Il Modello di convenzione OCSE è un documento che funge da riferimento all’interno dei Paesi membri come base di partenza e modello per la negoziazione e la stipula di convenzioni bilaterali tra stati contraenti in materia di doppia imposizione fiscale.
L’aggiornamento 2025, con le modifiche approvate dal Consiglio dell’OCSE lo scorso novembre, rientrerà nelle prossime versioni del Modello, sia condensata che completa, che verrà rilasciata nel 2026.
Il cuore della riforma è rappresentato dalle aggiunte al commentario all’art. 5 in tema di stabile organizzazione (paragrafi 44.1-44.21), unitamente all’abrogazione di precedenti previsioni.
Nel periodo post pandemico, infatti, si è manifestata l’esigenza di considerare anche e soprattutto gli aspetti fiscali del lavoro transfrontaliero da remoto – un dipendente o un collaboratore che presta la propria attività lavorativa in luoghi diversi da quelli messi a disposizione dall’impresa di riferimento e, più in particolare, in un altro Stato, potrebbe dare luogo ad una stabile organizzazione in quel dato Stato.
Nel ribadire un principio fondamentale e da sempre posto alla base dell’analisi condotta sul tema, ovverosia che l’esistenza o meno di una stabile organizzazione deve essere verificata di volta in volta e con riferimento al singolo caso concreto, i nuovi paragrafi aggiunti al Commentario evidenziano come non sia possibile nessun tipo di automatismo, e che dunque fatti e circostanze relative al caso concreto debbano essere tenute in considerazione.
Infatti, il semplice utilizzo di un luogo (nel Commentario “a home or other relevant place”) non può però integrare i requisiti richiesti per la costituzione di una stabile organizzazione.
Oltre alla verifica dell’esistenza di una sede d’affari (place of business), dovrà riscontrarsi il requisito della fissità (certain degree of permanency), oltre che, sulla base delle nuove aggiunte, se le attività svolte vi si realizzino con regolarità e continuità, per quanto tempo in un dato arco temporale considerato, ed infine se il luogo in questione sia effettivamente a disposizione dell’impresa in funzione delle sue esigenze commerciali.
Una delle novità più significative è la previsione di una soglia temporale di fatto – il 50% del tempo complessivo di lavoro per l’impresa quale lavoratore transfrontaliero da remoto in un periodo di 12 mesi; laddove tale soglia sia raggiunta o superata, non si darà luogo ad una stabile organizzazione, ma si renderà necessaria un’ulteriore analisi.
In tale analisi, risulterà poi decisivo il nuovo fattore della “ragione commerciale” perché quella data attività sia svolta nell’altro Stato. Una ragione commerciale sussiste laddove la presenza di quel lavoratore in un altro Stato faciliti il business dell’impresa in quel territorio perchè, ad esempio, tiene rapporti con clienti o fornitori, ricerca nuovi clienti, la presenza fisica è richiesta per effettuare particolari attività (ad es. attività di training o servizi di riparazione, etc.).
A questi elementi si aggiungono gli esempi offerti dal Commentario che, seppur non vincolanti, risultano utili ai fini del corretto inquadramento dei casi concreti. In particolare,
- l’esempio A prende in considerazione il caso dell’utilizzo temporaneo di una sede presa in locazione da un dipendente e utilizzata come luogo di lavoro per un periodo di tre mesi consecutivi, successivamente ad un soggiorno di vacanza nello stesso stato; in tal caso difetterebbe il requisito della fissità della sede di affari, e in ogni caso il fatto che un soggetto mantenga la disponibilità di un luogo (come una casa vacanze) non è di per sé rilevante ai fini dell’analisi;
- l’esempio B, invece, è il caso in cui l’attività lavorativa venga svolta da un’abitazione situata in un altro stato per uno o due giorni alla settimana in un periodo di 12 mesi – il periodo complessivo considerato, tuttavia, sarebbe pari al 30% del tempo di lavoro complessivo, circostanza che, in assenza di altri elementi che indichino diversamente, non integrerebbe una stabile organizzazione;
- l’esempio C, al contrario dei precedenti, considera il caso di un dipendente di un’impresa di uno stato contraente che svolga attività lavorativa dalla propria abitazione situata in un altro stato contraente per un tempo complessivo pari all’80% in ciascun periodo di 12 mesi considerato. Le regolari visite effettuate ai clienti del luogo al fine di prestare loro servizi per conto dell’impresa non residente, inoltre, fanno sì che al grado di permanenza sufficiente considerato si aggiunga la sussistenza di una ragione commerciale riconducibile all’interesse dell’impresa alla presenza del dipendente nel secondo stato – in tali casi, dunque, ci si trova dinanzi ad una stabile organizzazione;
- l’esempio D, strettamente collegato al precedente, considera invece una variabile fondamentale: il caso di un dipendente che, svolgendo attività lavorativa dalla propria abitazione sita in un diverso stato contraente, integri il requisito temporale ma che, nell’intrattenere rapporti con i clienti del luogo, difetti della regolarità delle visite e dei contatti con gli stessi, condotti su base intermittente e accessoria – in tali casi, dunque, difetta una ragione commerciale e il dipendente non costituisce stabile organizzazione;
- l’esempio E, infine, considera il caso di un dipendente che presti attività lavorativa dalla propria abituazione situata in un altro stato contraente per l’intero periodo di 12 mesi considerato (con il requisito temporale, dunque, perfettamente integrato), a cui si aggiunge la circostanza che la prestazione di servizi per conto dell’impresa non residente, effettuata da un altro stato contraente, agevola il lavoro e i contatti con i clienti della stessa, permettendo al dipendente di essere pienamente disponibile per i clienti nei vari fusi orari in cui sono ubicati. Sulla base di queste circostanze, dunque, si costituirebbe una stabile organizzazione.