Con la Risposta a interpello n. 1/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di tassazione delle indennità corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai dirigenti distaccati all’estero e fiscalmente non residenti in Italia.
Il documento si inserisce nel solco della prassi amministrativa volta a chiarire i criteri di individuazione della fonte del reddito e il coordinamento tra normativa interna e convenzioni contro le doppie imposizioni, in fattispecie caratterizzate da mobilità internazionale e rapporti infragruppo.
In particolare, la risposta assume rilievo in quanto affronta il tema della tassazione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta a un dirigente non residente, distinguendo la quota riferibile all’attività svolta in Italia da quella imputabile al periodo di lavoro all’estero.
Il caso
L’istanza è presentata da una società italiana che, dal 1° gennaio 2019, ha assunto un dirigente a tempo indeterminato, riconoscendogli convenzionalmente l’anzianità maturata presso un’altra società italiana del gruppo.
Dal 1° gennaio 2022 il dirigente è stato distaccato in Finlandia presso una società consociata, a beneficio esclusivo di quest’ultima; il distacco, inizialmente previsto fino al 31 agosto 2024, è stato prorogato al 31 agosto 2025. Nel 2025 il dirigente risultava fiscalmente residente in Finlandia.
In data 31 ottobre 2024 la società istante ha licenziato il dirigente per soppressione della posizione; il licenziamento è stato impugnato e definito con accordo di conciliazione del 9 maggio 2025.
In base all’accordo, il dirigente ha accettato il licenziamento con decorrenza dal 31 ottobre 2024 ed è stata prevista un’indennità sostitutiva del preavviso pari a euro 420.000, di cui euro 362.880 riferiti all’attività svolta in Italia ed euro 57.120 a quella svolta in Finlandia, integralmente sostenuta dalla società finlandese senza riaddebito alla società italiana.
L’accordo prevede inoltre la corresponsione, da parte della società finlandese, di una somma pari a euro 930.000 quale corrispettivo per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, concordata tra le parti, integralmente sostenuta dalla società finlandese e assoggettata a tassazione in Finlandia.
Il quesito
La società istante chiede chiarimenti sulla corretta tassazione dell’indennità sostitutiva del preavviso, con particolare riferimento all’obbligo di ritenuta da parte della società italiana ai sensi dell’art art. 23 del d.P.R. n. 600/1973
In particolare, sostiene che la quota riferibile all’attività svolta in Finlandia non debba essere assoggettata a imposizione né a ritenuta in Italia, in quanto corrisposta da una società non residente priva di stabile organizzazione, riferita a un periodo di residenza fiscale in Finlandia e imponibile esclusivamente in tale Stato ai sensi dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Finlandia.
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate richiama preliminarmente il quadro normativo di riferimento, citando l’art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR in materia di tassazione separata delle indennità una tantum da cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 3 del TUIR sulla tassazione dei non residenti e l’art. 23 del TUIR relativo ai redditi di fonte italiana.
Con riferimento ai soggetti non residenti, l’Agenzia evidenzia che le indennità di cessazione costituiscono redditi di fonte italiana se riferibili ad attività lavorativa svolta in Italia, anche se corrisposte successivamente alla cessazione del rapporto.
Sul piano convenzionale, viene ribadita la prevalenza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni e osservato che la Convenzione Italia–Finlandia, in linea con il Modello OCSE, non contiene una disposizione specifica per le indennità di fine rapporto.
Tali redditi (in linea con le interpretazioni fornite nelle Risposte n. 343/2020 e n. 783/2021) devono pertanto essere ricondotti all’ambito dell’art. 15 della Convenzione, relativo al lavoro dipendente. In base al Commentario OCSE, le remunerazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro si considerano imputabili allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta.
Le conclusioni dell’Agenzia
Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’Agenzia delle Entrate conclude che:
- la quota di indennità sostitutiva del preavviso riferibile al periodo di lavoro svolto in Italia, pari a euro 362.880, costituisce reddito imponibile in Italia;
- su tale importo la società italiana, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare la ritenuta ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973;
- la ripartizione dell’indennità operata dalle parti, sulla base dei periodi di lavoro svolti nei diversi Stati, risulta coerente con i principi convenzionali e con l’interpretazione fornita dal Commentario OCSE.
Considerazioni finali
La Risposta n. 1/2026 conferma l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, anche in presenza di residenza fiscale estera del lavoratore e di pagamento da parte di una società non residente, le indennità di cessazione del rapporto di lavoro devono essere tassate nello Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta.
Il chiarimento assume particolare rilevanza per i gruppi multinazionali e per i casi di distacco internazionale, evidenziando l’importanza di una corretta allocazione temporale e territoriale delle indennità ai fini fiscali, nonché del ruolo del sostituto d’imposta italiano in relazione alle quote di reddito di fonte italiana.
In tale contesto, lo Studio A&P fornisce consulenza specialistica in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, supportando imprese e lavoratori nella corretta qualificazione dei redditi da lavoro dipendente in situazioni di mobilità internazionale e nel coordinamento tra normativa interna e Convenzioni contro le doppie imposizioni.