Con la Risposta n. 292/2025, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul regime speciale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR, che consente ai pensionati esteri che si trasferiscono in alcuni Comuni del Mezzogiorno di applicare un’imposta sostitutiva con aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero. Il chiarimento riguarda, questa volta, un tema di forte interesse pratico, ovvero la possibilità di includere nel regime agevolato anche i redditi derivanti dalla liquidazione di società estere partecipate e/o controllate dal contribuente.
Il caso
L’Istante, attualmente residente fiscalmente in Francia, ha comunicato all’Agenzia che:
- dal 1° gennaio 2025 percepisce una pensione di fonte estera ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
- nel 2026 trasferirà la residenza in un Comune del Mezzogiorno con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, dove svolgerà attività di lavoro autonomo o d’impresa;
- intende porre in liquidazione volontaria alcune società estere (francesi e lussemburghesi) da lui partecipate e/o controllate, precisando che tali società:
- non detengono immobili in Italia,
- non possiedono partecipazioni in società italiane,
- non producono redditi imponibili in Italia secondo il regime ordinario.
Il contribuente chiede quindi se la somma eventualmente percepita a seguito della liquidazione delle società estere, cioè l’avanzo di liquidazione, possa rientrare nel perimetro dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-ter TUIR.
La tesi del contribuente
L’Istante ritiene che tali somme costituiscano redditi di capitale di fonte estera e che, pertanto, possano beneficiare dell’opzione prevista dall’art. 24-ter. Secondo la sua ricostruzione, il reddito da liquidazione corrisponde alla differenza tra quanto percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata. In quanto reddito erogato da società non residenti, esso — sostiene il contribuente — dovrebbe essere assoggettato all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali, nella misura agevolata del 7% per ciascuno dei 10 periodi d’imposta di validità dell’opzione.
Il quadro normativo: il regime del 7% per i pensionati esteri
L’articolo 24-ter TUIR, introdotto per favorire l’attrazione di pensionati stranieri in Italia, prevede che le persone fisiche titolari di pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza in specifici Comuni del Sud italia possano assoggettare a imposta sostitutiva con aliquota del 7% tutti i redditi prodotti all’estero, a prescindere dalla loro categoria (redditi di capitale, di lavoro, immobiliari, ecc.).
Inoltre, l’Agenzia ricorda che:
- la determinazione della “fonte estera” avviene attraverso il criterio della lettura a specchio dell’art. 23 TUIR, che disciplina i redditi prodotti in Italia dai non residenti;
- se un reddito, applicando specularmente tali criteri, non è considerato prodotto in Italia, allora si considera prodotto all’estero ai sensi dell’art. 165, comma 2, TUIR;
- l’imposta sostitutiva esaurisce ogni ulteriore tassazione in Italia (nessuna ritenuta o imposta nazionale aggiuntiva).
La stessa impostazione è stata adottata per i redditi di capitale e, in particolare, i dividendi esteri, oggetto di precedenti chiarimenti (es. Risposta n. 766/2021).
Il nodo interpretativo: il trattamento dell’avanzo di liquidazione
La questione riguarda la qualificazione del reddito distribuito a seguito della liquidazione di una società estera. L’Agenzia richiama l’art. 47, comma 7, TUIR, secondo cui “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.
Tali redditi sono, quindi, redditi di capitale, come confermato anche dalla circolare 52/E/2004.
Applicando la lettura “a specchio” dell’art. 23, comma 1, lett. b), TUIR, i redditi di capitale si considerano prodotti all’estero quando corrisposti da soggetti non residenti.
Ne consegue che anche il reddito derivante dalla liquidazione di una società estera:
- è reddito prodotto all’estero;
- è reddito di capitale;
rientra, pertanto, nel perimetro dell’art. 24-ter TUIR.
La conclusione dell’Agenzia: sì, l’avanzo di liquidazione è incluso nel regime del 7%
L’Agenzia delle Entrate conferma integralmente la tesi del contribuente. Nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla disciplina:
- trasferimento effettivo della residenza in comuni del Sud appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oppure in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici indicati nei decreti legislativi, a condizione tassativa che tali comuni abbiano una popolazione non superiore a 20.000 abitanti;
- natura delle pensioni percepite, anche i redditi derivanti dalla liquidazione delle società estere possono essere assoggettati all’imposta sostitutiva con aliquota del 7%.
Ciò significa che il contribuente, qualora eserciti validamente l’opzione e soddisfi tutti i requisiti, potrà applicare il regime agevolato anche al plusvalore ottenuto in sede di liquidazione.
Considerazioni finali
La Risposta n. 292/2025 ha una portata significativa perché:
- conferma un orientamento ampio e favorevole nell’individuazione dei redditi esteri assoggettabili al 7%;
- estende la certezza interpretativa ai casi, sempre più frequenti, di pensionati rientranti in Italia che detengono quote di società estere;
- ribadisce la piena coerenza del regime del 7% con i principi generali del TUIR sui redditi di capitale.
Il parere dell’Agenzia offre un’indicazione chiara. Il regime del 7% si applica anche ai redditi da liquidazione di partecipazioni estere, purché tali redditi siano qualificabili come prodotti all’estero secondo la struttura speculare dell’art. 23 TUIR. Per i pensionati esteri che intendono trasferirsi nel Mezzogiorno, si tratta di un ulteriore incentivo.