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Estensione del ravvedimento operoso speciale e riapertura dei termini

Approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza del decreto-legge l'accesso al ravvedimento speciale per periodi d'imposta 2021 e precedenti ed estensione regolarizzazione per il 2024.

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Il ravvedimento operoso speciale è stato introdotto, in via eccezionale, dalla legge di Bilancio 2023 e consentiva al contribuente di rimuovere e regolarizzare alcune violazioni tributarie delle dichiarazioni fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, potendo inoltre avvalersi del versamento rateale.

La rimozione della violazione e il pagamento delle somme (o della prima rata) sarebbero dovuti avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2023 e dovevano riguardare le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2021.

Estensione del ravvedimento operoso speciale

Successivamente, l’art. 3 comma 12-undecies del DL 30 dicembre 2023 n. 215 cd. “Decreto Milleproroghe” ha esteso la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale con esclusivo riferimento alle violazioni delle dichiarazioni validamente presentate nel 2023, relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In tal caso il versamento per rimuovere le irregolarità e sanare la violazione andava effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2024 o in quattro rate di pari importo, versando la prima rata sempre entro il 31 marzo 2024.

Il Consiglio dei Ministri approva la bozza decreto-legge

Il 26 marzo 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza di decreto-legge recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, il quale prevede:

  • la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per i periodi di imposta 2021 e antecedenti;
  • L’estensione della scadenza dal 31 marzo, prevista per l’analoga regolarizzazione riguardante le infedeltà dichiarative relative all’esercizio fiscale 2022 (autonomamente disciplinata dall’articolo 3, comma 12-undecies, del Dl 215/2023), al 31 maggio 2024.

Quali violazioni possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso speciale

Le violazioni che possono essere regolarizzate riguardano:

  • tutte quelle incluse nel ravvedimento operoso ordinario (articolo 13 Dlgs n. 472/1997), purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata;
  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati da 36-bis del Dpr n. 600 del 1973, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio, come precisato dall’art. 21, co. 1, lett. b) del D.L. n. 34/2023.
ViolazioniScadenza per il pagamento delle somme (o della prima rata) e per la rimozione della violazione (es: presentazione della dichiarazione integrativa)
Riguardanti l’anno 2022Presentazione dichiarazione integrativa per l’anno 2022 entro il 31/05/2024.

Pagamento in una unica soluzione delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni entro il 31/05/2024.

Alternativamente e con pagamento rateale:
– entro il 31/05/2024 1a rata,
– entro il 30/06/2024 2a rata,
– entro il 30/09/2024 3a rata ed
– entro il 20/12/2024 4a rata.

Sulle rate successive alla prima, si rendono altresì dovuti gli interessi da dilazione al saggio del 2% su base annua.
Riguardanti l’anno 2021
ed antecedenti
Presentazione dichiarazione integrativa per l’anno 2021 e antecedenti entro il 31/05/2024.

Pagamento in una unica soluzione delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni entro il 31/05/2024.

Alternativamente e con pagamento rateale:
– entro il 31/05/2024 il pagamento delle prime cinque rate in scadenza il 30/09/2023, il 31/10/2023, il 30/11/2023, il 20/12/2023 e il 31/03/2023
– entro il 30/06/2024 2a rata,
– entro il 30/09/2024 3a rata ed
– entro il 20/12/2024 4a rata.

Sulle rate successive alla prima, si rendono altresì dovuti gli interessi da dilazione al saggio del 2% su base annua.

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Riferimenti Normativi

Legge del 29/12/2022 n. 197

Fonte

Decreto-legge del 30/12/2023 n. 215

Fonte

Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 472

Fonte

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600

Fonte

Decreto-legge del 30/03/2023 n. 34

Fonte

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