Con la sentenza del 04/09/2023 N°25685/5 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del contribuente, il quale rivendica il diritto al rimborso Iva per soggetti non residenti. La società in questione però ha costituito una stabile organizzazione in Italia e per tanto la Corte sancisce che è tenuta a esercitare tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi relativi all’IVA.
I motivi dell’appello
La società, con sede in Lussemburgo, richiede il rimborso Iva per le operazioni effettuate sul suolo italiano, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. e). Il rimborso viene negato dall’Agenzia delle Entrate in quanto la società ha costituito in Italia una stabile organizzazione, ritenendo perciò di dover applicare l’art 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, comma 3 e ritenendo quindi, che l’organizzazione non sia soggetto legittimato a richiedere il rimborso.
La sentenza della corte di cassazione
Essendo la stabile organizzazione considerata come un soggetto passivo della disciplina Iva e come tale è tenuta alla presentazione della dichiarazione come per la generalità dei contribuenti Iva, non è riconosciuto alla casa madre il rimborso, perché opera sul suolo nazionale attraverso la stabile organizzazione, la quale a sua volta potrà vedere riconosciuta la detrazione o il rimborso in quanto soggetto autonomo. La corte pertanto rigetta il ricorso della società.