Il principio di diritto n. 5 pubblicato dall’Agenzia il 20 febbraio 2023 risulta di indubbia rilevanza, in quanto chiarisce i criteri da utilizzare per la classificazione dei compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software ai fini dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate pubblica un principio di diritto nei casi in cui la risposta integrale alle istanze possa recare un pregiudizio concreto a un interesse pubblico o privato. Tuttavia, si ritiene comunque che la risposta fornita contenga nuovi chiarimenti interpretativi che possano garantire maggiore uniformità di comportamento nell’ordinamento interno.
Il principio di diritto ribadisce quale è il processo previsto per collocare un reddito all’interno delle categorie previste dalle Convenzioni.
Art. 3 del Modello OCSE
L’art. 3 del Modello OCSE stabilisce che per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni espressione ivi non definita ha il significato che ad essa in quel momento è attribuito dal diritto dello Stato contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Nel caso specifico l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto pertanto che non esista una definizione esplicita della categoria di reddito in oggetto all’interno della Convenzione bilaterale e quindi, come previsto dall’art.3, procede alla individuazione della categoria secondo la normativa interna italiana.
Categorizzazione in Italia
Per quanto riguarda la tassazione in Italia, l’Agenzia delle Entrate enuncia come i compensi oggetto dell’interpello sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore (cfr. legge 22 aprile 1941, n. 633). Il Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), stabilisce che i compensi ricevuti per l’utilizzazione di tali opere si considerano prodotti nello Stato se corrisposti da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (articolo 23, comma 2, lettera c)). Inoltre, l’articolo 25 del Dpr n. 600/1973 dispone che gli stessi compensi, se corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del 30% a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.
È poi necessario verificare il coordinamento della normativa nazionale con quella convenzionale, tenuto conto della prevalenza di quest’ultima sulla prima, come stabilito nell’ordinamento interno dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Art. 12 del Modello OCSE
In relazione alle opere dell’ingegno di carattere creative si deve fare riferimento all’articolo relativo ai ”Canoni” che nella maggioranza dei Trattati conclusi dal nostro Paese corrisponde all’articolo 12. Questo articolo include tra le ”royalties” i compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche.
Più nello specifico, il Commentario all’articolo 12 del Modello OCSE chiarisce che i diritti sui programmi di computer rappresentano una forma di proprietà intellettuale. Precisa, inoltre, che i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti parziali sul diritto d’autore (senza che il trasferente alieni totalmente il diritto d’autore) rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l’utilizzo del programma costituirebbe una violazione del diritto d’autore.
Conclusioni
In conclusione, l’Agenzia ritiene di aver individuato la categoria secondo i principi generali enunciati precedentemente in questo articolo. Pertanto la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire un software, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, va collocata nell’articolo relativo ai ”Canoni” previsto nelle Convenzioni concluse dal nostro Paese ai fini della verifica della ripartizione della potestà impositiva.