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Chiarimento sulle borse di studio “visiting research” per ricercatori post-dottorato stranieri

La Risposta n. 53/2026 dell’Agenzia delle Entrate qualifica le borse “visiting research” per ricercatori post-dottorato stranieri come redditi imponibili in Italia. È esclusa l’applicabilità di regimi di esenzione.
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Con la Risposta n. 53/2026, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della disciplina fiscale applicabile alle borse di studio corrisposte a ricercatori post-dottorato stranieri nell’ambito di progetti finanziati dall’Unione europea. L’interpello è stato presentato da un’università italiana, in qualità di coordinatore del progetto ALFA, inserito nel programma Horizon Europe, azioni Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges, finalizzato a promuovere la mobilità accademica e lo scambio scientifico tra istituzioni europee e latinoamericane attraverso periodi di secondment.

Il contesto fattuale e il quesito posto

L’università istante ha previsto l’erogazione di borse denominate “visiting research”, finanziate direttamente con le risorse europee attribuite al progetto. Tali somme, variabili tra 2.300 e 4.600 euro per trenta giorni di permanenza, sono destinate alla copertura delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio dei ricercatori coinvolti. I beneficiari, ricercatori post-dottorato dipendenti di università partner extra-UE, svolgono attività di ricerca presso l’ateneo italiano senza instaurare con esso alcun rapporto di lavoro.

Il quesito sottoposto all’Amministrazione finanziaria concerne la possibilità di riconoscere a tali erogazioni un regime di esenzione dall’IRPEF, valorizzando l’analogia con programmi europei di mobilità quali Erasmus+ e richiamando, altresì, l’articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del TUIR, che esclude dalla base imponibile le borse di studio corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali.

Il regime delle esenzioni e le recenti modifiche normative

L’Agenzia muove da una preliminare qualificazione delle somme in esame come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR, in quanto erogate per finalità di ricerca scientifica e in assenza di un vincolo di subordinazione con il soggetto erogante. Per i soggetti non residenti, l’articolo 23, comma 2, del TUIR considera tali redditi prodotti nel territorio dello Stato quando corrisposti da un soggetto residente, con conseguente imponibilità in Italia.

Chiarita la natura reddituale delle somme, l’Amministrazione verifica se esse possano rientrare in una delle ipotesi tassative di esenzione previste dall’ordinamento. Il regime derogatorio, infatti, è limitato a fattispecie specificamente individuate dal legislatore, tra cui le borse regionali e provinciali, quelle per dottorati di ricerca e le indennità di mobilità Erasmus+, nonché le borse governative erogate a cittadini stranieri in forza di accordi internazionali.

Particolare rilievo assume la riforma introdotta dal decreto-legge n. 45 del 2025, che ha inciso profondamente sulla disciplina delle borse universitarie, eliminando l’esenzione per le borse di ricerca post-laurea e contestualmente introducendo, nella legge n. 240 del 2010, i nuovi istituti contrattuali degli incarichi postdoc e degli incarichi di ricerca. Alla luce di tale intervento normativo, l’attività di ricerca post-dottorato non può più essere finanziata mediante borse di studio fiscalmente esenti, ma eventualmente attraverso i nuovi strumenti contrattuali espressamente disciplinati dal legislatore.

Il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative

Elemento centrale della conclusione è il richiamo al principio di stretta interpretazione delle norme agevolative, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità. In applicazione di tale principio, l’Agenzia esclude la possibilità di estendere in via analogica il regime di favore previsto per Erasmus+ a programmi diversi, pur caratterizzati da analoghe finalità di mobilità internazionale. Viene dunque negata l’applicabilità dell’articolo 3, comma 3, lettera d-ter), del TUIR, poiché le somme non sono corrisposte direttamente dal Governo italiano, ma da un’università, ancorché nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione europea.

Ne deriva la conclusione secondo cui le borse “visiting research” devono essere assoggettate a imposizione ai sensi dell’articolo 50 del TUIR, con obbligo per l’università, in qualità di sostituto d’imposta, di applicare la ritenuta prevista dall’articolo 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 e di riconoscere le detrazioni spettanti.

Considerazioni conclusive

La Risposta n. 53/2026 si colloca in linea con il nuovo assetto normativo delineato dal legislatore, segnando un definitivo superamento della possibilità di utilizzare lo strumento della borsa di studio quale veicolo fiscalmente agevolato per attività di ricerca post-dottorato. L’impostazione adottata appare coerente con il principio di tipicità delle esenzioni tributarie e con l’esigenza di evitare interpretazioni estensive in materia di agevolazioni fiscali.

Tuttavia, la soluzione prospettata solleva alcune questioni di ordine sistematico e operativo, soprattutto con riferimento alla capacità degli atenei di attrarre ricercatori stranieri nell’ambito di programmi europei di mobilità.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Risposta n. 53/2026 53 / 25/02/2026 Leggi di più
Governo italiano D. lgs. n. 45/2025 45 / 07/04/2025 Leggi di più
Governo italiano DPR n. 600/1973 600 24 29/09/1973 Leggi di più
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