Con la sentenza del 09/06/2023 n. 4939/12 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia sancisce che il pagamento dell’ Imposta municipale unica da parte del nudo proprietario libera il titolare del diritto di abitazione dalla pretesa tributaria dell’Amministrazione comunale.
I motivi dell’appello
A seguito dell’accertamento n. 15275 IMU 2018 il contribuente, che esercita il diritto di abitazione, impugna l’avviso sostenendo che alcun danno era stato causato all’Ente comune di Palermo in quanto il pagamento dell’imposta municipale unica dovuta era stata puntualmente versata dal fratello, nudo proprietario dell’immobile.
La sentenza della corte di giustizia tributaria
La Corte di giustizia tributaria conclude che alcun danno è stato arrecato all’Ente comune di Palermo in quanto il tributo risulta regolarmente versato. Ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 3, comma I, infatti la titolarità di un diritto di proprietà/comproprietà è presupposto di imposta in via alternativa al diritto reale di godimento sull’ immobile medesimo. Questo esclude che il tributo corrisposto da uno dei soggetti passivi possa essere preteso nuovamente da parte dell’ufficio nei confronti, nella fattispecie trattata, del titolare del diritto di abitazione.