Con la risposta 530/2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito circa la possibilità di regolarizzare la posizione in caso di mancata comunicazione tramite RLI della revoca per cedolare secca
Il quesito oggetto di chiarimento
L’istante afferma di voler revocare la cedolare secca su un contratto di locazione registrato nel 2020 con opzione e di passare a tassazione ordinaria a decorrere dal 01/12/2021. Pur avendo comunicato la revoca al conduttore, non è stata fatta comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite modello RLI e conseguentemente non ha versato l’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento alla prima scadenza disponibile.
Detto questo, non avendo ancora presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2021, il cui termine ordinario di presentazione è fissato per il 30 novembre 2022, chiede di poter comunicare la revoca dell’opzione entro tale data, usufruendo dell’istituto della remissione in bonis, al fine di poter assoggettare a tassazione ordinaria il canone di locazione e di versare, seppur in ritardo, l’imposta di registro.
Il chiarimento dell’Agenzia
Il provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, prot. n. 55394/2011 il punto 2.2 è consentita la revoca dell’opzione cedolare secca per le annualità successive entro il termine di 30 giorni previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento dell’imposta dovuta.
Nel caso di mancata revoca dell’opzione tramite comunicazione all’Agenzia delle Entrate, si ritiene applicabile anche alla comunicazione tardiva della revoca del regime in parola l’istituto appena richiamato, ove si riscontri un comportamento coerente con la scelta comunicata in ritardo.
Con riferimento al caso specifico, l’instate può usufruire della remissione in bonis per sanare la tardiva comunicazione della revoca, nel caso sia in grado di dimostrare di aver tenuto un comportamento coerente con detta scelta, ossia possa dimostrare di aver comunicato tempestivamente al conduttore la propria decisione di revocare il regime.
Pertanto dovrà:
- Inviare modello RLI con revoca entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
- Versare tardivamente l’imposta di registro maggiorata di interessi e sanzioni
- Assoggettare il canone di locazione a tassazione ordinaria in dichiarazione dei redditi
- Versare la sanzione minima prevista in misura fissa pari a 250 euro
Risposta n. 530 del 28 Ottobre 2022