L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 102028 del 31.03.2022 definisce le modalitร operative per la proroga 2022 del regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44 DL 78/2010 modificato dal DL 34 2019) prevista dalla recente legge di bilancio.
Cosa stabilisce la direttiva?
Per quanto riguarda i docenti o ricercatori che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dellโUnione europea, che hanno giร trasferito in Italia la residenza prima dellโanno 2020, il nuovo provvedimento dellโAgenzia delle Entrate prevede che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi esercitino lโopzione per il regime agevolato mediante il versamento, in unโunica soluzione, di un importo pari al 5 per cento o al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo dโimposta precedente a quello di esercizio dellโopzione.
L’opzione puรฒ essere esercitata anche per il 2022 nei seguenti modi:
- Versando un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dellโagevolazione di cui allโarticolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo dโimposta precedente a quello di esercizio dellโopzione, se il soggetto al momento dellโesercizio dellโopzione:
- ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, OPPURE
- รจ proprietario di almeno unโunitร immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data o dellโopzione.
- Versando un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dellโagevolazione in presenza di ENTRAMBE le seguenti condizioni:
- se il soggetto al momento dell’esercizio dellโopzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
- diventa o รจ diventato proprietario di almeno unโunitร immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.
Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti
I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti possono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dellโanno successivo a quello del primo periodo di fruizione dellโagevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si รจ concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Richiesta per lavoratori autonomi
I soggetti che esercitano unโattivitร di lavoro autonomo comunicano lโopzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.
Adempimenti del sostituto dโimposta
I datori di lavoro devono quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui allโarticolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dellโesercizio dellโopzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati, sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.
Riguardo all’estensione del regime speciale ad ulteriori periodi di imposta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, stabilendo anche una scadenza per la richiesta dell’estensione. Inoltre, LโAgenzia ha riconosciuto il beneficio fiscale anche in caso di attivitร di docenza e/o ricerca allโestero con aspettativa non retribuita e anche nel caso in cui lโattivitร di docenza e/o ricerca non รจ svolta nei due anni immediatamente precedenti. Per maggiori informazioni, leggi il nostro articolo dedicato.