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In vigore l’accordo tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento delle patenti di guida

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato l'entrata in vigore dell’accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione.

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Con la circolare n. 9570 del 22 marzo 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che l’accordo tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (“Accordo”), firmato a Roma il 23 dicembre 2022, entra in vigore a partire dal 30 marzo 2023.

Pertanto, a partire da tale data, gli uffici della Motorizzazione Civile potranno – nel rispetto di quanto previsto dall’accordo – accettare le richieste di conversione di patenti di guida britanniche.

Prima che venisse ratificato l’Accordo, a partire da Gennaio 2021, alle patenti UK erano applicate le disposizioni previste per le patenti extracomunitarie. Non era quindi possibile accettare domande di conversione.

Applicazione territoriale dell’accordo

Innanzitutto, è importante rilevare che l’Accordo si applica, oltre che alle patenti di guida rilasciate in Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per estensione, anche a quelle rilasciate dalle competenti autorità di Gibilterra, del Baliato di Guernsey, dell’Isola di Man e del Baliato di Jersey (Articolo 20 dell’accordo).

Modelli e tabelle di equipollenza

L’accordo contiene poi i seguenti allegati:

  1. Tabelle di equipollenza – esse stabiliscono l’equivalenza tra le categorie di patenti di guida rilasciate dalle parti firmatarie dell’Accordo;
  2. L’elenco Modelli di patenti di guida (articolo 10 dell’Accordo) – si tratta dei modelli su cui sono redatte le patenti di guida italiane e britanniche, da ritenere valide ai fini della conversione;
  3. Modello per lo scambio d’informazioni relative a patenti di guida smarrite/rubate – ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo, infatti, è possibile applicare il processo di conversione anche se la patente di cui è richiesta la conversione non può essere riconsegnata in originale in quanto è stata smarrita oppure rubata.

Peculiarità dell’accordo

In virtù del fatto che, fino al periodo di transizione post-Brexit, il riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra le parti era stato disciplinato da direttive comunitarie, le modalità di applicazione dell’Accordo presentano alcune peculiarità:

  • Articoli 1 e 3, paragrafo 2 – l’Italia riconosce, ai fini della conversione, anche le patenti britanniche scadute da non oltre cinque (5) anni dalla presentazione della domanda di conversione. Tuttavia, tale regola non è applicabile alle patenti rilasciate dall’isola di Man.
  • Articolo 3, paragrafo 3 – i titolari di patenti britanniche possono convertire le proprie patenti di guida solamente nel caso in cui siano residenti in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione della domanda di conversione. L’unica eccezione ammessa a tale principio è espressa dall’articolo 3, paragrafo 4, in cui è specificato che la predetta disposizione non si applica ai titolari di patente britannica che hanno acquisito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, chi rientra in questa eccezione potrà presentare richiesta di conversione anche se residenti nella Repubblica Italiana da un periodo superiore a sei (6) anni.

Infine, si segnalano alcuni principi generali, fra cui i seguenti:

  • Articolo 8: La patente per cui si chiede la conversione deve essere conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia;
  • Articolo 9: Non possono essere ritenute valide, ai fini della conversione, patenti britanniche ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Per maggiori informazioni puoi anche dare un’occhiata al nostro approfondimento sul processo di conversione e sulle regole di guida in Italia con patenti straniere.

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