenza e tassazione in Italia
L’Agenzia delle Entrate richiama preliminarmente la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani trasferiti in Stati inclusi nella “black list” del Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, tra cui Singapore (art. 2, comma 2-bis, TUIR). L’accertamento della residenza effettiva è tuttavia escluso dall’ambito dell’interpello, e ai fini della risposta, dunque, il contribuente viene considerato come fiscalmente residente a Singapore, in linea con quanto dichiarato.
Venendo al merito, l’Agenzia ricorda che:
- i non residenti sono tassati in Italia per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3, comma 1 TUIR);
- le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. h-bis, TUIR);
- tali redditi si considerano prodotti in Italia se erogati da un soggetto residente (art. 23, comma 2, lett. b), TUIR).
Ne deriva che il Fondo Alfa, quale ente residente in Italia, è tenuto ad applicare ritenuta a titolo d’imposta sulle somme erogate a seguito dell’eventuale riscatto totale anticipato (art. 24, comma 1-quater, d.P.R. 600/1973; art. 14 d.lgs. 252/2005).
L’interpretazione convenzionale: l’art. 17 non si applica al riscatto anticipato
Passando alla Convenzione Italia–Singapore, l’Agenzia rileva che essa non disciplina espressamente le prestazioni derivanti dal riscatto di forme pensionistiche complementari. Occorre pertanto stabilire se tali somme debbano essere:
- trattate come redditi da lavoro subordinato (art. 14, “Servizi personali”), oppure
- considerate redditi da pensione derivanti da un cessato impiego nel privato (art. 17, “Pensioni”).
Elemento essenziale è che il beneficiario abbia già maturato il diritto alla prestazione pensionistica.
Secondo l’Agenzia, nel caso in esame tale condizione non ricorre, poiché l’Istante:
- non ha ancora raggiunto il requisito anagrafico per l’accesso alla prestazione,
- non gode di alcuna pensione già maturata,
- esercita una facoltà di riscatto anticipato non correlata a una pensione sostitutiva.
Ne consegue che il pagamento non è pensione, né remunerazione analoga, ma rientra nelle “altre remunerazioni analoghe ai salari e agli stipendi”, disciplinate dall’art. 14, paragrafo 1 della Convenzione.
Effetti fiscali: imponibilità in Italia e ruolo di Singapore
Poiché la posizione previdenziale è maturata interamente durante l’attività lavorativa svolta in Italia, l’Agenzia conclude che:
- l’Italia mantiene potestà impositiva sui redditi derivanti dal riscatto anticipato (art. 14, par. 1, Convenzione);
- Singapore, quale Stato di residenza attuale del contribuente, dovrà risolvere l’eventuale doppia imposizione applicando il metodo previsto dall’art. 22 della Convenzione.
Conclusioni
La Risposta n. 296/2025 rappresenta un importante chiarimento sull’interpretazione convenzionale dei riscatti anticipati della previdenza complementare. L’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio ormai consolidato: le prestazioni pensionistiche complementari erogate prima della maturazione del diritto alla pensione non possono essere qualificate come “pensioni” ai sensi delle Convenzioni internazionali.
Nel caso specifico, ciò determina:
- l’imponibilità in Italia dell’intera somma riscattata;
- la necessità per Singapore di eliminare l’eventuale doppia imposizione.
Una pronuncia che conferma l’orientamento restrittivo dell’Amministrazione in materia di riscatto anticipato e ribadisce l’importanza di distinguere tra prestazioni pensionistiche propriamente dette e anticipazioni non correlate al maturato diritto alla pensione.