Nella risposta all’interpello n. 65/2024, pubblicata recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di due coniugi a cui sono state espropriate obbligazioni emesse da un istituto di credito olandese e dalla sua holding.
Il quesito dei contribuenti
A causa della grave crisi degli istituti emittenti, con un imminente pericolo per la stabilità del sistema finanziario olandese, il Governo olandese ha deciso di ritirare forzosamente i titoli in possesso del pubblico, concedendo un risarcimento ai proprietari.
I contribuenti istanti, in cambio dei titoli, hanno ricevuto una somma di denaro, inferiore sia al valore nominale dei titoli che al loro costo di acquisto.
Tuttavia, su questa somma non è stata applicata alcuna ritenuta o imposta, evidentemente perché considerata non imponibile nei Paesi Bassi.
Il quesito riguarda l’imponibilità in Italia dell’indennità ricevuta.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Per rispondere, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver rilevato che l’esproprio di titoli non è previsto nell’ordinamento italiano, ha richiamato i principi generali delle imposte sui redditi.
Secondo questi principi, ovvero secondo l’articolo 6, comma 2 del Tuir, i proventi ottenuti in sostituzione di redditi, compresi quelli derivanti dalla cessione di crediti, e le indennità per danni consistenti nella perdita di redditi (ad eccezione di quelli legati a invalidità permanente o decesso) sono considerati redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o persi. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento rientrano nella stessa categoria di redditi da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
In generale, quando l’indennizzo compensa in modo integrativo o sostitutivo la mancata percezione di redditi o guadagni (noto come “lucro cessante”), le somme corrisposte devono essere incluse nel reddito complessivo del beneficiario e soggette a tassazione.
Tuttavia, se il risarcimento è erogato per indennizzare le perdite effettivamente subite o per risarcire la perdita economica patrimoniale (noto come “danno emergente”), le somme corrisposte non sono soggette a tassazione. In questo caso, infatti, manca il presupposto impositivo poiché l’indennizzo non rappresenta un reddito.
Per rafforzare la sua conclusione, l’Agenzia richiama diverse risoluzioni, tra cui la risposta all’interpello n. 112/2020, relativa ad indennizzi corrisposti da istituti bancari con l’unico scopo di reintegrare le perdite economiche subite dagli investitori. La citata risoluzione espone la medesima conclusione, riconoscendo gli indennizzi come non imponibili ai fini delle imposte dirette, poiché erogati per la semplice reintegrazione di un danno emergente.