L’Articolo 1, commi da 306 a 308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto un esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.
È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro del settore privati, ad esclusione di quello agricolo, che non richiedano trattamenti di integrazione salariale (es. cassa integrazione).
Adempimenti:
Affinché i datori di lavoro possano usufruire delle agevolazioni devono:
1. aver beneficiato, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020;
2. Presentare regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziali ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge.
Tale esonero sarà fruibile per un periodo massimo di otto settimane entro il 31 marzo 2021 e il suo ammontare sarà pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.