Con la risposta a interpello n. 854 del 22 dicembre 2021, lโAgenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alla misura delle ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di stock option e da bonus pluriennali erogati a dipendenti che fruiscono del regime speciale per lavoratori impatriati, tali redditi sono assoggettati a tassazione in base al principio di cassa nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo d’imposta nel quale sono percepiti.
LโAgenzia delle Entrate ha ribadito che lโopzione per prolungare di ulteriori 5 anni il regime dei โvecchiโ impatriati (articolo 16 Dlgs 147/2015) prevista dallโarticolo 5 comma 2-bis del DL 34/2019, non puรฒ essere esercitata prima del decorso dellโoriginario quinquennio di agevolazione. Infatti, in presenza dei requisiti previsti dalla legislazione italiana, lโopzione puรฒ essere esercitata dal 01 gennaio a 30 giugno dellโanno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato.
Il caso in oggetto
Il caso analizzato nellโinterpello in oggetto riguarda la tassazione dei redditi provenienti da piani di azionariato e bonus, entrambi relativi alle prestazioni di lavoro delle annualitร pregresse e con scadenza nel corso del quinquennio di rinnovo dellโagevolazione. Come previsto dalla normativa, in capo al dipendente, la tassazione del reddito derivante dal diritto di opzione avviene al momento di esercizio dello stesso indipendentemente dalla data di emissione e di consegna dei titoli attuando il cosiddetto principio di cassa.
Considerazioni finali
Infatti, applicando il principio di cassa, i redditi di lavoro dipendente derivanti dallโesercizio di stock option e da bonus pluriennali sono assoggettati a tassazione nella misura agevolata applicabile per ciascun periodo di imposta nel quale sono percepiti, ovvero la tassazione avviene secondo le modalitร previste nellโanno in cui il reddito viene assoggettato a tassazione.