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Lavoratori “contro-esodati”: necessari 24 mesi all’estero per usufruire dei benefici fiscali

La Corte di Cassazione ribadisce la necessità del requisito dei 2 anni di residenza all'estero per attività di studio e lavoro.

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Con la sentenza n. 36016 del 27 dicembre 2023, la quinta Sezione della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito ai benefici fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 – recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia e vigente fino all’anno 2017.

In particolare, per poter accedere a tali benefici, il requisito di residenza all’estero per svolgere attività lavorativa o attività di studio deve protrarsi per almeno ventiquattro mesi

Cosa prevedeva il regime (L. 238/2010)

Il regime agevolativo di cui alla L. 238/2010 (non più in vigore) prevedeva la concessione di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, avviate in Italia.

Soggetti beneficiari

Il regime si rivolgeva a cittadini dell’Unione Europea in possesso di un titolo di laurea, che avessero svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, fuori dal Paese d’origine e dall’Italia.

I benefici erano, inoltre, in favore di cittadini dell’Unione Europea che avessero svolto fuori dal Paese d’origine e dall’Italia una attività di studio per conseguire un titolo di laurea o di specializzazione post lauream

I soggetti beneficiari di tale agevolazione sono denominati contro-esodati, in quanto la legge era rivolta ai cittadini italiani e degli altri Stati dell’Unione Europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia ed essersi, quindi, trasferiti all’estero, hanno deciso di tornare nel territorio dello Stato.

Le categorie dei soggetti beneficiari sono state individuate con il DM 3.6.2011. In sintesi, potevano accedere all’incentivo in esame i soggetti che presentavano i requisiti indicati nella circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17, Parte II, § 2.1. 

Il caso dell’istante

La vicenda trae origine da una istanza di rimborso IRPEF, relativa ai benefici fiscali della L. 238/2010, presentata da una contribuente e rigettata dall’Amministrazione finanziaria per mancanza del requisito della permanenza biennale all’estero per ragioni di studio e lavoro. 

L’istante proponeva quindi ricorso di primo grado alla competente Corte di giustizia tributaria, che rigettava il ricorso.

Appellandosi innanzi ai giudici tributari di secondo grado, l’istante si vedeva riconosciuta la propria ragione ed il diritto a ricevere il rimborso IRPEF, relativo ai benefici fiscali della L. 238/2010.

Il giudizio della Cassazione

A quel punto l’amministrazione finanziaria faceva ricorso alla Corte di Cassazione, la quale si è definitivamente pronunciata sulla controversia, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassando la decisione dei giudici tributari di secondo grado, favorevole alla contribuente. 

I Supremi giudici hanno chiarito che la normativa sulla tassazione agevolata contempla due casi distinti: 

  1. Individui con un’esperienza lavorativa significativa, la cui idoneità è presunta se protratta per almeno ventiquattro mesi. L’assenza di tale esperienza non permette quindi l’accesso ai benefici fiscali. 
  1. Individui che hanno risieduto all’estero per due anni per conseguire un titolo accademico. In merito, la circolare n. 14/2012 dell’Agenzia delle Entrate specifica che il requisito dell’attività di studio deve essere valutato autonomamente, e risulta soddisfatto da coloro che hanno completato un corso di studi di almeno due anni accademici

I giudici di Cassazione hanno quindi chiarito che il solo requisito dell’attività di studio non è sufficiente per ottenere i benefici fiscali. Contestualmente, rilevano inoltre che la somma di due esperienze di studio non è considerata sufficiente, poiché ciascuna singola attività di studio non soddisfa il requisito minimo temporale necessario. 

Pertanto, oltre al conseguimento del titolo di studio, è richiesto il biennio di residenza all’estero, calcolato come due anni temporali di calendario – ventiquattro mesi – poiché nessuna interpretazione della normativa considera sufficiente il riferimento esclusivo all’anno accademico. 

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Riferimenti Normativi

Ordinanza del 27/12/2023 n. 36016 - Corte di Cassazione

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Circolare del 04/05/2012 n° 14 - Agenzia delle Entrate

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Legge del 30/12/2010 n. 238 – Articolo 2

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Decreto del 03/06/2011 - Min. Economia e Finanze

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