Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 29 dicembre 2025, n. 217, l’Italia ha completato il processo di ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera del 23 dicembre 2020 in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, introducendo una disciplina stabile del telelavoro transfrontaliero.
La ratifica rappresenta l’approdo di un percorso negoziale avviato nel 2023 e volto ad adeguare la disciplina fiscale dei frontalieri alle nuove modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, già analizzate anche nel precedente contributo pubblicato sul nostro sito.
La timeline della ratifica del Protocollo
L’attuale disciplina del telelavoro dei frontalieri è il risultato di un percorso progressivo, sviluppatosi nell’arco di oltre due anni, volto a fornire una risposta strutturale alle esigenze
Il primo passaggio si ha il 13 giugno 2023, con la ratifica in Italia dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e del Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, mediante la Legge n. 83, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2023.
Successivamente, il 10 novembre 2023 Italia e Svizzera hanno sottoscritto una Dichiarazione di intenti, con cui le Parti hanno espresso la volontà comune di disciplinare in modo stabile il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri. Tale documento ha rappresentato il superamento della logica emergenziale adottata nel periodo pandemico, ponendo le basi per un intervento normativo coordinato.
Sulla scorta di tale Dichiarazione, il 28 novembre 2023 i due Stati hanno proceduto alla firma, a livello tecnico, di un Protocollo di modifica dell’Accordo del 23 dicembre 2020, limitandosi a codificare le integrazioni già delineate nella Dichiarazione. In particolare, è stata formalizzata la possibilità per i lavoratori frontalieri di svolgere in telelavoro fino al 25% dell’attività lavorativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Infine, il 30 maggio 2024 a Roma e il 6 giugno 2024 a Berna le Parti hanno sottoscritto il Protocollo relativo al telelavoro dei frontalieri, successivamente ratificato in Italia con legge nel 2025/2026.
Le nuove disposizioni, comprese quelle relative al limite del 25% di lavoro svolto presso il domicilio nello Stato di residenza, sono quindi applicabili a partire dal 1° gennaio 2024.
Il percorso si è infine concluso con la fase di recepimento interno. In Italia, la legge 29 dicembre 2025, n. 217, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2026, ha dato esecuzione al Protocollo di modifica, consentendo il definitivo inserimento della nuova disciplina nell’ordinamento nazionale.
Il contenuto del Protocollo di modifica: telelavoro e status di lavoratore frontaliere
Il Protocollo di modifica interviene in modo mirato sulla disciplina dell’Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con l’obiettivo di adeguare le regole fiscali all’evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, senza alterare i presupposti fondamentali dello status di lavoratore frontaliere.
In primo luogo, viene confermato che il lavoratore frontaliere può, in linea di principio, non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza fino a un massimo di 45 giorni annui per motivi professionali, senza che ciò comporti la perdita dello status agevolato.
Il Protocollo conferma e rende effettiva una disposizione di particolare rilievo in materia di telelavoro: il lavoratore frontaliere può svolgere la propria attività lavorativa presso il domicilio situato nello Stato di residenza fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro complessivo, senza che ciò determini alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere.
La possibilità di ricorrere al telelavoro entro tale soglia si applica a tutti i lavoratori frontalieri definiti dall’Accordo del 2020, inclusi quelli rientranti nel regime transitorio di cui all’articolo 9 dello stesso Accordo.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il trattamento fiscale dei redditi. Il Protocollo chiarisce che, nonostante quanto previsto dall’articolo 3 dell’Accordo, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe percepite per l’attività di lavoro dipendente svolta in telelavoro presso il domicilio nello Stato di residenza, entro il limite del 25% del tempo di lavoro, sono comunque considerati come giorni di lavoro svolti nell’altro Stato contraente, ossia presso il datore di lavoro.
In tal modo, il Protocollo evita che il ricorso al telelavoro determini uno spostamento della potestà impositiva, garantendo continuità e certezza nella ripartizione delle competenze fiscali tra i due Stati.
Entrata in vigore ed efficacia temporale
Sotto il profilo temporale, il Protocollo di modifica prevede un meccanismo di entrata in vigore subordinato al completamento delle procedure interne di entrambi gli Stati.
In particolare, l’articolo II del Protocollo stabilisce che lo stesso entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con cui Italia e Svizzera si comunicano reciprocamente l’avvenuto adempimento dei rispettivi presupposti legali interni.
Resta fermo che le disposizioni introdotte trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, come espressamente previsto dalla legge italiana di ratifica e come già anticipato nelle fasi precedenti del confronto bilaterale.
Lo Studio A&P assiste imprese e lavoratori nella gestione del telelavoro internazionale, offrendo supporto nella verifica dei requisiti, nella corretta qualificazione dello status di lavoratore frontaliere, nell’analisi delle implicazioni fiscali e contributive e nell’adeguamento delle policy aziendali alle disposizioni convenzionali e di prassi.