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Francia: diritto del lavoro, sicurezza sociale e giurisdizione

Nel novembre 2025, la Corte di Cassazione francese ha stabilito che le controversie previdenziali seguono il Regolamento 883/2004 e spettano allo Stato membro competente.
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Con la sentenza n. 23-10.637 del novembre 2025, la Cour de cassation francese ha chiarito lโ€™ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) e del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di sicurezza sociale, nel contesto dei rapporti di lavoro transfrontalieri.

Il caso

Una societร  francese ha assunto una cittadina italiana, residente in Italia, per lo svolgimento di unโ€™attivitร  lavorativa in Belgio. Il rapporto di lavoro era strutturato attraverso due contratti distinti:
โ€“ un contratto โ€œinternazionaleโ€, disciplinato dal diritto francese;
โ€“ un accordo โ€œlocaleโ€, volto a regolare specifiche condizioni di impiego, soggetto al diritto belga.

La retribuzione era corrisposta in due parti: una su un conto bancario francese e lโ€™altra su un conto bancario belga. In applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, gli obblighi in materia di sicurezza sociale ricadevano sotto la legislazione belga.

A seguito delle dimissioni, la lavoratrice ha richiesto il riconoscimento di unโ€™indennitร  forfettaria per lavoro dissimulato ai sensi dellโ€™articolo L.8223-1 del Codice del lavoro francese.

Quadro normativo

  • Lโ€™articolo 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) sancisce la libertร  delle parti di scegliere la legge applicabile al contratto di lavoro o a una sua parte.
  • Gli articoli 11, paragrafi 1 e 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabiliscono che il lavoratore รจ assoggettato a unโ€™unica legislazione in materia di sicurezza sociale e che โ€œla persona che esercita unโ€™attivitร  subordinata o autonoma in uno Stato membro รจ soggetta alla legislazione di tale Statoโ€.
  • Lโ€™articolo L.8223-1 del Codice del lavoro francese prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il datore non abbia dichiarato lโ€™attivitร  del lavoratore, privandolo dei relativi contributi previdenziali, questโ€™ultimo abbia diritto a unโ€™indennitร  forfettaria pari a sei mensilitร  di retribuzione.

Questione

Dopo che la Corte dโ€™appello francese aveva accolto la domanda della lavoratrice, la societร  datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Regolamento (CE) n. 883/2004 non fosse applicabile al contratto โ€œinternazionaleโ€ disciplinato dal diritto francese. Di conseguenza, le disposizioni francesi in materia di sicurezza sociale, e in particolare quelle del Codice del lavoro, non avrebbero trovato applicazione nel caso di specie.

Decisione

La Cour de cassation ha confermato la possibilitร  di scegliere la legge applicabile a una parte del contratto ai sensi dellโ€™articolo 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I).

Ha inoltre affermato che il Regolamento (CE) n. 883/2004 individua nella legislazione belga il diritto applicabile agli obblighi di sicurezza sociale gravanti su datore di lavoro e lavoratrice.

Ne consegue che la questione relativa al lavoro dissimulato rientra nellโ€™ambito del diritto belga e deve essere esaminata dal giudice belga competente.

Impatto

La pronuncia conferma lโ€™applicazione coordinata dei Regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 883/2004 nellโ€™ordinamento francese e chiarisce che le sanzioni francesi in materia di lavoro dissimulato non possono essere utilizzate per reprimere violazioni degli obblighi di sicurezza sociale disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro. In tali ipotesi, la competenza spetta allโ€™autoritร  giurisdizionale dello Stato interessato.

Quadro normativo

Autoritร  Fonte Numero Articolo Data Link
UE Regolamento (CE) n. 883/2004 883 / 29/04/2004 Leggi di piรน
UE Regolamento UE 593/2008 593 8 and 9 17/06/2008 Leggi di piรน
Corte di Cassazione francese Sentenza n. 23-10.637 23-10.637 / 05/11/2025 Leggi di piรน
Governo francese Codice del Lavoro francese / L.8223-1 01/05/2008 Leggi di piรน

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