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Applicazione Ritenuta Convenzionale: convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e sull'applicazione della ritenuta convenzionale a soggetti partecipanti ad un fondo fiscalmente trasparente.
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.

A seguito della risposta n. 258/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera e sull’applicazione della ritenuta convenzionale a soggetti che sono partecipanti ad un fondo fiscalmente trasparente.

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, al ricorrere di determinate condizioni, la società partecipante di un FCP può beneficiare del trattamento previsto dalla Convenzione tra l’Italia e la Svizzera.

Le condizioni dei partecipanti

I partecipanti a un fondo che investe in Italia possono godere del trattamento convenzionale previsto dal Trattato concluso con il Paese in cui gli stessi risiedono, purché gli utili di gestione siano loro imputati ai fini dell’imposizione nel rispettivo Stato di residenza. Tale condizione si ritiene verificata

  • sia nel caso in cui quest’ultimo Stato qualifichi il fondo come fiscalmente trasparente e assoggetti a imposizione gli utili in capo agli investitori, indipendentemente dall’effettiva percezione (trasparenza fiscale)
  • sia nel caso in cui il fondo abbia natura di mero veicolo e in cui i flussi di reddito, distribuiti ai sottoscrittori almeno con scadenza annuale, siano sottoposti ad imposizione nello stato di residenza (trasparenza economica).

Occorre sottolineare, però, che il trattamento convenzionale può essere riconosciuto solo nel momento in cui si integrino tutti i presupposti di applicazione del Trattato, ossia laddove la fondazione possa essere considerata sia treaty entitled che beneficial owner.

Da questo deriva che il riconoscimento del vantaggio convenzionale è sempre subordinato al riscontro:

  • della qualifica di residente ai fini del Trattato; e
  • del fatto che il percettore sia anche beneficiario effettivo del reddito.

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Quadro normativo

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