Lโarticolo 1 comma 16 della legge del 30 dicembre 2020 n.178 ha stabilito che รจ previsto l’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici, effettuate nel bienni 2021-2022, riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di 6000โฌ annui.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Lโesonero in oggetto si configura come unโestensione dellโesonero di cui allโarticolo 4 della legge 28 giugno 2012 n.92 perciรฒ lโespressione รจ da intendersi come โassunzioni di donne lavoratrici svantaggiateโ secondo la disciplina e le categorie dettate da tale articolo.
Richiamando lo stesso articolo 4, lโincentivo in esame spetta per
- Le assunzioni a tempo indeterminato, spetta per un massimo di 18 mesi
- Le assunzioni a tempo determinato, spetta per un massimo di 12 mesi
- Le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione
Il riconoscimento dellโesonero รจ subordinato a determinati requisiti
- Incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupato nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo รจ ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno)
- Regolaritร degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
Sulla questione si attende comunque lโorientamento della commissione europea che emanerร le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalitร di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro
Circolare n.32 del 22/02/2021