Con la sentenza n. 23-10.637 del novembre 2025, la Cour de cassation francese ha chiarito lโambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) e del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di sicurezza sociale, nel contesto dei rapporti di lavoro transfrontalieri.
Il caso
Una societร francese ha assunto una cittadina italiana, residente in Italia, per lo svolgimento di unโattivitร lavorativa in Belgio. Il rapporto di lavoro era strutturato attraverso due contratti distinti:
โ un contratto โinternazionaleโ, disciplinato dal diritto francese;
โ un accordo โlocaleโ, volto a regolare specifiche condizioni di impiego, soggetto al diritto belga.
La retribuzione era corrisposta in due parti: una su un conto bancario francese e lโaltra su un conto bancario belga. In applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, gli obblighi in materia di sicurezza sociale ricadevano sotto la legislazione belga.
A seguito delle dimissioni, la lavoratrice ha richiesto il riconoscimento di unโindennitร forfettaria per lavoro dissimulato ai sensi dellโarticolo L.8223-1 del Codice del lavoro francese.
Quadro normativo
- Lโarticolo 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) sancisce la libertร delle parti di scegliere la legge applicabile al contratto di lavoro o a una sua parte.
- Gli articoli 11, paragrafi 1 e 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabiliscono che il lavoratore รจ assoggettato a unโunica legislazione in materia di sicurezza sociale e che โla persona che esercita unโattivitร subordinata o autonoma in uno Stato membro รจ soggetta alla legislazione di tale Statoโ.
- Lโarticolo L.8223-1 del Codice del lavoro francese prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il datore non abbia dichiarato lโattivitร del lavoratore, privandolo dei relativi contributi previdenziali, questโultimo abbia diritto a unโindennitร forfettaria pari a sei mensilitร di retribuzione.
Questione
Dopo che la Corte dโappello francese aveva accolto la domanda della lavoratrice, la societร datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Regolamento (CE) n. 883/2004 non fosse applicabile al contratto โinternazionaleโ disciplinato dal diritto francese. Di conseguenza, le disposizioni francesi in materia di sicurezza sociale, e in particolare quelle del Codice del lavoro, non avrebbero trovato applicazione nel caso di specie.
Decisione
La Cour de cassation ha confermato la possibilitร di scegliere la legge applicabile a una parte del contratto ai sensi dellโarticolo 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I).
Ha inoltre affermato che il Regolamento (CE) n. 883/2004 individua nella legislazione belga il diritto applicabile agli obblighi di sicurezza sociale gravanti su datore di lavoro e lavoratrice.
Ne consegue che la questione relativa al lavoro dissimulato rientra nellโambito del diritto belga e deve essere esaminata dal giudice belga competente.
Impatto
La pronuncia conferma lโapplicazione coordinata dei Regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 883/2004 nellโordinamento francese e chiarisce che le sanzioni francesi in materia di lavoro dissimulato non possono essere utilizzate per reprimere violazioni degli obblighi di sicurezza sociale disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro. In tali ipotesi, la competenza spetta allโautoritร giurisdizionale dello Stato interessato.