NEWS

Regime impatriati: riconosciuto solo in presenza di discontinuità lavorativa

Condividi:

Indice dei Contenuti

Consulenza sul Regime impatriati: requisiti e vantaggi

Con la risposta a interpello n. 159 del 28 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che è possibile accedere al regime agevolativo unicamente laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (quali la prestazione di lavoro, il termine, la retribuzione ecc.) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto.

La risposta a interpello in questione ha ad oggetto l’applicazione del regime impatriati a seguito del rientro in Italia dopo aver prestato attività lavorativa all’estero in posizione di distacco.

Condizioni per l’accesso al regime

L’art. 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, stabilisce che, per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati, è necessario che il lavoratore:

  • Trasferisca la propria residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
  • Non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • Svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate

Detto articolo 16 non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientra in Italia. Sul punto, la circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, Parte II, paragrafo 3.1, ha chiarito, tuttavia, che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui al citato articolo 16 in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

Con risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E, è stato poi precisato che la posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17/E del 2017, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, comunque, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:

  • il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
  • il rientro in Italia del dipendente non si ponga in “continuità” con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, si ritiene, infatti, che le peculiari condizioni di rientro dall’estero del dipendente, rispondendo alla ratio della norma, non precludano al lavoratore in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto dal citato articolo 16.

Ad integrazione di ciò, con circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E, paragrafo 7.1, è stato precisato che il beneficio fiscale in esame non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
A&P servizio correlato:

Regime Impatriati: le agevolazioni fiscali

Studio A&P fornisce un’assistenza completa per l’accesso al regime fiscale degli impatriati in Italia, tra cui preparazione della domanda, supporto durante la negoziazione del contratto di lavoro, eventuale consulenza con l’Agenzia delle Entrate e l’applicazione del beneficio attraverso la dichiarazione dei redditi.

Contattaci per questo servizio

Form ID: “308”

Compila il form per ottenere una risposta dai nostri esperti

Insights Correlati

Tax Law
L'IOSS rappresenta il regime speciale per semplificare l’adempimento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE....
Income Tax Law
Con la risposta a interpello n. 91/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi comunali concessi ai proprietari che hanno ridotto il canone d’affitto rientrano nel regime della cedolare...
Income Tax Law
La detrazione del 110% sulle spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2025 viene ridotta al 65%....
Loading...

News Correlate

Tax Law
La Risposta n. 7/2026 fornisce un chiarimento operativo rilevante in materia di determinazione del reddito annuale teorico ai fini delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2025. L’Agenzia delle Entrate...
Tax Law
La Risposta n. 2/2026 chiarisce che il regime impatriati è accessibile anche ai lavoratori che rientrano in Italia svolgendo attività in smart working per un datore di lavoro estero. Il...
Tax Law
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, e le condizioni di accesso alla detassazione del 50% al rientro in Italia, anche in presenza di precedenti...

Servizi Correlati

Corporate Tax residence

Lo Studio A&P offre consulenza specializzata in materia di residenza fiscale delle società in Italia.  

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano imprese italiane e estere nell’analisi della propria residenza fiscale e nella gestione dei rischi di esterovestizione, in conformità alla normativa italiana e internazionale. Il servizio mira a verificare la residenza fiscale e prevenire presunzioni di gestione effettiva in Italia, soprattutto in fase di pianificazione o riorganizzazione societaria. 

Resident Art 4 OECD

I nostri esperti di fiscalità internazionale supportano cittadini italiani e stranieri nella corretta individuazione della residenza fiscale secondo la normativa italiana e le Convenzioni contro le doppie imposizioni. Offriamo consulenza sulla residenza anagrafica, sui criteri di domicilio e dimora abituale, nonché sulla gestione dei rapporti fiscali con altri Paesi.

Permanent Establishment Art 5 OECD

I nostri esperti in diritto tributario e societario supportano le imprese straniere nell’apertura di una stabile organizzazione in Italia, garantendo conformità con la normativa italiana e le Convenzioni contro le doppie imposizioni. In particolare, forniamo assistenza nella valutazione dei requisiti, nella predisposizione dei documenti societari e fiscali, e nella gestione degli adempimenti IVA e previdenziali.