La Risposta a interpello n. 7/2026 affronta il tema della determinazione del “reddito annuale teorico” rilevante ai fini del riconoscimento della somma prevista dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), fornendo chiarimenti operativi sul computo dei giorni di lavoro dipendente nei casi caratterizzati da assenze non retribuite.
Il documento assume particolare rilievo per i sostituti d’imposta, chiamati a verificare la spettanza dell’agevolazione e a determinarne correttamente l’importo in presenza di rapporti di lavoro formalmente in essere ma privi, in tutto o in parte, di corresponsione della retribuzione.
Il caso
L’istanza è presentata da un’Azienda Sanitaria Locale (ASL), in qualità di sostituto d’imposta, che chiede chiarimenti in merito alla determinazione delle somme da riconoscere ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025.
L’Istante richiama la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, nella quale sono forniti esempi di calcolo del “reddito annuale teorico” nei casi in cui il contribuente abbia lavorato solo per una parte dell’anno.
In tali ipotesi, il reddito teorico è determinato rapportando il reddito di lavoro dipendente ai giorni di lavoro dipendente e moltiplicando il risultato per 365.
Ciò posto, la ASL chiede come individuare correttamente i “giorni di lavoro dipendente” da considerare nel caso in cui il lavoratore, pur risultando formalmente in forza, non percepisca alcuna retribuzione per determinate giornate dell’anno (ad esempio per aspettative non retribuite, permessi non retribuiti o sospensioni dal lavoro).
In particolare, vengono prospettate due fattispecie:
- assenza parziale di giorni lavorati nell’anno;
- assenza totale di giorni lavorati nell’anno.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’Istante:
- nel caso di assenza parziale, ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i “giorni di lavoro dipendente” dovrebbero coincidere esclusivamente con quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione, applicando per analogia il criterio previsto per le detrazioni per lavoro dipendente di cui all’articolo 13 del TUIR;
- nel caso di assenza totale di giorni lavorati nell’anno, qualora siano corrisposti arretrati contrattuali o competenze accessorie non correlate alla presenza in servizio, l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2025 non dovrebbe trovare applicazione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ricostruisce preliminarmente il quadro normativo di riferimento, richiamando i commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, che riconoscono ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma non imponibile, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale variabile in funzione del reddito stesso.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno, attraverso la determinazione di un reddito annuale teorico.
Richiamando la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia ribadisce che, nei casi di lavoro svolto solo per una parte dell’anno, occorre:
- determinare il reddito di lavoro dipendente che il contribuente avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno;
- individuare la percentuale applicabile in base al reddito teorico;
- applicare tale percentuale al reddito effettivamente percepito.
Con riferimento al concetto di “giorni di lavoro dipendente”, l’Agenzia richiama inoltre i chiarimenti forniti con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 in materia di detrazioni per lavoro dipendente, secondo cui devono essere esclusi dal computo i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, aspettative senza assegni).
Le conclusioni dell’Agenzia
Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia delle Entrate conclude che:
- ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i “giorni di lavoro dipendente” devono essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione;
- nel caso di assenza parziale di giorni lavorati, non devono essere computati i giorni in cui il lavoratore non ha percepito alcun emolumento;
- nel caso di assenza totale di giorni lavorati nell’anno, qualora siano corrisposte somme che, pur essendo assoggettate a tassazione ordinaria, non si riferiscono all’anno 2025, non devono essere riconosciute le somme previste dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge di bilancio 2025.
Considerazioni finali
La Risposta n. 7/2026 fornisce un chiarimento di rilievo operativo per i sostituti d’imposta, confermando che, anche ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, il concetto di “giorni di lavoro dipendente” deve essere interpretato in modo coerente con i criteri già adottati in materia di detrazioni per lavoro dipendente.
Il chiarimento evidenzia l’importanza di una corretta individuazione dei periodi effettivamente retribuiti, soprattutto nei casi di assenze non retribuite, al fine di evitare l’erroneo riconoscimento di benefici non spettanti e garantire una corretta applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2025.
In tale contesto, lo Studio A&P affianca i datori di lavoro nell’analisi delle posizioni dei dipendenti, nella verifica dei criteri di calcolo del reddito annuale teorico e nel supporto ai sostituti d’imposta per la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali in sede di erogazione e di conguaglio.