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IVA – Omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione – Sanzioni applicabili e relativo ravvedimento operoso 

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Con la risposta n.450/2023 l’Agenzia chiarisce le modalità per porre rimedio ai comportamenti omissivi, inerente alla mancata fatturazione da parte di una società di intermediazione immobiliare e alla mancata presentazione della dichiarazione IVA. 

Il quesito dell’istante

Una società estera che opera nel settore delle aste immobiliari sul suolo nazionale dal 2016 e che, da aprile 2023, è domiciliata e registrata ai fini Iva in Italia, non avrebbe nel corso di questi anni rilevato alcuna IVA per i servizi di intermediazione resi a clienti privati e a soggetti passivi non stabiliti nello Stato. 

I servizi resi però, si qualificano ai fini IVA in quanto strettamente connessi al bene ceduto (art. 47, Direttiva 2006/112/CE, e l’art. 7­quater, comma 1, lett. a, D.P.R. 633/1972). La società chiede quindi come sanare la situazione attraverso il pagamento dell’imposta dovuta e riducendo sanzioni e interessi attraverso ravvedimento operoso. 

La risposta dell’agenzia

L’Agenzia rileva le seguenti violazioni: 

Importo IVA da versare

Si richiama il sistema della rivalsa, sistema su cui poggia l’imposta sul valore aggiunto e che consente di addebitare l’imposta nei vari passaggi da soggetto passivo a soggetto passivo fino al consumatore finale. 

Violazioni degli obblighi di contabilità

L’Agenzia cita l’articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che riporta le penali della mancata tenuta della contabilità. 

La società è quindi chiamata a istituire i libri e i registri necessari ed emettere le fatture per le operazioni effettuate e poi versare un’unica sanzione prevista dall’articolo sopra citato. 

Dichiarazioni di inizio o variazione di attività

L’art. 35 del decreto IVA prevede che la comunicazione di inizio attività o di istituzione di stabile organizzazione, deve essere presentata entro 30 ad uno dei suoi uffici. 

La mancata o tardiva comunicazione rimane sanzionabile secondo l’art. 5 comma 6, del Dlgs n. 471/1997, ma rimane possibile avvalersi del ravvedimento operoso secondo quanto specificato nella risposta n.86 del 5 marzo 2020. 

Omessi versamenti e omessa dichiarazione

Per sanare la propria posizione con l’autorità fiscale, l’azienda è chiamata a: 

  • Emettere, per ciascun periodo di imposta, le fatture trascurate. L’Agenzia fa inoltre presente che la data di emissione sarà quella in cui si procede a fare la fattura, mentre quella dell’operazione deve fare riferimento alla data di incasso per il servizio reso; 
  • Comunicare i dati delle liquidazioni periodiche cui non ha provveduto, salvo che la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione; 
  • Anche se rimane formalmente omessa, la società deve presentare la dichiarazione IVA e versare, se dovuta, l’imposta con i relativi interessi. 

La società è tenuta al versamento delle sanzioni

La società potrà avvalersi del ravvedimento operoso per le sanzioni relative a: 

  • Omessa fatturazione; 
  • omessa comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche; 
  • omesso versamento dell’Iva dovuta. 

Verrà invece applicata la sanzione proporzionale (perché superiore al termine dei 90 giorni previsti per la presentazione della dichiarazione), per l’omissione della dichiarazione IVA. 

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Riferimenti Normativi

Art. 47, Direttiva 2006/112/CE

Fonte

Art. 7­quater, comma 1, lett. a, D.P.R. 633/1972

Fonte

Risposta n.86 del 5 marzo 2020

Fonte

Articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Fonte

Articolo 13, Dlgs n. 472/1997

Fonte

Art. 5 comma 6, del Dlgs n. 471/1997

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