Ricevi supporto da A&P

Regime di Franchigia Transfrontaliero: le Novità dal 2025

Dal 1° gennaio 2025, le piccole imprese UE potranno vendere beni e servizi in altri Stati membri senza applicare l’IVA, aderendo al nuovo regime di franchigia transfrontaliero introdotto dal D.Lgs. 180/2024.

Indice dei Contenuti

Consulenza con i nostri Esperti Fiscali

Il 28 marzo 2025 è stato approvato il modello di comunicazione che consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea di effettuare, nel rispetto di specifiche condizioni, cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicare l’IVA e senza diritto alla detrazione dell’imposta.

Regime di Franchigia per Imprese UE in Italia: Chi Può Accedere?

A partire dal 1° gennaio 2025, i soggetti passivi stabiliti in un altro Stato Membro dell’Unione Europea potranno applicare il regime di franchigia IVA anche nel territorio italiano, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti.

Quali Imprese Possono Beneficiare del Regime?

Per beneficiare del regime di franchigia in Italia, il soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato Membro deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Volume d’affari UE: Nell’anno precedente, il volume d’affari annuo totale nell’Unione Europea, ossia il valore complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi al netto dell’IVA, non deve aver superato i €100.000.
  • Volume d’affari in Italia: Nell’anno precedente, il volume d’affari annuo realizzato nel territorio italiano non deve aver superato gli €85.000 o, se inferiore, la soglia di €65.000 prevista dall’art. 1, comma 54, della L. 190/2014.
  • Comunicazione allo Stato di stabilimento: Il soggetto passivo deve aver preventivamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l’intenzione di aderire al regime di franchigia. Inoltre, nel corso dell’anno, precedente alla data di comunicazione, il volume d’affari totale non deve aver superato i €100.000.
  • Identificazione fiscale: Il soggetto passivo deve essere identificato con un numero di identificazione EX, fornito dallo Stato Membro di stabilimento e utilizzato esclusivamente per l’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione, ossia lo Stato in cui il soggetto passivo intende applicare il nuovo regime di franchigia.

Chi è Escluso dal Regime di Franchigia?

Non possono beneficiare del regime di franchigia i soggetti passivi che rientrano in uno dei seguenti casi:

  • Cessioni di beni specifici: Svolgono in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o loro porzioni, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi.
  • Partecipazioni societarie: Partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dal soggetto passivo.
  • Spese per dipendenti e collaboratori: Nell’anno precedente hanno sostenuto spese lorde superiori a €20.000 per dipendenti e collaboratori, incluse le somme erogate sotto forma di utili o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo.
  • Operazioni con ex datori di lavoro: Eseguono prevalentemente operazioni nei confronti di datori di lavoro con cui sono attualmente in corso rapporti di lavoro dipendente o con cui tali rapporti sono cessati negli ultimi due periodi di imposta. Tale limite non si applica ai soggetti che hanno avviato una nuova attività dopo un periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni.
  • Redditi da lavoro dipendente: Nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a €30.000. Se il rapporto di lavoro è cessato, tale soglia non è rilevante ai fini dell’ammissione al regime di franchigia.

Cause di Cessazione del Regime

Il regime di franchigia cessa nei seguenti casi:

  • Rinuncia al regime: Il soggetto passivo comunica al proprio Stato di stabilimento di non volersi più avvalere del regime di franchigia nel territorio italiano.
  • Perdita dei requisiti di ammissione: Se vengono meno le condizioni di ammissione precedentemente elencate, la cessazione del regime avviene a partire dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita dei requisiti.
  • Superamento del volume d’affari in Italia: Se il volume d’affari in Italia supera i €100.000, la cessazione del regime avviene nell’anno in corso in cui la soglia viene superata. In questo caso:
    • L’IVA diventa dovuta a partire dall’operazione che ha causato il superamento del limite.
    • Da quel momento, il soggetto passivo è obbligato a identificarsi ai fini IVA in Italia e a rispettare tutti gli adempimenti fiscali previsti.
  • Disattivazione del numero identificativo EX: Se il numero identificativo EX viene disattivato, il regime di franchigia cessa dal momento in cui viene meno tale identificazione.

Applicazione del Regime di Franchigia negli Stati Membri UE per Imprese stabilite in Italia

I soggetti passivi stabiliti in Italia possono applicare il regime di franchigia IVA in altri Stati Membri dell’Unione Europea, a condizione che tali Paesi abbiano adottato lo stesso regime e che siano rispettati determinati requisiti.

Condizioni di Ammissione nel Regime nei paesi UE

Per accedere al regime di franchigia in un altro Stato Membro, il soggetto passivo stabilito in Italia deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • Volume d’affari UE nell’anno precedente: Il volume d’affari annuo complessivo nell’Unione Europea, ossia il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi al netto dell’IVA, non deve aver superato i €100.000 nell’anno precedente alla comunicazione.
  • Volume d’affari UE nell’anno in corso: Nel periodo dell’anno in corso, precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo nell’Unione Europea non deve essere stato superiore ai €100.000.
  • Volume d’affari nello Stato di esenzione: Il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione (ossia il Paese in cui si intende applicare il regime di franchigia) non deve superare il limite previsto da quello Stato per l’applicazione dell’agevolazione.
  • Comunicazione preventiva: Il soggetto passivo deve aver comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate la volontà di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati Membri.
  • Identificazione fiscale: Il soggetto passivo deve essere identificato con un numero identificativo EX esclusivamente nel territorio dello Stato di stabilimento, ovvero in Italia.

Cause di cessazione del Regime

La cessazione dal regime di franchigia può avvenire in diverse circostanze:

  • Recesso volontario: se il contribuente comunica la volontà di non avvalersi più del regime, l’esclusione avviene dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se la comunicazione è inviata nell’ultimo mese del trimestre, l’esclusione decorre dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo.
  • Superamento della soglia nazionale: se il volume d’affari annuo supera il limite previsto dallo Stato di esenzione o se lo Stato stesso revoca l’applicazione della franchigia, il regime cessa a partire dalla data di esclusione comunicata dalle autorità competenti.
  • Superamento della soglia UE: se durante l’anno il volume d’affari complessivo nell’Unione Europea supera il limite previsto, il soggetto passivo decade dal regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione nel momento esatto in cui viene oltrepassata la soglia.

Regime di Franchigia: Decorrenza dell’Applicazione

La decorrenza dell’applicazione del regime di franchigia dipende dallo Stato di esenzione e dallo Stato di stabilimento dell’attività economica.

  • Stati UE con esenzione in Italia: per i soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro che individuano l’Italia come Stato di esenzione, l’applicazione del regime decorre dalla data in cui viene ricevuta la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto è già titolare di una partita IVA italiana, questa viene cessata per il periodo in cui opera in regime di franchigia.
  • Attività con sede in Italia ed esenzione in altri Stati UE: se l’impresa ha come Stato di stabilimento l’Italia e si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati membri dell’UE, l’applicazione del regime decorre dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’attribuzione del suffisso EX.

Regime di Franchigia: Obbligo di Comunicazione Preventiva all’Agenzia delle Entrate

Con il Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del nuovo regime di franchigia, introducendo l’obbligo di comunicazione preventiva per i soggetti stabiliti nel territorio italiano.

La comunicazione può essere trasmessa anche tramite intermediario fiscale a partire dal 1° gennaio 2025.

Obbligo di Comunicazione Preventiva

I soggetti passivi che intendono avvalersi del regime devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per ottenere un numero identificativo EX. Questo numero sarà composto dalla partita IVA del soggetto stabilito seguita dal suffisso EX.

La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • Codice fiscale
  • Denominazione o cognome e nome
  • Natura giuridica
  • Domicilio fiscale
  • Attività prevalente
  • Attività secondarie
  • Contatti e indirizzo web dell’impresa (se presenti)
  • Dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento
  • Elenco degli Stati di esenzione, ovvero gli Stati membri in cui il soggetto intende avvalersi del regime di franchigia
  • Eventuali altri identificativi IVA rilasciati da uno Stato di esenzione
  • Volume d’affari realizzato in Italia e negli altri Stati UE nei due anni civili precedenti, oltre al periodo dell’anno in corso prima della comunicazione preventiva

Approvato il modello di comunicazione il 28 marzo 2025

L’Agenzia delle Entrate, attraverso un Provvedimento del 28 marzo 2025, ha approvato il modello di comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia. Sono state inoltre emanate le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.

  • Modalità di invio del modello di comunicazione: telematica
  • Scadenza dell’invio: entro l’ ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre.

In caso di ritardo superiore a 30 giorni o in caso di almeno 2 comunicazioni tardive, l’Agenzia delle Entrate ne da comunicazione agli Stati Membri che possono sospendere le semplificazioni IVA concesse.

La comunicazione deve essere inviata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

Richiedi un Preventivo Gratuito

Compila il form per ricevere una risposta dai nostri esperti

Riferimenti Normativi

wpDataTable with provided ID not found!

Chiedi ai nostri Esperti

Ottieni supporto professionale con una consulenza online con gli esperti A&P.

Se deciderai di affidare il tuo caso ad A&P, il costo della consulenza verrà sottratto dal preventivo del servizio.

Credits

Ultime Notizie

Informative Correlate

No results found.

Servizi Correlati

Siamo provider di

Webinar Correlati

No results found.

25 anni di esperienza

Dal 1998 supportiamo aziende e privati nei loro adempimenti di fiscalità e mobilità internazionale.

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.