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Obblighi in materia di Legislazione sulla Sicurezza Sociale, in rif. agli Articoli 12, 13, 16, Reg. CE 883/2004

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Obblighi in materia di Legislazione sulla Sicurezza Sociale, in rif. agli Articoli 12, 13, 16, Reg. CE 883/2004

“Quando è possibile il distacco comunitario oltre i 24 mesi” è l’ultimo articolo redatto dai Dott. Alessandro Arletti e Elisa Storchi e pubblicato sulla rivista Guida alle Paghe.

In merito all’ambito della sicurezza sociale, il distacco all’interno dell’Unione Europea viene applicato dal Regolamento 883/2004. Secondo il principio generale del Lex Labor Loci, il lavoratore dovrebbe essere soggetto alla legislazione del paese in cui è svolta l’attività lavorativa. Tuttavia, si presentano delle eccezioni al principio generale di territorialità, regolamentate dagli articoli 12, 13 e 16 del Reg. CE 883/2004.

Articolo 12, reg. CE 883/2004

È importante, prima di tutto, individuare e stabilire il regime di sicurezza applicabile: qualora il distacco preveda una durata massima pari a 24 mesi e ricorrano tutti i presupposti di cui all’art. 12, reg. CE 883/2004, il lavoratore distaccato deve essere mantenuto all’interno del “regime di sicurezza sociale dello Stato membro in cui opera l’impresa che lo impiega abitualmente (Stato d’invio)”. I presupposti previsti dalla normativa sono i seguenti:

  • Il lavoratore deve esercitare un’attività subordinata in uno stato membro per conto di un datore di lavoro;
  • Il datore di lavoro deve esercitare abitualmente nel paese di origine le sue attività e la sua azienda non deve costituire una “letterbox company” (ovvero una società fittizia costituita con il solo fine di esercitare un’attività in un paese altro da quello di costituzione);
  • Il lavoratore viene distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere prestazioni per suo conto;
  • La durata prevista non deve superare i 24 mesi;
  • Il lavoratore non può essere inviato in sostituzione ad un altro lavoratore distaccato.

Distacco non superiore a 24 mesi: Articolo 16, reg. CE 883/2004

Nel caso in cui, invece, l’azienda riscontri la necessità di estendere il periodo di distacco oltre il termine iniziale, e il periodo superi in ultimo i 24 mesi, vi è la possibilità di applicare una proroga, in base all’art. 16, reg. CE 883/2004. L’azienda può inviare la richiesta di proroga alla Direzione Regionale Inps e quest’ultima ha il compito e l’autorità di verificare e approvare i requisiti, per poi inviare la domanda all’autorità competente del paese interessato. D

Distacco superiore a 24 mesi: Articolo 16, re. CE 883/2004

Qualora si preveda una durata iniziale superiore a 24 mesi, si può ricorrere fin dall’inizio all’applicazione dell’art. 16, reg. CE 883/2004.

Distacco superiore a 24 mesi: Articolo 13, reg. CE 883/2004

Sempre facendo riferimento alla tipologia di distacco che ha durata superiore a 24 mesi, si può invocare l’applicazione dell’art. 13, reg. CE 883/2004, che riguarda i lavoratori che svolgono la loro attività in due o più Stati membri. Questa casistica prende in causa i casi di distacco parziale, i lavoratori trasfertisti e l’invio frequente di personale dipendente in trasferta in luoghi variabili con ritorno presso la sede abituale.

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