L’articolo 1 comma 16 della legge del 30 dicembre 2020 n.178 ha stabilito che è previsto l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici, effettuate nel bienni 2021-2022, riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di 6000€ annui.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero in oggetto si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4 della legge 28 giugno 2012 n.92 perciò l’espressione è da intendersi come “assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate” secondo la disciplina e le categorie dettate da tale articolo.
Richiamando lo stesso articolo 4, l’incentivo in esame spetta per
- Le assunzioni a tempo indeterminato, spetta per un massimo di 18 mesi
- Le assunzioni a tempo determinato, spetta per un massimo di 12 mesi
- Le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione
Il riconoscimento dell’esonero è subordinato a determinati requisiti
- Incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupato nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno)
- Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
Sulla questione si attende comunque l’orientamento della commissione europea che emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro
Circolare n.32 del 22/02/2021