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Codice fiscale per minori stranieri non regolari in Italia

Ai minori stranieri non regolari verrà riconosciuto il codice fiscale per potersi iscrivere al sistema sanitario nazionale.

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Il 7 giugno 2022, con la Risoluzione n. 25/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla normativa italiana che regola il diritto dei minori non identificati che vivono nel Paese di usufruire del sistema sanitario nazionale.

A chi si rivolge esattamente la risoluzione?

La risoluzione riguarda l’ottenimento del codice fiscale in Italia da assegnare ai minori stranieri privi di documenti e ai minori stranieri non accompagnati, affinché possano usufruire dell’assistenza sanitaria.

La legislazione italiana sul diritto all’assistenza sanitaria nazionale

L’articolo 63 del DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) al comma 4 prevede che

“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, devono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale beneficiando dell’assistenza sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani.”

Inoltre, l’articolo 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha stabilito l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale di

“minori stranieri non accompagnati, anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito di segnalazione legale dopo il loro ritrovamento sul territorio nazionale”.

Sulla base di queste disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, attualmente, il codice fiscale è il codice identificativo considerato obbligatorio per l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale da parte delle strutture ASL, è necessario attribuire il codice fiscale a questa categoria di minori stranieri, anche se privi di regolare permesso di soggiorno.

Procedura di attribuzione del codice fiscale italiano ai minori privi di documenti

Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono le seguenti indicazioni nel caso in cui al minore non sia già stato assegnato il codice fiscale.

Dove presentare la richiesta di attribuzione del codice fiscale italiano

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Entrate dalla struttura ASL competente per l’iscrizione dei cittadini stranieri in oggetto al sistema sanitario nazionale. La ASL richiede il codice fiscale in quanto soggetto terzo obbligato a indicare il codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

Modalità di presentazione della domanda

Tali domande devono essere presentate dall’ufficio sanitario competente attraverso il modulo anagrafico AA4/8 – Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione di variazione dati e richiesta di tessera sanitaria/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per conto terzi, indicando come tipologia richiedente il codice 17 – Soggetti tenuti all’obbligo di indicazione del codice fiscale di terze parti, quali enti previdenziali, banche, associazioni sportive, etc. (art.6, comma 2, D.P.R. n. 605/1973) oppure, se relativa a più minori, mediante un’unica domanda contenente tutte le informazioni richieste dal suddetto modello per ciascun minore.

Deve essere allegata una dichiarazione dell’ufficio sanitario richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza tra i dati anagrafici in esso indicati e quelli derivanti dagli atti di famiglia sulla base dei quali viene effettuata l’iscrizione al sistema sanitario.

L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve l’istanza deve acquisire tutta la documentazione eventualmente prodotta dalla struttura ASL ed effettuare una ricerca preventiva della persona negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che il minore non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici diversi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.

Generazione e rilascio del codice fiscale

Una volta generato il codice fiscale, l’Ufficio lo comunica alla ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale alla persona che ha la responsabilità genitoriale o al responsabile del centro di prima accoglienza.

Riferimenti Normativi

Decreto del Presidente del Consiglio del 12 Gennaio 2017

Fonte

Decreto Legislativo No. 502 del 30 Dicembre 1992

Fonte

Decreto Presidenziale No. 605/1973

Fonte

Legge no. 47 del 7 Aprile, 2017

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