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Imu per le unità collabenti: Risoluzione n. 4/DF del 16 novembre 2023

L'Agenzia delle Entrate chiarisce una serie di casi in merito all'imposta municipale unica.

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Con la risoluzione 4/2023 del 16 novembre trovano risposte diversi quesiti in materia di IMU in particolare per i fabbricati collabenti e i fabbricati rurali strumentali.

I quesiti sottoposti all’Agenzia delle Entrate

Primo quesito

Il primo quesito sollevato dagli istanti riguarda la legittimità dell’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (Imu) sui fabbricati collabenti iscritti al catasto nella categoria F/2. Secondo questi infatti, i Comuni cercano di classificarli come terreni fabbricabili, soggetti all’Imu, mentre la risoluzione del Dipartimento chiarisce che, pur essendo considerati fabbricati, l’assenza di reddito dovuto alla mancanza di autonomia reddituale esclude l’applicazione dell’Imu. Il presupposto dell’imposta è la capacità contributiva del bene, assente in questo tipo di fabbricati.

Le unità collabenti sono definite come fabbricati nel Catasto edilizio urbano e non possono essere categorizzate come terreni edificabili, come sostengono i Comuni. Questa interpretazione è in linea con la sentenza della Corte di Cassazione (n. 8620/2019), che stabilisce che i fabbricati accatastati come unità collabenti non sono tassabili né come fabbricati né come aree edificabili, a meno che la demolizione non conferisca autonomia all’area fabbricabile, soggetta all’imposizione solo a partire da quel momento.

In conclusione, secondo la risoluzione del Dipartimento delle Finanze e le citate sentenze, l’Imu sui fabbricati collabenti non è dovuta a causa dell’assenza di autonomia reddituale e della mancanza di capacità contributiva.

Il secondo quesito

Il secondo quesito affrontato riguarda le condizioni per beneficiare dell’aliquota ridotta dell’Imposta Municipale Unica (Imu) sui fabbricati rurali strumentali, prevista dalla legge di Bilancio 2020. Questa aliquota, che può essere ridotta fino all’azzeramento, non richiede necessariamente la qualifica di coltivatore diretto, contrariamente a quanto sostenuto dai Comuni, i quali ritengono indispensabile la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per ottenere lo sconto sull’Imu, e inoltre, non riconoscono il contratto di comodato come titolo valido per la conduzione del fabbricato strumentale.

Il Dipartimento delle Finanze (Df) respinge questa pretesa, sottolineando che la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo non è rilevante ai fini dello sconto, e conferma che il contratto di comodato è un titolo idoneo a dimostrare il requisito di ruralità.

La risoluzione afferma che la determinazione dell’Imu ridotta deve basarsi esclusivamente sul classamento catastale del bene nella categoria D/10 o sull’apposizione della relativa annotazione, non sulla qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo.

Questa interpretazione è in linea con l’orientamento della Cassazione, che ha stabilito che se un fabbricato è catastalmente classificato come rurale, ogni valutazione relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve essere collegata a una specifica impugnazione della classificazione catastale.

In conclusione, secondo la risoluzione del Df e la giurisprudenza citata, la qualifica di coltivatore diretto non è un requisito per beneficiare dell’aliquota ridotta dell’Imu sui fabbricati rurali strumentali, e il contratto di comodato è ritenuto un titolo valido per dimostrare la ruralità del fabbricato.

Il terzo quesito

Il terzo quesito esaminato dal Dipartimento delle Finanze riguarda l’esenzione dall’Imposta Municipale Unica (Imu) nei casi di conduzione associata di terreni. Forme contrattuali comuni in questo contesto sono il contratto di rete agricolo e la compartecipazione agraria, mediante i quali l’imprenditore agricolo coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale (Iap) gestiscono i propri terreni in collaborazione con un altro imprenditore agricolo per un periodo specifico.

Secondo gli istanti, queste figure professionali non perdono la conduzione dei terreni, ma li gestiscono in forma associata, mantenendo così il requisito per l’esenzione Imu. L’esenzione è un beneficio riconosciuto ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Secondo il Dipartimento delle Finanze, per beneficiare di questa agevolazione è sufficiente che il possessore del terreno sia iscritto alla previdenza e conduca i terreni.

La risoluzione respinge l’interpretazione restrittiva adottata dai Comuni che non riconoscevano questo beneficio. Il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la conduzione associativa dei terreni è un elemento idoneo a giustificare l’applicazione dell’esenzione Imu, in conformità con la volontà del legislatore, come indicato nell’articolo 1, comma 758 della legge di Bilancio 2020.

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Riferimenti Normativi

Risoluzione n. 4/DF

Fonte

Legge di Bilancio 2020

Fonte

Articolo 1 del Dlgs n. 99/2004

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