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Decreto Fiscale 2022: focus novità IVA per Enti non commerciali

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per disposizioni relative all’IVA per Enti non Commerciali introdotte dal Decreto fiscale 2022.

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La Circolare Agenzia delle Entrate n 5/E del 25.02.2022 fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IVA per Enti non Commerciali introdotte dal cosiddetto “Decreto fiscale 2022”. Le previsioni normative sono suddivise sulla base del contenuto che le caratterizza e la relativa disciplina IVA è esaminata nell’ambito dei corrispondenti paragrafi.

Modifiche alla disciplina IVA degli Enti Associativi

Il decreto fiscale 2022, all’art 5 commi 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, prevede alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da enti non commerciali di tipo associativo. L’entrata in vigore delle novità in materia di Iva in questo ambito è stata tuttavia posticipata dal c.d. Legge di bilancio 2022 a decorrere dal 1°gennaio 2024.

Il comma 15-quater, modifica gli articoli 4 e 10 del DPR 633/72, riguardanti rispettivamente le operazioni rientranti nell’esercizio di impresa e le operazioni esenti da IVA.

Applicazione IVA Enti non commerciali

Alla lettera a) del comma 15-quater, si prevede che rientrino nel campo di applicazione dell’IVA:

  • Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto;
  • Cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche;
  • Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale di associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, nel caso in cui l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati.

Esenzione IVA

La lettera b) del comma 15-quater, introduce un nuovo comma all’art 10 DPR633/72 e prevede che siano esenti da IVA, purché non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali:

  1. Prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  2. Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  3. Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
  4. Somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

Ulteriori requisiti per beneficiare dell’esenzione di imposta per Enti non commerciali

Nella riformulazione dell’art 10 del DPR 633/72 sono stati previsti ulteriori requisiti soggettivi che gli enti associativi devono possedere affinché le operazioni ivi indicate possano beneficiare dell’esenzione di imposta. Si tratta in particolare di requisiti che sottintendano l’assenza di finalità lucrative dell’ente, nonché la democraticità e la trasparenza della vita associativa dello stesso, ovvero:

  • Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione;
  • Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità in caso di scioglimento per qualunque causa;
  • La presenza in statuto delle clausole previste dal Codice del Terzo Settore di cui al Dlgs 117/2017:
    1. «obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
    2. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
    3. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    4. eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’ articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
    5. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa».

In forza di esse, infatti, le operazioni ivi previste risultano non più escluse dal campo di applicazione dell’IVA, bensì rilevanti ai fini dell’imposta, sebbene in regime di esenzione16.

Ne consegue che, per le operazioni ivi richiamate effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, si applicano – salvo i casi di opzione per la “dispensa dagli adempimenti” di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 633 del 197217 – le disposizioni di cui al Titolo II del medesimo decreto, concernenti, ad esempio, l’obbligo di fatturazione o di trasmissione dei corrispettivi, di comunicazione delle liquidazioni periodiche e di dichiarazione annuale delle operazioni effettuate. Inoltre, diversamente dalla disciplina attualmente in vigore, l’ammontare di tali operazioni contribuirà alla determinazione del volume d’affari di cui all’articolo 20 del decreto IVA.

Rilevanza ai fini IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soci e associati

In merito alle novità normative sopra citate, si rammenta che la rilevanza ai fini dell’IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soci e associati – di cui ai numeri 1) e 2) del nuovo quarto comma dell’articolo 10 – riguarda solo quelle operazioni che abbiano natura commerciale, effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari.

In base all’art 15-quinquies, in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore riguardanti il trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Applicazione del Regime Forfettario per enti non commerciali

Si dispone inoltre che, qualora al 1° Gennaio 2024, le disposizioni del codice del Terzo settore non abbiano ancora trovato applicazione per un ulteriore re-invio, le associazioni che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito ricavi non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfettario” previsto dalla legge n. 190 del 2014 perciò:

  • Emetteranno fattura senza addebitare l’IVA e non potranno detrarre l’iva sulle fatture di acquisto;
  • Saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione annuale IVA e delle relative comunicazioni periodiche;
  • Saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo.

Infine, il comma 15-sexies, prevedendo che: «Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto», circoscrive all’IVA l’ambito applicativo delle disposizioni in argomento.

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