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Carta Blu EU: pubblicato il decreto che semplifica l’ingresso dei lavoratori stranieri altamente qualificati

Il governo italiano ha pubblicato il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 sulla Carta Blu – il permesso che consente ai lavoratori extraeuropei altamente qualificati di lavorare all’interno dell’Unione Europea.

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Il 2 novembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 sulla Carta Blu – il permesso che consente ai lavoratori extraeuropei altamente qualificati di lavorare all’interno dell’Unione Europea. Il decreto entrerà in vigore dal 17 novembre 2023.

La Carta Blu europea (Direttiva 2009/50/CE)

La carta blu è entrata in vigore con la direttiva 2009/50/CE, che stabiliva le regole per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi. La direttiva prevedeva l’obbligo di soddisfare alcuni requisiti, tra i quali avere un salario minimo in linea con gli standard dell’Unione Europea.

Si ritenne tuttavia che la direttiva del 2009 non avesse incrementato a sufficienza gli ingressi di personale extraeuropeo altamente qualificato. Pertanto, la nuova riforma del 2021 ha mirato ad attirare in modo più efficace talenti e affrontare così sia le sfide demografiche che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell’economia dell’Unione, creando un regime più attraente per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi.

La nuova Direttiva (UE) 2021/1883

La nuova direttiva (UE) 2021/1883 ha avuto l’obiettivo di facilitare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando la precedente direttiva 2009/50/CE.

Oggetto

La nuova direttiva ha avuto come oggetto:

  1. le condizioni di ingresso e di soggiorno, per periodi superiori a 3 mesi in Unione Europea, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari;
  2. le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini e dei loro familiari di cui sopra in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

Semplificazione dei criteri di ammissione

Ai sensi della nuova direttiva, i cittadini di paesi terzi sono ammessi alla procedura di Carta Blu se soddisfano i seguenti requisiti generali:

  1. presentano un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno 6 mesi nello Stato membro interessato;
  2. presentano, per le professioni non regolamentate, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere;
  3. presentano, per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti definiti dal diritto nazionale per l’esercizio della professione;
  4. esibiscono un documento di viaggio valido e, se richiesto, un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido;
  5. dimostrano di disporre di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispongono di una copertura assicurativa connessa al contratto di lavoro o in virtù di esso.

Minimi retributivi

In aggiunta ai requisiti di cui sopra, ai sensi della direttiva l’importo della retribuzione annuale lorda non deve essere inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dallo Stato membro interessato.

Tale retribuzione è fissata dallo Stato membro interessato, previa consultazione delle parti sociali in conformità delle prassi nazionali, e deve corrispondere almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,6 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

In deroga a ciò, la direttiva sancisce che:

  1. per l’occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della classificazione ISCO, e
  2. per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all’80 % della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro, a condizione che tale soglia più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

Procedure e diritti

La nuova direttiva tratta poi le procedure applicabili, in particolare come e da chi debbano essere presentante le domande di Carta blu, le tempistiche di notifica per l’approvazione della domanda e le modalità di rigetto della stessa.

In aggiunta, la nuova direttiva regola i limiti di accesso al mercato del lavoro per i titolari di Carta blu e il principio di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che l’ha rilasciata. Inoltre, vengono definite le procedure applicabili ai familiari e all’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu, rimandando di fatto alla direttiva 2003/109/CE, con alcune deroghe.

Infine, la direttiva tratta la mobilità tra stati membri, in particolare riguardo alla mobilità di breve durata – circa la possibilità dei titolari di Carta blu di esercitare le stesse attività in altri paesi dell’Unione, per un massimo di 90 giorni su 180 in linea con l’acquis di Schengen – e alla mobilità di lunga durata in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso, si specifica che, laddove il titolare di Carta blu UE si trasferisca in un secondo Stato membro e la sua famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i familiari hanno il diritto di accompagnarlo o raggiungerlo.

Termini per l’implementazione

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri era stato fissato al 18 novembre 2023, data entro la quale ciascun Stato membro avrebbe dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Implementazione in Italia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, l’Italia ha ufficialmente implementato la direttiva (UE) 2021/1883.

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 17 novembre 2023, ha apportato alcune importanti modifiche al Testo Unico Immigrazione (TUI).

Nuovi requisiti per il lavoratore straniero

Il lavoratore straniero che esercita una professione non regolamentata deve essere in possesso alternativamente:

  • del titolo di istruzione superiore di livello terziario che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualifica professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018;
  • di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nell’offerta di lavoro italiana;
  • solo per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: di una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei 7 anni precedenti la presentazione della domanda di carta blu (Art. 27-quater, comma 1, lett. a, c, d TUI).

In merito alle caratteristiche specifiche dei documenti a supporto del proprio percorso educativo e/o professionale, con la Circolare congiunta del 28 marzo 2024, le autorità hanno chiarito che l’esperienza professionale dovrà essere dimostrata attraverso il contratto di lavoro e/o buste paga relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata di tale impiego. Sarà possibile anche aggiungere, facoltativamente, una lettera di esperienza redatta dal datore di lavoro straniero.

La relativa documentazione, ove rilasciata da autorità o soggetti non appartenenti ai paesi dell’Unione Europea, deve essere legalizzata nelle forme di legge, con traduzione in lingua italiana.

Inoltre, la possibilità di richiedere la Carta Blu viene ampliata anche a coloro i quali:

  • beneficiano della protezione internazionale (Art. 27-quater, comma 3, lett. b TUI);
  • sono familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE (Art. 27-quater, comma 3, lett. d TUI abrogata dal D.lgs 152-23);
  • soggiornano in qualità di lavoratori stagionali (Art. 27-quater, comma 3, lett. g TUI abrogata dal D.lgs 152-23);
  • che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito di trasferimento intra-societari ai sensi dell’articolo 27-quinquies (Art. 27-quater, comma 3, lett. f TUI).

Nuovi requisiti per il datore di lavoro italiano

Il contratto offerto dall’azienda italiana deve avere le seguenti caratteristiche:

  • una durata di almeno 6 mesi, per lo svolgimento di un’attività di lavoro che richiede il possesso dell’adeguato titolo di istruzione e/o qualifica professionale attestata dai relativi anni di esperienza (Art. 27-quater, comma 5, lett. a, b TUI);
  • l’importo della retribuzione annuale indicata sull’offerta vincolante non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT (Art. 27-quater, comma 5, lett. c TUI).

Semplificazioni procedurali

Il decreto implementa inoltre le seguenti semplificazioni procedurali:

  1. Qualora la domanda di Carta Blu riguardi uno straniero già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, NON è necessario presentare nuovamente i documenti relativi all’iscrizione e/o qualifica professionale attestata dai relativi anni di esperienza, in quanto tali documenti sono già stati verificati in fase di primo rilascio del titolo (Art. 27-quater, comma 5-bis TUI);
  2. Qualora la domanda di Carta Blu riguardi uno straniero già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, il datore di lavoro NON è tenuto a verificare presso il centro per l’impiego competente la disponibilità di altri lavoratori presenti sul territorio nazionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, comma 2 del TUI (Art. 27-quater, comma 5-ter TUI);
  3. Nel caso previsto dall’articolo 27-quater comma 8 – procedura semplificata in caso di datori di lavoro che abbiano sottoscritto apposito protocollo di intesa – al lavoratore straniero viene rilasciato il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione della proposta di contratto di lavoro. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Maggiori diritti per il lavoratore e parità di trattamento

In aggiunta, in linea con la direttiva europea, il nuovo decreto regola i limiti di accesso al mercato del lavoro per i titolari di Carta blu e il principio di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che l’ha rilasciata. In particolare:

  • Il permesso di soggiorno non è rilasciato oppure è revocato se lo straniero non è più in possesso delle proprie qualifiche ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato, oppure se lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere all’assistenza sociale nazionale. In tal caso, tuttavia, il decreto stabilisce che la decisione di revocare una Carta Blu o di rifiutarne il rinnovo deve rispettare le specifiche circostanze del caso e il principio di proporzionalità (Art. 27-quater, comma 12, lett. b-bis e d TUI);
  • Limitatamente ai primi 12 mesi di occupazione legale in Italia, lo straniero può esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta Blu. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi sono soggetti all’autorizzazione preliminare delle ITL. In caso di disoccupazione: durante il periodo di disoccupazione, il titolare di Carta Blu è autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni di ammissione (Art. 27-quater, comma 13 e 13-bis TUI).
  • Il titolare di Carta Blu può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo (Art. 27-quater, comma 13-ter TUI).
  • Il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato ai familiari del titolare di Carta Blu, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, se ne sussistono i requisiti (Art. 27-quater, comma 16 TUI).

Mobilità all’interno dell’Unione Europea

Infine, il decreto definisce le regole di mobilità dei lavoratori in possesso di Carta Blu rilasciata da altri Stati membri, sia riguardo alla mobilità di breve durata e alla mobilità di lunga durata. Nello specifico, ai sensi dell’Art. 27-quater, comma 17:

  • Lo straniero titolare di Carta Blu UE in corso di validità rilasciata da altro Stato membro può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un massimo di 90 giorni nell’arco di 180;
  • Dopo 12 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta Blu UE rilasciata da tale Stato può fare ingresso in Italia senza bisogno del visto, al fine di esercitare l’attività lavorativa altamente qualificata, per un periodo superiore a 90 giorni, previo rilascio del nulla osta. Tale termine è ridotto a 6 mesi nel caso in cui lo straniero faccia ingresso in Italia spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era trasferito da un primo Stato membro, per le medesime finalità.
    • Entro 1 mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro. In alternativa, la domanda di Nulla Osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro italiano anche se il titolare della Carta Blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.
    • Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, la decisione è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta Blu UE.
    • Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia ovvero dal rilascio del nullaosta ove lo straniero sia già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza e richiede il permesso di soggiorno.

Riferimenti Normativi

Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021

Fonte

Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152

Fonte

Circolare congiunta Protocollo 0002829 del 28 marzo 2024

Fonte

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