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Participation exemption per le società non residenti

La nuova circolare 17/E chiarisce l'applicazione del regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate.

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La circolare 17/E del 29 luglio fornisce indicazioni per l’applicazione dell’Art 1, comma 59 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024), cioè il regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, realizzate da società ed enti non residenti. La norma in sostanza introduce il comma 2 bis nell’Articolo 68 del TUIR. 

Si ricorda che il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti prevede la cosiddetta participation exemption ed è normato dall’Art 87 del TUIR. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti al 95%, le plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni qualificate da parte di soggetti residenti. 

La nuova norma intende quindi allineare il trattamento fiscale delle plusvalenze di cui all’Art 67, comma 1 del TUIR realizzate da soggetti residenti in uno Stato UE o nello Spazio Economico Europeo a quelle realizzate da soggetti residenti. Ciò va nella direzione indicata sia dalla giurisprudenza italiana (Cassazione, sez V, N.27267 del 2023) sia dal diritto comunitario. 

Il comma 2 bis dell’Art. 68 TUIR

Il comma 2 bis prevede che le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, concorrano alla formazione del reddito per il 5% del loro ammontare, posto che siano rispettati i requisiti indicati all’Art 87, comma 1 del TUIR:

  • ininterrotto possesso delle partecipazioni dal 1° giorno del 12° mese precedente quello della cessione;
  • classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

Rimangono escluse le partecipazioni in società semplici, poiché non svolgendo attività commerciale non rientrano nei requisiti del citato Art 87 e la residenza fiscale della società partecipata non deve trovarsi in un Paese a fiscalità privilegiata

Criteri soggettivi e oggettivi

La nuova norma e la circolare dell’Agenzia delle Entrate definiscono i criteri soggettivi e oggettivi per l’applicazione del comma 2 bis, le modalità di determinazione del capital gain da assoggettare a imposta per il 5% e il limite temporale di riporto delle eccedenze di eventuali minusvalenze. 

Requisiti soggettivi

L’ambito soggettivo indica che possono usufruire del regime fiscale previsto i soggetti non residenti UE o SEE che:

  • siano assoggettati nel Paese di residenza a imposta sul reddito delle società;
  • non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci; e
  • abbiano una forma giuridica equivalente a quella delle società commerciali nell’ordinamento italiano.

Devono inoltre essere residenti in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Nel caso in cui i soggetti dispongano di una stabile organizzazione sul territorio, la partecipazione ceduta deve essere contabilmente e funzionalmente riconducibile all’entità non residente (casa madre).  

Requisiti oggettivi

I requisiti oggettivi si riferiscono all’individuazione delle plusvalenze come definite dall’Art 67, comma 1/C del TUIR. Si tratta di partecipazioni qualificate, siano esse negoziate sui mercati o non quotate.

La partecipazione può avere forma di partecipazione azionaria (non con azioni di risparmio) o di altre forme di partecipazione, quando tale partecipazione o titoli ceduti rappresentino una percentuale di diritti di voto in assemblea superiore al 2% per titoli negoziati sui mercati e al 20% nel caso di altre partecipazioni azionarie. Nel caso di forme di partecipazione al patrimonio, le percentuali salgono rispettivamente al 5% e al 25%. 

Esclusioni

Restano escluse le plusvalenze realizzate su quote di partecipazione in società semplici ed enti equiparati e quelle realizzate per la partecipazione al capitale di società con sede in Paesi black list. Non rientrano in quanto previsto dalla nuova norma le obbligazioni convertibili, in quanto solo teoricamente possono diventare partecipazioni, mentre vi rientrano altre forme di investimento azionario, quali warrants e options, purchè in linea con quanto previsto dall’Art 87 TUIR. 

L’Agenzia ribadisce che , a norma dello stesso articolo 87,comma 1 lett.b) le partecipazioni di cui sopra debbano risultare classificate come immobilizzazione finanziaria  a partire dal primo bilancio societario chiuso nel periodo di possesso.  

L’Agenzia sottolinea poi che i requisiti oggettivi e soggettivi devono essere verificati nel momento in cui

si realizza l’effetto traslativo della cessione, indipendentemente dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto.” 

Le plusvalenze

La plusvalenza, considerata al 5% dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente ad un ammontare corrispondente del 5% di una eventuale minusvalenza della stessa categoria. Quando la minusvalenza non sia utilizzata in deduzione della corrispondente plusvalenza nell’anno d’imposta di realizzo, può essere riportata in deduzione delle plusvalenze degli anni successivi, fino al quarto, purché sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui le minusvalenze si sono realizzate. La deduzione è possibile fino all’ammontare del 5% delle plusvalenze degli anni successivi. 

Le plusvalenze determinate con il calcolo indicato sopra sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. 

Infine, plusvalenze e minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono solo quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2024.

Su questo insieme non incidono le eccedenze riportabili dagli anni di imposta precedenti

Il documento di prassi inoltre specifica che le indicazioni fornite non tengono conto dell’eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese. 

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Riferimenti Normativi

Circolare 17E del 29/07/24

Fonte

Art 1, comma 59 della legge 213/2023

Fonte

Art 87 del TUIR

Fonte

Art 67 del TUIR

Fonte

Art 68 del TUIR

Fonte

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