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Ritenute sui redditi di dipendente da esercizio di bonus pluriennali e stock option

Chiarite le condizioni di tassazione per i redditi derivanti da esercizio di stock option e bonus pluriennali erogati a dipendenti che fruiscono del regime impatriati.
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Indice dei Contenuti

Con la risposta a interpello n. 854 del 22 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alla misura delle ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option e da bonus pluriennali erogati a dipendenti che fruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati, tali redditi sono assoggettati a tassazione in base al principio di cassa nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo d’imposta nel quale sono percepiti.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’opzione per prolungare di ulteriori 5 anni il regime dei “vecchi” impatriati (articolo 16 Dlgs 147/2015) prevista dall’articolo 5 comma 2-bis del DL 34/2019, non può essere esercitata prima del decorso dell’originario quinquennio di agevolazione. Infatti, in presenza dei requisiti previsti dalla legislazione italiana, l’opzione può essere esercitata dal 01 gennaio a 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.

Il caso in oggetto

Il caso analizzato nell’interpello in oggetto riguarda la tassazione dei redditi provenienti da piani di azionariato e bonus, entrambi relativi alle prestazioni di lavoro delle annualità pregresse e con scadenza nel corso del quinquennio di rinnovo dell’agevolazione. Come previsto dalla normativa, in capo al dipendente, la tassazione del reddito derivante dal diritto di opzione avviene al momento di esercizio dello stesso indipendentemente dalla data di emissione e di consegna dei titoli attuando il cosiddetto principio di cassa.

Considerazioni finali

Infatti, applicando il principio di cassa, i redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option e da bonus pluriennali sono assoggettati a tassazione nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo di imposta nel quale sono percepiti, ovvero la tassazione avviene secondo le modalità previste nell’anno in cui il reddito viene assoggettato a tassazione.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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