Supporto da A&P

Nuovo Accordo Italia-Giappone sulla Sicurezza Sociale: Entrata in Vigore il 1° Aprile 

Si prevede che l'entrata in vigore ridurrà l'onere imposto alle imprese e ai dipendenti e promuoverà ulteriormente gli scambi economici e interpersonali Giappone-Italia.

Indice dei Contenuti

Italy Covid

Siamo in
Italia

Dottori
Commercialisti

Qualità
ISO 9001

Con la recente circolare n. 52 del 27 marzo 2024, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha ufficializzato l’entrata in vigore del nuovo accordo tra Italia e Giappone sulla sicurezza sociale, firmato originariamente a Roma il 6 febbraio 2009 e successivamente ratificato con la Legge n. 97/2015.

Campo di applicazione

Questo accordo, che sarà operativo dal 1° aprile 2024, riveste un’importanza cruciale per i lavoratori inviati temporaneamente dal Giappone alla Repubblica Italiana e viceversa, per i quali esiste attualmente un problema di doppio pagamento dei contributi assicurativi in entrambi i Paesi.

In base al presente accordo, che mira principalmente a risolvere questo problema, i dipendenti inviati temporaneamente da uno dei due Paesi all’altro saranno coperti, in linea di principio, solo dal sistema pensionistico del Paese di origine, a condizione che il periodo di distacco non superi i cinque anni.

L’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici.

Sono comprese nell’ applicazione l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la Gestione separata e le gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

Disposizioni sulla legislazione applicabile

L’Accordo si basa sul principio della territorialità, secondo il quale un lavoratore che svolge un’attività subordinata o autonoma nel territorio di uno Stato contraente è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui viene svolta l’attività stessa (art. 6 dell’Accordo).

Tuttavia, l’articolo 7 dell’Accordo prevede delle deroghe a questo principio al fine di gestire situazioni variazione temporanea della sede di lavoro. Pertanto, se un lavoratore è distaccato temporaneamente dal proprio datore di lavoro nel territorio dell’altro Stato contraente, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che il periodo di distacco non superi i 5 anni prorogabili, previa autorizzazione delle autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti, fino ad un periodo complessivo di 10 anni (par. 3, art. 3 dell’Accordo amministrativo del 30 agosto 2023). I lavoratori autonomi possono beneficiare della medesima deroga.

Gli articoli 8 e 9 dell’Accordo prevedono disposizioni speciali per il personale occupato a bordo delle navi, dipendenti pubblici e assimilati.

Procedura per richiedere l’esenzione

L’articolo 3 dell’Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 dispone che, quando la legislazione di uno Stato contraente si applica ad un lavoratore ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 o 13 dell’Accordo, le istituzioni competenti dei rispettivi Stati contraenti sono tenute, su richiesta degli interessati, a rilasciare un certificato attestante che il lavoratore è soggetto a tale legislazione e indicando la durata di validità del certificato.

Il certificato costituisce la prova che il lavoratore è esente dalla legislazione sulla copertura obbligatoria dell’altro Stato contraente.

Lavoratori distaccati da datore di lavoro italiano che sono occupati in Giappone

Nel caso in cui un lavoratore sia assoggettato all’assicurazione italiana in deroga al principio della territorialità, le strutture competenti dell’INPS rilasceranno su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore il certificato di copertura contributiva mediante l’apposito modello “IT/JPN 101”. Copia del certificato dovrà essere inviata all’organismo competente in Giappone.

In caso di proroga, la richiesta per il mantenimento della legislazione italiana deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità competente per l’Italia.

Lavoratori distaccati da datore di lavoro giapponese che sono occupati in Italia

Nel caso di un lavoratore coperto dal sistema previdenziale giapponese inviato in Italia, le autorità competenti giapponesi provvederanno al rilascio del certificato di copertura contributiva mediante il medesimo modello “IT/JPN 101”. Il certificato deve essere fornito al datore di lavoro italiano e alle autorità italiane competenti se richiesto.

Lavoratori con doppio contratto

Lo scambio di note del 13 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023 ha aggiunto specifici chiarimenti sulle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 dell’Accordo, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato in uno degli Stati contraenti stipuli un contratto di lavoro locale con l’azienda distaccataria.

In questi casi, il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere esonerato, limitatamente alle forme assicurative previste dall’Accordo, dall’applicazione della legislazione dell’altro Stato dove svolge l’attività lavorativa anche per il contratto stipulato in un secondo momento durante il periodo di distacco.

Per richiedere l’esenzione dall’applicazione della legislazione italiana in relazione al “secondo contratto” è necessario presentare un apposito modulo di domanda alla Struttura territoriale dell’INPS di competenza dell’azienda italiana distaccataria, con allegato il certificato di copertura “JPN/IT 101” rilasciato dalle autorità giapponesi.

La circolare specifica, inoltre, che il periodo di validità dell’esenzione non può superare il termine ultimo previsto nel certificato e che, in attesa della decisione sulla concessione dell’esonero da doppio contratto, l’azienda italiana è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi ai sensi della legislazione italiana.

Disposizioni transitorie

La circolare INPS chiarisce che l’esonero contributivo può essere concesso dal 1° aprile 2024, solo se la domanda di distacco viene presentata entro il periodo transitorio concordato di 6 mesi (1° ottobre 2024) + 1 mese (1° novembre 2024) dalla data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo. Per le domande di distacco presentate dopo tale termine l’esonero viene riconosciuto dalla data di presentazione della domanda.

Conclusioni

Questo nuovo accordo rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione e nell’armonizzazione delle normative previdenziali tra Italia e Giappone, fornendo maggiore chiarezza e certezza giuridica per i lavoratori che si trovano a operare in entrambi i Paesi. Si prevede che l’entrata in vigore ridurrà l’onere imposto alle imprese e ai dipendenti e promuoverà ulteriormente gli scambi economici e interpersonali tra il Giappone e la Repubblica italiana.

Ottieni un preventivo gratuito

Riferimenti Normativi

LEGGE 18 giugno 2015, n. 97

Fonte

Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 in vigore dal 1° aprile 2024

Fonte

Circolare numero 52 del 27-03-2024 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS

Fonte

Notes on Individual Rules under the Japan-Italy Social Security Agreement | Japan pension service

Fonte

Non perderti gli ultimi aggiornamenti

Ricevi aggiornamenti gratuiti dai nostri Esperti su immigrazione, diritto del lavoro, tassazione e altro ancora.