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Il ruolo «qualificante» della stabile organizzazione italiana da valutare nel caso concreto

Con la Risposta ad interpello qualificatorio n. 193/2025 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato i concetti da tenere in considerazione ai fini IVA per la stabile organizzazione che intervenga nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia.
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Con la Risposta ad interpello qualificatorio n. 193/2025 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato i concetti da tenere in considerazione ai fini IVA per la stabile organizzazione che intervenga nelle operazioni di cessione ed acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia.

Le stabili organizzazioni, infatti, pur mancando di un’autonomia a livello giuridico e dovendo attenersi alle direttive della Casa madre possono raggiungere un grado di autonomia spendibile in operazioni a queste direttamente imputabili – si pone, dunque, il problema di individuare il soggetto tenuto ai conseguenti adempimenti tributari.

A tal fine si impone una necessaria valutazione circa il ruolo effettivamente svolto in una data operazione dalla stabile organizzazione – un ruolo qualificante ed attivo in un’operazione commerciale, infatti, comporta l’attribuzione del ruolo di soggetto passivo IVA in capo alla stessa, con relativi obblighi tributari connessi ed eventuale applicazione del meccanismo del reverse charge (ex art. 17, comma 2 DPR 633/1972).

Sul tema il principio espresso dalla Risposta in esame è quello per cui «ciò che qualifica l’intervento della stabile organizzazione in una transazione è […] la specificità del ruolo da essa svolto nell’operazione commerciale», dovendo stabilire un parametro di valutazione tarato su tale ruolo e non sulla natura e funzione del prodotto oggetto della transazione.

In assenza di coinvolgimento della stabile organizzazione, al contrario, le operazioni saranno imputabili direttamente alla Casa madre con relativa assunzione degli obblighi suddetti.

Più nello specifico, con tale risposta l’Agenzia aderisce alla soluzione prospettata dall’istante, una stabile organizzazione italiana di una società stabilita in un Paese UE, con riguardo al superamento di quanto stabilito nel Working Paper n. 857/2015 del Comitato IVA e ai dubbi interpretativi sorti in merito agli interventi ai fini IVA in operazioni territorialmente rilevanti in Italia e agli adempimenti che da questa scaturiscono.

I riferimenti normativi

Le disposizioni normative che vengono in considerazione ai fini della valutazione circa il carattere «qualificante» o meno dell’intervento di una stabile organizzazione in un’operazione commerciale, sono:

  • art. 7, comma 1, lett. d) DPR 633/1972, laddove nel definire ai fini IVA il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato fa riferimento, tra gli altri, alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute;
  • art. 17, comma 2, DPR 633/1972, secondo il quale gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, […], sono adempiuti dai cessionari o committenti; il successivo comma 4, che sancisce la non applicabilità delledisposizioni del secondo e del terzo comma per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
  • art. 192-bisdella Direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale quando un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro dell’Unione in cui ha stabile organizzazione e quest’ultima non interviene nella cessione o prestazione, il soggetto passivo non si considera stabilito in tale Stato membro;
  • art. 53 del Regolamento 2011/282/UE, in base al quale due sono le condizioni in presenza delle quali può ritenersi che la stabile organizzazione intervenga in un’operazione commerciale secondo il dettato dell’art. 192-bis, e cioè
    • che la stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo risulti “caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa”;
    • ”se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione”.

La necessaria valutazione in concreto sull’effettività e rilevanza del ruolo svolto

Come ribadito in diverse e recenti pronunce dalla stessa Amministrazione finanziaria, la valutazione sull’intervento qualificante o meno della stabile organizzazione non può basarsi su elementi astratti e predefiniti, ma richiede piuttosto una valutazione in concreto sulla effettività e rilevanza dell’intervento della stabile organizzazione in ciascuna operazione (cfr. Risposte ad interpello n. 52/2021, n. 57/2023, n. 336/2023, n. 374/2023).

Nelle operazioni di cessione di prodotti di proprietà della Casa madre ed effettuate nei confronti di clienti italiani, come quello portato all’attenzione del Fisco dalla società istante, “si ritiene qualificante il ruolo esercitato dalla stabile organizzazione italiana nella finalizzazione delle predette operazioni commerciali”. Ad una simile conclusione, con riferimento al caso concreto, concorrono diversi elementi, tra cui:

  • l’autonoma gestione dei rapporti con la clientela;
  • l’ampio potere discrezionale concesso nella pianificazione delle attività di marketing;
  • la gestione e il coordinamento delle attività preliminari e successive alla vendita, nonché
  • la discrezionalità nell’applicazione di sconti e nel concordare prezzi.

In tali operazioni, sussistendo la partecipazione effettiva e concreta da parte della stabile organizzazione italiana, quest’ultima dovrà adempiere i relativi obblighi impositivi per l’acquisto intracomunitario effettuato nei confronti della Casa madre.

Per tutte le altre operazioni, invece, di esclusiva pertinenza della Casa madre e in cui dunque non sia ravvisabile uno stesso ruolo qualificante svolto dalla stabile organizzazione italiana, quest’ultima non dovrà assolvere ad alcun obbligo tributario, sussistendo lo stesso in capo alla Casa madre che dovrà fatturare direttamente ai clienti italiani le relative cessioni di beni.

Gli adempimenti di una stabile organizzazione in Italia

Anche con riguardo agli adempimenti IVA connessi alle varie operazioni considerate, poi, l’Agenzia fa propria la soluzione individuata dall’istante, e dunque concorda sulla necessità di tenere distinte le operazioni riconducibili unicamente alla Casa madre da quelle imputabili invece alla stabile organizzazione, con annotazione separata delle stesse nei registri IVA e in un apposito modulo della dichiarazione annuale della stessa.

La stabile organizzazione italiana, dunque, dovrà provvedere a registrare le fatture di acquisto effettuate dalla Casa madre con rilevanza ai fini IVA in Italia in un apposito registro sezionale dedicato; l’IVA emergente, al pari dell’IVA a credito o debito derivante dalle operazioni in cui la stabile organizzazione riveste un ruolo qualificante, confluirà nella liquidazione periodica.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Agenzia delle Entrate Risposta n. 193/2025 193 24/07/2025 Leggi di più

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