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Prestazioni di servizio transnazionale e telelavoro – nuovo accordo quadro

Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore l’Accordo Quadro raggiunto da alcuni Stati UE per l’applicazione delle esenzioni contenute nel Regolamento 883/2004 per la promozione e la regolamentazione del telelavoro transfrontaliero.

Indice dei Contenuti

Consulenza per il Distacco dei Lavoratori

Applicazione dell’accordo

L’Accordo si applica ai dipendenti assunti da aziende aventi sede legale in uno Stato Membro che tuttavia risiedono e lavorano (anche parzialmente) in uno Stato Membro diverso. Questi lavoratori potranno continuare a versare i contributi previdenziali nello stato di appartenenza, ad alcune condizioni:

  • lo Stato Membro in cui il datore di lavoro ha la sede legale e lo Stato Membro di destinazione del dipendente devono essere entrambi firmatari dell’Accordo Quadro.
  • l’attività svolta in modalità di telelavoro nello Stato di destinazione deve essere almeno pari al 25% e inferiore al 50% dell’orario lavorativo totale.
  • Il dipendente è inserito nella realtà operativa del datore di lavoro attraverso modalità telematiche e della struttura informatica idonea.
  • Il dipendente non svolge altra attività lavorativa nello Stato Membro di destinazione o Stati diversi.
  • Il lavoratore non deve svolgere altre attività nel suo Paese di residenza o in un altro Paese.

L’applicazione dell’esenzione non avviene in modo automatico, in quanto gli aventi diritto dovranno presentare formale richiesta del Modello A1 nello Stato di appartenenza.

Per il momento, l’Accordo è stato firmato dai seguenti Paesi: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Germania, Finlandia, Norvegia, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Portogallo. Soltanto il Regno Unito ha comunicato l’intenzione di non sottoscrivere l’accordo.

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